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Corte di Cassazione 26/04/2005

Giurisprudenza di legittimità - Giudizio per decreto – Opposizione – Richiesta di oblazione – Autonomia delle due istanze – Sussistenza. Guida in stato di ebbrezza – reato commesso prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 274/2000 – Reato punito con pena detentiva congiunta con pena pecuniaria – Reato dei competenza del giudice di pace – Applicazione, ex art. 52, comma 2 lett. C) D.L.vo n. 27/2000, della pena pecuniaria della specie corrispondente o della pena della permanenza domiciliare ovvero della pena al lavoro di pubblica utilità – Oblazione facoltativa – Ammissibilità

Giudizio per decreto – Opposizione – Richiesta di oblazione – Autonomia delle due istanze – Sussistenza. Guida in stato di ebbrezza – reato commesso prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 274/2000 – Reato punito con pena detentiva congiunta con pena pecuniaria – Reato dei competenza del giudice di pace – Applicazione, ex art. 52, comma 2 lett. C) D.L.vo n. 27/2000, della pena pecuniaria della specie corrispondente o della pena della permanenza domiciliare ovvero della pena al lavoro di pubblica utilità – Oblazione facoltativa – Ammissibilità

L’oblazione facoltativa nelle contravvenzioni punite con pene alternative è ammissibile anche nei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace puniti con la pena pecuniaria o, in alternativa, con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità, poiché tali ultime sanzioni devono essere equiparate, per ogni effetto giuridico, alle pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, ai sensi dell’art. 58, comma 1, D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274. (Fattispecie in tema di contravvenzione per guida in stato di ebbrezza prevista dall’art. 186, comma 2, c.s., commessa prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, in relazione alla quale il giudice rigettava la domanda di oblazione) (Cass. Pen., Sez. IV, 8 aprile 2003, n. 16345) [RV-0604]
Art. 186.


Martedì, 26 Aprile 2005
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