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Corte di Cassazione 03/10/2005

Giurisprudenza di legittimità - Precedenza – Precedenza di fatto – Esercizio – Esenzione da responsabilità – Esclusione – Archiviazione del procedimento sanzionatorio da parte del prefetto – Rilevanza ai fini dell’esclusione di responsabilità – Esclusione.

Cassazione Civile Sez. III, 1 giugno 2004, n. 10491
Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Civile

Sez. III, 1 giugno 2004, n. 10491


Precedenza – Precedenza di fatto – Esercizio – Esenzione da responsabilità – Esclusione – Archiviazione del procedimento sanzionatorio da parte del prefetto – Rilevanza ai fini dell’esclusione di responsabilità – Esclusione.

In caso di responsabilità da scontro di veicoli, la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell’incidente è fatto idoneo a costituire in colpa il soggetto, né può spiegare alcuna rilevanza, ai fini della decisione sulla responsabilità, l’ordinanza prefettizia di archiviazione in ordine all’infrazione all’art. 145 del codice della strada che disciplina il diritto di precedenza, in un primo momento contestata al conducente. (Nuovo c.s., art. 145; c.c., art. 2054.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con citazione regolarmente notificata Salvucci Alessandro conveniva in giudizio, avanti il Giudice di pace di Pontassieve, Bonciani Fabrizio, e la Nuova Tirrena Ass.ni spa, per ivi sentirli condannare, nelle rispettive qualità di proprietario e assicuratore dell’autovettura danneggiante, al risarcimento dei danni tutti riportati dalla sua autovettura nel sinistro stradale verificatosi in Cascia di Suggello il 20 febbraio 1995, premettendo che anteriormente al giudizio la predetta Compagnia di assicurazione gli aveva erogato a titolo risarcitorio la somma di lire 3.300.000, riconoscendo il concorso di colpa del suo assicurato nella misura del 30%.
Deduceva l’istante che, contrariamente all’assunto della predetta Compagnia di assicurazione, la causa del sinistro era da individuarsi nella velocità eccessiva con cui procedeva l’autovettura del Bonciani, invece che nel mancato rispetto del diritto do precedenza da parte sua.
Il giudice adito con sentenza del 30 giugno 1997, in accoglimento alla domanda attorea, condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dell’attore della somma di lire 7.890.570 e spese.
Il Tribunale di Firenze,con sentenza n. 2762/99, depositata l’1 dicembre 1999, in accoglimento all’appello proposto dalla Nuova Tirrena spa, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda attrice e condannava il Salvucci a restituire all’appellante la somma ricevuta dalla stessa in esecuzione della sentenza appellata, pari a lire 13.145.756, oltre a rivalutazione annuale e interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla data del 23 aprile 1998; condannava il Salvucci alle spese dei due gradi di giudizio.
Per la cassazione della decisione ricorre il Salvucci esponendo due motivi, fatti seguire da memoria.
Nessuna difesa hanno svolto gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE – Con il primo motivo di ricorso, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della motivazione, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto come causa preponderante dell’incidente l’omesso diritto di precedenza in favore del Bonciani da parte del Salvucci, sul cui lato di provenienza esisteva il segnale di stop. Si sostiene al riguardo che le testimonianze rese dai testi Gallorini e Fagiani e le tracce di frenata lasciate sull’asfalto, non disgiunte dalla mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del convenuto, avevano chiarito che la responsabilità del sinistro fosse imputabile esclusivamente all’eccessiva velocità tenuta dal Bonciani, mentre il giudice d’appello non aveva fornito spiegazioni sull’inattendibilità degli stessi testi né aveva tenuto conto della mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del convenuto.
Con il secondo motivo di ricorso, deducendo omesso esame di fatti e documenti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., si censura la sentenza impugnata, per avere omesso di prendere in esame, ai fini della decisione sulla responsabilità, l’ordinanza prefettizia del 25 agosto 1998 di archiviazione della denuncia di violazione all’art. 145 c.d.c..
I due motivi, essendo sostanzialmente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e rigettati perché infondati.Ed invero, entrambi i motivi di ricorso si sostanziano nella censura al giudizio negativo implicitamente espresso dal giudice di appello in ordine agli elementi di prova offerti dalla parte istante.
Vale premettere che entrambe le censure non si articolano su dichiarazioni e fatti specificamente riportati in ricorso, bensì riflettono l’opinione che degli stessi elementi di prova si è fatta il ricorrente.
Viceversa, il giudice di appello ha bene spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che la causa preponderante del sinistro sia stata la mancata osservanza del segnale di stop da parte dell’attore ricorrente e, quindi, l’omesso diritto di precedenza da parte di costui in favore della controparte, a fronte del quale anche la velocità tenuta dall’auto del Bonciani ha assunto scarso rilievo ai fini della causazione del sinistro: "l’urto è avvenuto praticamente all’altezza dello stop di via Pietro Nenni percorsa dal Salvucci…; la deviazione della vettura del Bonciani nella corsia del Salvucci, se è certamente imputabile alla velocità da questi tenuta e documentata dalla traccia di frenata, è altresì evidentemente imputabile alla improvvisa presenza sulla sede stradale percorsa dal Bonciani, con diritto di precedenza, di un’autovettura non prevista e non legittimamente in loco".
Di fronte a tale stato di cose, acclarato ed appurato, è implicito il giudizio di irrilevanza, ai fini della decisione sulla responsabilità, del provvedimento prefettizio di archiviazione dell’infrazione all’art. 145 c.d.s. elevato al Salvucci.
Va, quindi, affermato che il giudice d’appello ha fatto buon governo del principio di diritto consolidatosi in giurisprudenza, secondo cui la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell’incidente lo costituisce in colpa. (Cass. Civ. 3075/1995).
Ne consegue il rigetto del ricorso, senza obbligo di statuizione sulle spese del presente giudizio, stante l’assenza degli intimati. [RIV-1104].



Lunedì, 03 Ottobre 2005
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