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Corte di Cassazione 17/09/2005

Giurisprudenza di legittimità - Veicoli – Sequestro – Ex art. 213 c.s. – Notifica del relativo provvedimento – Sufficienza – Notifica del verbale di accertamento – Necessità – Esclusione.

Cassazione Civile Sez. I, 17 novembre 2004, n. 21749

Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Civile

Sez. I, 17 novembre 2004, n. 21749


Veicoli – Sequestro – Ex art. 213 c.s. – Notifica del relativo provvedimento – Sufficienza – Notifica del verbale di accertamento – Necessità – Esclusione.

 

Avverso il provvedimento di sequestro adottato ai sensi dell’art. 213 del codice della strada è ammesso ricorso al prefetto (comma terzo art. cit.), il cui esame e le cui statuizioni si estendono alla fondatezza o meno dell’accertamento della sottostante infrazione; conseguentemente deve ritenersi che la notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo non soltanto legittima lo stesso ad esperire il predetto mezzo di tutela amministrativa, ma gli consente anche si contestare l’accertamento dell’infrazione, onde nessun rilievo assume la eventuale mancata notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione medesima.

 

Svolgimento del processo – Con ricorso in data 6 giugno 2000, P.M. propose opposizione avverso: a) il provvedimento prefettizio n. 1502/00 del 4 dicembre 2005, 2000 di confisca del ciclomotore di sua proprietà Ape tg. 7N03Y, emesso in seguito all’accertamento della violazione di cui all’art. 97 sesto comma del codice della strada, in quanto circolante con caratteristiche irregolari; b) ai processi verbali n. 2044111 (viol. Art. 97 sesto comma) e n. 2044113 (viol. Art. 116 dodicesimo comma); c) deducendone la mancata notificazione ad essa opponente.

Gli intimati Ministro degli Interni e Prefetto di Cuneo non svolgevano attività difensiva nel giudizio.

Con sentenza emessa il 5 gennaio 2001, l’adito Giudice di pace di Cuneo rigettò l’opposizione.

Ricorre ora per cassazione la M..

L’intimato Prefetto di Cuneo non ha svolto attività difensiva.

 

Motivi della decisione – Dopo aver ritenuto infondato il motivo di posizione con il quale era stata denunciata la violazione del diritto di difesa sotto il profilo della mancata comunicazione dell’avviso di procedimento secondo il disposto degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, il suddetto giudice di pace ha anche disatteso l’argomentazione dell’opponente secondo la quale i vizi (mancata notifica e contestazione della violazione) dedotti per i processi verbali di accertamento della violazione comportavano l’invalidità derivata dal provvedimento di confisca. Detto Giudice ha osservato che il presupposto necessario della confisca era da individuare non già nei suddetti processi verbali bensì nel provvedimento di sequestro del ciclomotore che era stato prontamente notificato alla M., la quale, ricevuta tale notificazione, non aveva esperito alcun mezzo di tutela né amministrativa né giurisdizionale.

La ricorrente ha formulato quattro motivi di ricorso svolti come segue:

 

1) il comma 6 dell’art. 213 imponeva la notifica/contestazione dell’infrazione di cui all’art. 97, comma 6 anche al proprietario del mezzo, donde, mancata questa, l’illegittimità della confisca;

2) era da ritenersi erroneo il giudizio di inapplicabilità al caso di specie delle norme di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, donde la fondatezza della censura proposta da essa opponente in relazione all’omessa comunicazione dell’avviso di procedimento amministrativo (con riferimento alla confisca);

3) il giudice di pace aveva errato nel ritenere provata la circostanza che il ciclomotore non fosso corrispondente alle caratteristiche e prescrizioni dell’art. 52 c.s.;

4) errore del giudice nell’aver ritenuto che essa M. avrebbe dovuto adoprarsi, avendone interesse, «a rendere il mezzo conforme a legge».

 

Il primo motivo è infondato.

 

La violazione indicata dall’art. 97, comma 6 c.s. (è il caso di specie) comporta, com’è previsto dal comma 14 della stessa norma, la confisca del mezzo nonché, al momento dell’accertamento della violazione, il sequestro – strumentale alla confisca – del mezzo stesso (art. 213 c.s.).

Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto (comma 3 dell’art. 213 cit.), il cui esame e le cui statuizioni si estendono, secondo la norma, alla fondatezza o meno dell’accertamento della violazione, essendo, appunto, previsto che «nel caso di declaratoria di infondatezza dell’accertamento, l’ordinanza di archiviazione si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo».

Deve conseguentemente ritenersi corretto il duplice rilievo del primo giudice che la notificazione del verbale di sequestro, non contrastata ed anzi esplicitamente ammessa dalla medesima ricorrente M., non soltanto legittimava questa stessa, quale effettiva destinataria del provvedimento di sequestro, ad esprimere il mezzo di tutela amministrativa ma consentiva anche di contrastare l’accertamento della violazione, e che nessuna rilevanza assumeva la dedotta mancata notificazione del verbale di accertamento della violazione.

Anche il secondo motivo è infondato, già solo per il rilievo che la notificazione del provvedimento di sequestro del vicolo costituiva comunicazione del tutto efficace rispetto alla possibilità di tutela amministrativa (ricorso al prefetto) che la norma dell’art. 213 c.s. consentiva.

Il terzo motivo è infondato.

Non è in gioco l’esattezza del principio di diritto (Cass. N. 9123 del 1990) richiamato dalla ricorrente atteso che non è censurato il rilievo in fatto del primo giudice in ordine alla effettiva constatata sostituzione del carburante del ciclomotore (l’artificio idoneo a produrre lo sviluppo di una velocità superiore a quella che il limite di potenza a 50 cm3 avrebbe consentito).

Resta assorbito il quarto motivo per l’irrilevanza, rispetto alla effettiva ratio decidendi, dell’argomentazione del suddetto giudice che «la M., pur resa edotta del sequestro, non si era adoperata a rendere il mezzo conforme a legge».

Il ricorso va dunque rigettato.

Non è luogo a pronuncia sulle spese. [RIV-070805]

 


 

 

 

Sabato, 17 Settembre 2005
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