Guida
in stato di ebbrezza - Estinzione del reato - Oblazione -
Applicabilità - Sussistenza
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Il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’art. 186, comma 2, c.s., in quanto sanzionabile, se giudicato dal giudice di pace, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 4, comma 2, lett. Q), e 52, comma 2, lett. C), del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 (salvo che ricorra la recidiva qualificata di cui al comma 3 dello stesso art. 52), con pena pecuniaria ovvero con quella della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità (entrambe assimilate, per ogni effetto giuridico, dall’art. 58, comma 1, alla pena detentiva originariamente prevista), deve ritenersi ricompreso tra le contravvenzioni punite con pena alternativa, relativamente alle quali può trovare applicazione, salvo espressa deroga, l’oblazione prevista dall’art. 162 bis. (Cass. Pen., Sez. IV, 27 novembre 2002, n. 40121). [RIV0103] |
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