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Articoli 11/10/2005

Commento alle ultime modifiche al codice della strada introdotte dal d.L. 115/2005, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168

Dal Centauro n. 98

Commento alle ultime modifiche al codice della strada introdotte dal d.L. 115/2005, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168
di Giandomenico Protospataro*

NOVITA’ DEL CDS
Anche quest’anno, come ormai è consuetudine da alcuni anni, l’estate sulle strade è stata movimentata da una mini-riforma del Codice della Strada. Il copione è invariabilmente lo stesso: un decreto-legge all’inizio dell’estate, convertito in extremis prima della pausa estiva dell’attività politica con immancabili variazioni, aggiunte e ulteriori modificazioni. La riforma, in più parti non perfettamente omogenea con il testo normativo che è interessato dalla modifica, quest’anno è più limitata quanto ad oggetto e a contenuti ma, per certi aspetti, non meno innovativa di quella dell’estate 2005.
L’intervento, inserito all’interno di un provvedimento (il decreto-legge recante "disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione") è prevalentemente concentrato sui ciclomotori e sui motocicli, che nell’immaginario collettivo, appaiono più "colpevoli" e più intrinsecamente pericolosi dei veicoli a quattro ruote (1). La scure sui veicoli a due ruote si è abbattuta implacabile soprattutto per effetto delle norme introdotte con la conversione in legge del decreto-legge 115/2005, all’interno del quale sono stati inseriti numerosi emendamenti che hanno notevolmente inasprito le sanzioni per alcuni illeciti commessi alla guida dei veicoli a due ruote. Inasprite anche le sanzioni per guida di veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Le novità qui illustrate entrano in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 115/2005 (2).
1. Certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori.
Il certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori, chiamato più semplicemente "patentino", è stato oggetto di un profondo intervento di riforma ad appena 2 anni dalla sua introduzione.
Si tratta una riforma annunciata e più volte "invocata" che, tuttavia, non sembra risolvere completamente tutte le questioni che erano state poste dopo l’introduzione di questa abilitazione. Ecco, in 7 punti, le novità più significative in materia:
a) per il conseguimento del patentino è stato introdotto l’obbligo di presentare un certificato attestante l’idoneità psico-fisica alla guida; il certificato deve documentare il possesso dei requisiti previsti per le patenti di categoria A. Fino al 31.12.2007 è sufficiente il certificato rilasciato dal medico di medicina generale attestante l’assenza di condizioni limitative. La nuova norma prevede anche la possibilità di guida da parte delle persone diversamente abili se hanno i requisiti per ottenere il rilascio di una patente speciale (3);
b) è stata prorogata all’1 ottobre 2005 l’entrata in vigore dell’obbligo del patentino per i maggiorenni; da quella data, perciò, anche i maggiorenni che non hanno la patente di guida, devono superare un esame di abilitazione presso un Ufficio del DTT;
c) tuttavia, chi alla data del 30 settembre 2005 ha già compiuto la maggiore età può ottenere il patentino solo presentando una certificazione medica e frequentando un corso di formazione presso un’autoscuola (4) senza, perciò, l’obbligo di sostenere un esame finale (5);
d) è stata prevista una sanzione anche per i maggiorenni che, senza essere in possesso di patente di guida, conducono un ciclomotore senza avere il patentino (6); e) è stato introdotto l’illecito amministrativo di incauto affidamento anche per l’ipotesi di guida di un ciclomotore senza patentino;
f) il patentino ha la stessa durata di validità della patente A, e può essere soggetto ai provvedimenti di revisione, sospensione o revoca (di cui agli artt. 128, 129 e 130 CDS) solo per quel che concerne i requisiti fisici e psichici ma non per violazioni di norme di comportamento;
g) è stato previsto che chi consegue la patente di guida deve restituire il patentino eventualmente posseduto (7) e che, se la patente di guida è sospesa a seguito della commissione di una violazione al codice della strada, non è possibile guidare neanche un ciclomotore; unica eccezione a tale divieto di guida dei ciclomotori è previsto per l’ipotesi di sospensione della patente conseguente alla violazione dei limiti di velocità.
Perciò, chi corre troppo con un’autovettura ed ha la patente sospesa può continuare a correre… (anche se molto di meno…) con il ciclomotore; per tutti gli altri conducenti che hanno la patente sospesa, invece, l’unica soluzione per risolvere i problemi di mobilità è la bicicletta, o il mezzo pubblico o, per chi se lo può permettere, il taxi (8).

2. Procedure per il sequestro e il fermo amministrativo per ciclomotori e motocicli
Per evitare che ciclomotori e motocicli sottoposti a fermo o a sequestro amministrativo siano affidati in custodia ai trasgressori, la mini-riforma è intervenuta sulla procedura articoli 213 e 214 CDS prevedendo una deroga alla procedura ordinaria quando oggetto delle misure sono questi veicoli.
Per dare maggiore efficacia alla sanzione accessoria del fermo del veicolo ed alla misura cautelare del sequestro amministrativo, la legge di conversione del DL 115/2005 ha stabilito che quando le sanzioni accessorie della confisca o del fermo amministrativo riguardano un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede al sequestro o al fermo non può affidarlo in custodia allo stesso trasgressore (o al proprietario del veicolo) ma deve sempre disporne la rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia, nella disponibilità di un custode convenzionato con la prefettura-UTG e con l’Agenzia del Demanio, individuato ai sensi dell’articolo 214-bis CDS.
Nel caso del sequestro, per garantire una maggiore effettiva deterrenza, è previsto un deposito obbligatorio di 30 giorni, al termine dei quali è data al proprietario del veicolo la possibilità di assumerne personalmente la custodia: ove ciò non avvenga entro i successivi 10 giorni si applicherà la disposizione dell’art. 213 c. 2 quater col trasferimento della proprietà del veicolo al custode. La riforma si inserisce in un singolare processo di altalenanza di contenuti normativi che ha interessato in questi ultimi anni la materia della custodia dei veicoli e che ha finito anche per snaturare in un certo senso il reale valore afflittivo delle sanzioni; dal 1992 ad oggi la normativa in materia di custodia dei veicoli è passata da un rigore assoluto senza eccezioni (custodia sempre a terzi per garantire l’effettiva deterrenza della misura), al paternalismo (custodia a terzi salvo che per i ciclomotori, per aiutare le famiglie), al cinico pragmatismo (custodia affidata sempre al trasgressore per limitare le spese per l’erario) ed infine all’attuale massimo rigore per ciclomotori e motocicli(9).

3. Confisca di ciclomotori e motocicli
E’ sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni di cui agli articoli 169 comma 2 e 7, 170 e 171 CDS. Per effetto di tale disposizione, inserita all’interno dell’art. 213 CDS con una discutibile tecnica legislativa (10), sono soggetti a confisca i motoveicoli e i ciclomotori che trasportano un numero di persone superiore a quello consentito (11), nonché i ciclomotori e i motocicli guidati da conducenti senza casco (12).
In realtà la norma, per come è formulata, inasprisce fortemente anche altri illeciti, generalmente considerati minori, commessi alla guida di ciclomotori e motocicli e riferiti in particolare all’inosservanza delle modalità di guida come, ad es., nei casi di circolazione:
- senza avere il libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe;
- senza stare seduto in posizione corretta;
- senza reggere il manubrio con ambedue le mani, o reggendolo con una sola senza necessità;
- sollevando la ruota anteriore;
- trainando o facendosi trainare;
- con passeggero in posizione inadeguata.
La confisca è disposta anche per i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere un reato.

4. Circolazione di veicoli sottoposti a fermo
Anche il comma 8 dell’art. 214, che sanziona l’illecita circolazione di veicoli sottoposti a fermo amministrativo, ha subito successivi inasprimenti.
L’originaria stesura del codice non prevedeva questo comma che è stato introdotto successivamente dal DLG 10.9.1993 n. 360 e considerava solo il caso del ciclomotore sottoposto a fermo; oltre la sanzione pecuniaria, veniva solo disposto che la prosecuzione del fermo avvenisse non già presso l’interessato ma presso un deposito autorizzato.
La legge 1.8.2003 n. 214 estendeva poi la fattispecie a qualsiasi veicolo conservando però la stessa impostazione sanzionatoria. L’attuale modifica, introdotta dalla legge di conversione del DL 115/2005, inasprisce drasticamente la sanzione disponendo la confisca del veicolo circolante nonostante il fermo.

5. Omicidio colposo per guida in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di stupefacenti
Il codice della strada si arricchisce di un nuovo articolo, il 130 bis, di cui ci limitiamo alla sintesi, rinunciando per ora all’articolato commento che richiederebbe.
Questo articolo dispone che sia revocata la patente di guida allorché si sia provocata la morte di persone in conseguenza della violazione di una norma di comportamento (cioè norma prevista dagli articoli da 140 a 193 CDS), quando detta violazione sia stata commessa guidando in stato di ubriachezza, con tasso alcolemico di 3 g/ l o più, oppure sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

* Funzionario della Polizia Stradale

(1) Effettivamente, da una recente ricerca è emerso che " … il numero delle vittime fra i mezzi a motore a due ruote è anche tragica. E’ proprio in questa categoria che i conti non tornano. Secondo una elaborazione de Il Centauro - Asaps, dei 198 morti dei fine settimana di maggio 2005, ben 105, pari al 53% erano conducenti o trasportati di motocicli o ciclomotori (con una netta prevalenza dei primi). Considerando il parco circolante nettamente inferiore dei motocicli rispetto alle autovetture si deve indicare come particolarmente grave questo tipo di sinistrosità. Probabilmente nel segmento delle due ruote l’effetto dissuasivo della patente a punti tarda a produrre i suoi benefici effetti. " (da ASAPS, comunicato stampa di maggio 2005).
(2) La legge di conversione dispone anche che tra le destinazioni dei proventi delle sanzioni pecuniarie spettanti agli enti locali sia inserita l’effettuazione di corsi di educazione stradale nelle scuole.
(3) Perciò, possono guidare i ciclomotori anche coloro che necessitano di adattamenti specifici per la guida del veicolo. Le caratteristiche di queste adattamenti per i ciclomotori, tuttavia, dovranno essere regolamentate espressamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in modo analogo rispetto a quanto già accade per i motoveicoli.
(4) L’obbligo della frequenza di un corso di formazione presso un’autoscuola, che non figurava nel testo originario del decreto-legge, è stato introdotto in sede di conversione per effetto dell’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame al Senato. La nuova previsione, crea una curiosa situazione: mentre c’è obbligo di frequenza del corso per chi beneficia della "sanatoria" accordata a coloro che al 30 settembre 2005 sono già maggiorenni, analoga disposizione non è prevista per coloro che diverranno maggiorenni dopo quella data. Questi devono sostenere un esame per il rilascio del patentino ma non devono obbligatoriamente frequentare un corso di formazione. (5) Nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione originario (v. Atti Senato 3523), si sostiene che la previsione di un siffatto regime transitorio è "rispondente ad un criterio di equità". Si sostiene infatti che è necessario "escludere dall’obbligo del conseguimento del certificato di idoneità coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età anteriormente alla data del 1† ottobre 2005, trattandosi per lo più di soggetti che attendono già da tempo alla guida dei ciclomotori nel rispetto delle norme previgenti, si prevede che gli stessi conseguano, a domanda, il certificato di idoneità previa presentazione di certificazione medica che ne attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici”.
(6) In precedenza, infatti, la sanziona amministrativa di cui all’articolo 116 comma 13 bis CDS era prevista solo nei confronti dei conducenti minorenni.
(7) La norma dell’art. 116 CDS prevede infatti, che non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida.
(8) La nuova previsione, contenuta nel comma 1-ter del novellato art. 116 CDS, è stata introdotta per effetto dell’approvazione di un emendamento alla Camera dei Deputati. L’emendamento, che era stato respinto nel corso della prima lettura al Senato, introduce una norma che non solo non si armonizza all’interno del comma 1-ter in cui è stato inserita ma che, soprattutto, si presta ad una lettura ambigua e, per certi versi, contraddittoria rispetto allo scopo che si intendeva raggiungere. Infatti, limitando la possibilità di condurre i ciclomotori solo a coloro che hanno la patente sospesa per violazione dei limiti di velocità si deve intendere, per converso, che in tutti gli altri casi sia imposto il divieto di guida. Dall’esame delle dichiarazioni di voto che avevano preceduto la votazione dell’emendamento al Senato si può evincere che la modifica è, probabilmente, frutto dell’erronea convinzione che la sospensione della patente dovesse inibire al suo titolare anche la guida dei ciclomotori mentre, in realtà, nell’originaria modifica dell’art. 116 CDS (con la quale è stato introdotto il certificato di idoneità alla guida per ciclomotori), il divieto di conduzione dei ciclomotori era limitato a chi non aveva mai conseguito la patente di guida e non a chi aveva la patente sospesa o scaduta di validità. Del resto, la funzione originaria del certificato di idoneità - che non è una patente di guida - era solo quella di documentare la conoscenza dei segnali e delle norme basilari di comportamento. Al di là degli equivoci contenuti della norma, non sembra che la stessa risponda ad una reale logica e soprattutto a un principio di equità.
(9) Secondo l’originaria formulazione del codice della strada del 1992 tutti i veicoli fermati o sequestrati dovevano essere sottratti alla disponibilità del proprietario e fatti trasportare in un deposito autorizzato dal prefetto dove erano custoditi con spese a carico del proprietario del veicolo. Accadeva spesso, tuttavia, che il proprietario del veicolo se ne disinteressasse completamente per cui il veicolo– il più delle volte privo di valore economico- restava conservato per lungo tempo presso questi depositi. Nel 1993, con le modifiche apportate dall’art. 113 del DLG 10.9.1993, n. 360 (disposizioni correttive e integrative del codice della strada), allo scopo di favorire soprattutto i bilanci familiari limitando le spese di custodia dei veicoli dei minori che commettevano infrazioni, fu previsto che il ciclomotore fermato fosse riconsegnato al genitore del trasgressore o, se maggiorenne, allo stesso trasgressore che poteva custodirlo presso luogo idoneo nella sua disponibilità. Nel contempo fu prevista una sanzione amministrativa per chi circolava con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Soprattutto nel corso degli anni a cavallo tra il 1999 ed il 2001, emersero numerose problematiche. Infatti, la custodia di veicoli sottoposti a sequestro e fermo per infrazioni al codice della strada presentava innumerevoli riflessi per lo Stato, sia di carattere economico per l’Erario - in relazione ai rilevanti oneri derivanti dalle spese di custodia (che, anticipate dallo Stato, pur essendo normativamente a carico dell’interessato, non venivano quasi mai recuperate) sia di tutela ambientale - per i problemi di impatto ambientale creati dal lungo periodo di giacenza di veicoli spesso in cattivo stato di conservazione. Nel 2003 gli aspetti di criticità sopra evidenziati hanno reso necessario un nuovo intervento normativo, più incisivo e con una profonda trasformazione del sistema, finalizzato allo snellimento delle procedure di fermo e di sequestro amministrativo in modo da limitare gli accennati effetti economici e di inquinamento ambientale. La riforma del 2003, ribaltando completamente i principi della precedente normativa, aveva previsto che l’affidamento del veicolo sequestrato o fermato al proprietario o al conducente rappresentasse la regola generale, mentre la consegna a un deposito convenzionato fosse l’eccezione da attuare solo qualora gli interessati al momento dell’accertamento fossero assenti, o inidonei alla custodia o si rifiutassero di custodirlo. Per i veicoli sequestrati, inoltre, era stata prevista una procedura di acquisizione in proprietà da parte del custode convenzionato qualora il proprietario non dovesse assumerne la custodia entro 10 giorni dal sequestro.
(10) Sarebbe stato, infatti, più opportuno inserire la nuova previsione, che abroga tacitamente le disposizioni del comma 7 dell’art. 170 e del comma 3 dell’art. 171 (che prevedevano per alcune fattispecie il fermo amministrativo del veicolo), nell’ambito di detti articoli.
(11) Per i ciclomotori, la situazione conseguente alle varie modifiche introdotte prima dal DLG 9/2002 e per ultimo dalla legge di conversione del DL 115/2005 è così riassumibile:
• Il conducente maggiorenne può trasportare un passeggero sul ciclomotore, ma solo se il relativo posto figura espressamente indicato nel certificato di circolazione: la data di decorrenza fissata per questa disposizione era l’1.7.2004, ma a tutto il 31.8.2005 risulta ancora inattuabile per mancanza delle norme regolamentari. A tale data, quindi, si dovrebbe ritenere ancora applicabile la sanzione prevista dal comma 6 dell’art. 170 con l’aggravante, ora introdotta della confisca del mezzo.
• Il conducente minorenne non può mai trasportare passeggeri sul ciclomotore. La sanzione prevista è in tal caso quella dell’art. 115 c. 4 con fermo del ciclomotore per 30 giorni. Il succedersi non coordinato di modifiche normative ha creato questa paradossale situazione in cui risulta invertita la gravità delle sanzioni tra minorenni e maggiorenni. Se, però, il veicolo non è idoneo per due persone, concorre l’art. 170 con l’appena citata confisca del veicolo.
(12) Nel caso di passeggero minorenne privo di casco, l’infrazione è contestata al conducente; se invece il passeggero è maggiorenne l’infrazione viene contestata a lui stesso, che è tenuto quindi al pagamento della sanzione pecuniaria; se conducente e passeggero sono entrambi privi di casco, a tutti e due si applica la sanzione pecuniaria ma le conseguenze della sanzione accessoria, come nel caso precedente, ricadono sul proprietario. Può sembrare discutibile che il conducente risponda delle azioni del passeggero che, essendogli alle spalle, difficilmente può essere controllato; ancor più discutibile è poi il fatto che il maggior penalizzato è il proprietario del veicolo che magari non era neanche alla guida.


di Giandomenico Protospataro*

Dal Centauro n. 98
Martedì, 11 Ottobre 2005
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