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Corte di Cassazione 29/09/2005

Giurisprudenza di legittimità - Danno da insidia stradale: occorre valutare le concrete risultanze probatorie Cassazione , sez. III civile, sentenza 30.06.2005 n° 13974

da Altalex
Danno da insidia stradale: occorre valutare le concrete risultanze probatorie
Cassazione , sez. III civile, sentenza 30.06.2005 n° 13974 (Ottavio Carparelli).

Deve essere ritenuta nulla - per sostanziale ed assoluta carenza di motivazione - una sentenza di rigetto di una domanda di risarcimento del danno (derivante da insidia stradale), ove detto provvedimento giurisdizionale, per un verso, difetti totalmente di ogni specifica analisi delle risultanze probatorie acquisite al processo, alla cui disamina il giudice non può sottrarsi allorché ritenga che esse non valgano a giustificare la pretesa fatta valere in giudizio, e, per l’altro, sia fondato solamente su assunto immotivato e su convinzione apodittica. In tal caso, infatti, la motivazione della sentenza deve considerarsi soltanto apparente, e, quindi, non idonea ad effettuare successivamente il controllo logico della decisione stessa.
In virtù dell’affermato principio è stata ritenuta nulla, per sostanziale ed assoluta carenza di motivazione - e, quindi, cassata, con rinvio ad altro Giudice di Pace - una sentenza del Giudice di Pace di Fasano (Brindisi), con cui era stata rigettata una domanda di risarcimento del danno derivante da c.d. insidia stradale, con la motivazione appresso indicata:
“Dalla prova testimoniale è emerso che il teste ha rilevato la vicinanza dell’autovettura dell’attrice a una grossa buca nel centro cittadino. L’esistenza di una buca in centro cittadino ed in ora diurna non pregiudica, proprio perché di dimensioni notevoli, la visibilità di detta, considerata la velocità particolarmente moderata nel centro cittadino. Pertanto non sussiste l’insidia stante la avvistabilità della stessa.”
La Suprema Corte ha osservato, in dettaglio, che, nel caso sindacato, la motivazione della sentenza doveva ritenersi apparente, in quanto fondata sull’immotivato assunto che ogni ora diurna sia anche luminosa (il che non è affatto scontato nei mesi invernali) e sull’apodittica convinzione che nel centro cittadino la velocità particolarmente moderata (ma potrebbe essere anche “solo” moderata) consenta comunque l’avvistamento di una buca (sulla cui assenza l’utente potrebbe fare affidamento proprio in ragione del fatto di trovarsi nel centro cittadino e non anche in un luogo dove risulti disagevole o impossibile il costante controllo sullo stato della strada da parte dell’ente proprietario).
In sostanza, il Supremo Collegio è stato dell’avviso secondo cui, in materia di risarcimento dei danni derivante da c.d. insidie stradali, è necessario – al fine di ritenere sussistente ovverosia insussistente la responsabilità dell’ente proprietario della strada – fare riferimento e valutare le concrete risultanze probatorie acquisite al giudizio, non essendo legittimo escludere a priori la colpa della Pubblica Amministrazione soltanto sulla base di una ritenuta agevole avvistabilità dell’”insidia”, “trabocchetto” o “tranello”.
(Altalex, 5 novembre 2004. Nota dell’avv. Ottavio Carparelli)

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III - sentenza 30 giugno 2005 n.13974
(Pres. Nicastro, Est. Amatucci. Cassa con rinvio sentenza Giudice di Pace di Fasano -Br- 10 marzo 2003 n. n.164)

Oggetto: Danno da insidia stradale
N° 15157/03 R.G.N.
N° 13974 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta daGLI Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Italo PURCARO - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso proposto da:
P. ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA GIOVANNI RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO MUSA, difeso dall’avvocato SAPONARO ARTURO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

C O N T R O

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI UNIPOL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI SALVIUCCI 1, presso lo studio dell’avvocato CARMEN CAIULO, difesa dall’avvocato ANTONIO Caiulo, giusta delega in atti;

- controricorrente-

COMUNE DI FASANO, in persona del suo Sindaco, ing. VITO AMMIRABILE, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’Avvocato GIANFRANCO TORINO, difeso dall’avvocato OTTAVIO CARPARELLI, giusta delega in atti;

- controricorrente-

nonché contro

EDILMAR DITTA DI M. GIAMPIERO, LA PIEMONTESE ASSIC SPA;
*

intimati-

avverso la sentenza n.164/03 del Giudice di P. di Fasano, emessa il 10 marzo 2003, depositata il 22/03/03; R.G. 586/00.
udita la relazione della causa nella camera di consiglio il 24/05/05 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l’Avvocato GIANFRANCO TORINO (per delega dell’Avvocato OTTAVIO CARPARELLI);
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio PATRONE che ha concluso si riporta alla conclusioni scritte che sono di accoglimento per manifesta fondatezza.
Rilevato che è proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di P. di Fasano, recettiva della domanda di Angela P. volta al risarcimento del danno (indicato in £. 439.000) derivato dai guasti riportati dalla propria autovettura a causa di una buca nel manto stradale del centro cittadino, nella quale l’automezzo era incappato alle ore 17 del 10.2.2000;
che con i due motivi di ricorso la sentenza viene censurata per essere la motivazione, per un verso, in contrasto con le risultanze di causa e, per altro verso, meramente apparente;
ritenuto che la motivazione della sentenza consiste nelle seguenti esclusive asserzioni: “Dalla prova testimoniale è emerso che il teste Vitti ha rilevato la vicinanza dell’autovettura dell’attrice a una grossa buca nel centro cittadino. L’esistenza di una buca in centro cittadino ed in ora diurna non pregiudica, proprio perché di dimensioni notevoli, la visibilità di detta, considerata la velocità particolarmente moderata nel centro cittadino. Pertanto non sussiste l’insidia stante la avvistabilità della stessa.”;
considerato che la motivazione è meramente apparente in quanto fondata sull’immotivato assunto che ogni ora diurna sia anche luminosa (il che non è affatto scontato nei mesi invernali) e sull’apodittica convinzione che nel centro cittadino la velocità particolarmente moderata (ma potrebbe essere anche “solo” moderata) consenta comunque l’avvistamento di una buca (sulla cui assenza l’utente potrebbe fare affidamento proprio in ragione del fatto di trovarsi nel centro cittadino e non anche in un luogo dove risulti disagevole o impossibile il costante controllo sullo stato della strada da parte dell’ente proprietario);
che neppure è chiarito se le “notevoli dimensioni” della buca fossero da riferire alla larghezza, alla profondità, o ad entrambe le misure;
che difetta totalmente ogni specifica analisi delle pur acquisite risultanze probatorie, alla cui disamina il giudice non può sottrarsi allorché ritenga che essere non valgono a giustificare l’accoglimento della pretesa fatta valere in giudizio, risultando altrimenti impossibile il controllo logico della decisione;
che alla nullità della sentenza per sostanziale, assoluta carenza di motivazione consegue la cassazione della stessa per manifesta fondatezza del secondo motivo;
che è invece inammissibile il primo motivo (col quale viene in sostanza prospettato un vizio revocatorio o comunque sollecitato un diverso apprezzamento delle risultanze processuali);
che il giudice del rinvio – che si designa nel giudizio di P. di Fasano in persona di diverso giudicante – provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità;
visto l’art. 375 c.p.c.;

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE
Accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice di P. di Fasano.
Roma, 24 maggio 2005


Depositata in Cancelleria il 30 giugno 2005



Giovedì, 29 Settembre 2005
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