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Corte di Cassazione 26/04/2005

Giurisprudenza di legittimità - Patente – Revoca e sospensione – Sospensione

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi lesivi da incidente stradale (artt. 222 e 223 c.s.) è configurata dal vigente codice della strada come sanzione amministrativa (pur essendo applicabile dal giudice penale per effetto della vis attractiva esercitata dal processo, se questo è in corso), con la conseguenza che, allorché manchino i presupposti per la procedibilità penale, come nel caso di difetto di querela, il potere di irrogare la sanzione in via cautelare resta attribuito al Prefetto, ex art.223, comma secondo, cit., a condizione che sussistono "fondati elementi di una evidente responsabilità" del soggetto in ordine ad un evento di danno alla persona dipendente da una violazione del codice della strada. (Cass. Civ., Sez. I, 8 agosto 2003, n. 11967) [RIV070804]
Art. 223.


Martedì, 26 Aprile 2005
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