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Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli sbarra la strada ai ricorsi contro il Telelaser

ROSSI GIOVANNI contro PREFETTURA DI UDINE

CASSETTO: Giuridico/Zappalà
File:
Web/002


Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli sbarra la strada ai ricorsi contro il Telelaser

 


SENT. N. __131/2001_

R.G.    N. __209/2001_

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI

Nella persona dell’Avv. Vincenzo Zappalà, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 10.08.2001,

da

ROSSI Giovanni, res. a Udine, Via Giallo 22, in proprio e nella sua qualifica di legale rappresentante della "AMACA" di Rossi Giovanni & C. S.n.c.", con sede in Via Bianco n. 10 Monfalcone (GO)

con proc. e dom.l’Avv. Viola Violi, con studio in Udine Via Belvedere, s.n.

OPPONENTE      

Contro:

PREFETTURA DI UDINE     

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA

Avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione650/2001 1° Sett. Dep. emessa da Prefetto di Udine il 13.07.2001 e notificata il 20.07.2001 a ROSSI Giovanni e "AMACA di Rossi Giovanni & C. S.n.c.", quali responsabili in solido ex art. 196, 3° comma, C.d.S.

decisa con dispositivo letto all’udienza di discussione del 11 dicembre 2001

sulle seguenti conclusioni delle parti:

OPPONENTE:

Previa sospensione dell’esecutività della sanzione pecuniaria di £. 565.200, annullarsi il verbale di contestazione della Polizia Stradale di Udine n° 897300 del 28.01.2001 e la successiva ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Udine dd. 13.07.2001.

OPPOSTA:

Da quanto si rinviene agli atti il ricorso presentato al Giudice di Pace risulta non solo intempestivo, ma anche inammissibile.

FATTO E DIRITTO

Con verbale di contestazione n° 897300 R emesso il 28.01.2001 la Sezione di Polizia Stradale di Udine, Sottosezione di Amaro, ha contestato la violazione dell’art. 142/8° comma C.d.S., con le seguenti motivazioni:

 “data 28.01.2001, ora 16,05, Km. 41+400, strada A/23, località Buia, Comune Buia, accertatori Ag. Sc. GIALLO G. e Ag. Sc. Nero N., trasgressore Rossi Giulio, tipo di veicolo ATV BMW 530 D, targa AABBCC, proprietario "AMACA di Rossi Giulio  & C. S.n.C.". Ha violato le norme di cui all’art. 142/8° comma C.d.S. perché circolava alla guida del suindicato veicolo ad una velocità di 165 Km/h, concessa la tolleranza del 5%, pari a Km/h.9, eccede di Km/h. 26 il limite di velocità stabilito dall’ente proprietario della strada in km/h. 130. Violazione accertata a mezzo apparecchiatura TELELASER matricola 013275 in dotazione a questa Direzione Polstrada, preventivamente verificata per il perfetto funzionamento.

Il conducente prende visione della velocità mediante lettura dello scontrino di cui si allega copia.  Il trasgressore dichiara: "contesto di essere stato io in quanto non c’è nessuna prova in un momento di intenso traffico". Infrazione accertata da Ag.Sc. Bianco B.., in località Buia, sull’autostrada A/23, al Km 41+778,9, alle ore 15,59.

Pagamento in misura ridotta di £. 254.030.  Sanzioni accessorie non comminate.  E’ ammesso il pagamento in Euro al tasso di conversione di Lire 1936,27.  Entro il termine di 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione è ammesso ricorso alla competente A.G.”

Il verbale è stato notificato al conducente ed alla persona giuridica proprietaria del veicolo, (della quale il conducente è legale rappresentante), responsabili in solido ex art. 196, 3° comma, C.d.S.  Il ricorso amministrativo presentato da Rossi Giovanni in proprio e quale legale rappresentante della AMACA è stato respinto dalla Prefettura di Udine con l’ordinanza in epigrafe, che ha ingiunto a Rossi Giovanni e Amaca di Rossi Giovanni  & C. S.n.c. di pagare in solido tra loro la somma complessiva di £. 565.200, pari a €. 291,90.

MOTIVI DEL RICORSO:

1) Mancata contestazione della norma sostanziale asseritamente violata.

2) Carenza di controllo di funzionalità del Telelaser LTI 20-20 da parte di personale specializzato.

3) Verbalizzazione effettuata da Agente diverso da quello che ha eseguito l’accertamento.

4) Illegittimità dell’omologazione del Telelaser in relazione all’art. 345 Reg. Es. C.d.S.

5) Violazione del diritto alla difesa ex art. 24 Cost. per erronea indicazione a verbale del termine per ricorrere all’A.G.

6) Inaffidabilità delle rilevazioni con Telelaser utilizzato a spalla.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Il G. di P. Dr. M. Milesi, in sostituzione del Giudicante, ha emesso ordinanza del 14.08.2001 con la quale ha sospeso ex art. 22 L. 689/81 il provvedimento impugnato ed ha fissato l’udienza di comparizione del 18.11.2001.

La Prefettura si costituisce il 02.11.2001 mediante deposito degli atti del procedimento e delle proprie deduzioni.  All’udienza di comparizione, assente la Prefettura, il difensore del ricorrente chiede termine per esame della documentazione presentata dalla Prefettura.  Successivamente dimette memoria istruttoria autorizzata in cui insiste sulle sue eccezioni e respinge l’eccezione di controparte circa la tardività dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione.

Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato in fatto ed in diritto, pertanto l’ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato è revocata.

Innazitutto si rileva che il termine di 30 gg. previsto dall’art. 22 L. 689/81 per proporre l’opposizione all’A.G. avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento è stato confermato dall’art. 205 C.d.S. per quanto riguarda le ordinanze emesse dal Prefetto in materia di violazioni al C.d.S.  Nella fattispecie il ricorso è tempestivo e quindi l’eccezione della Prefettura si appalesa infondata.

Per quanto riguarda il termine per proporre il ricorso avverso il verbale di contestazione, si rileva che esso è stabilito in 60 gg. dall’art. 203 C.d.S. e tale norma (successiva all’art. 22 L. 689/81) è stata estesa per analogia al ricorso alternativo esperibile davanti al Giudice di Pace.  Il termine di 60 gg. è confermato anche dalle sentenze della S.C. n° 7032/99, n° 10768/99 e n° 7365/00.

In particolare la sentenza n° 10768/99 commentata dal ricorrente spiega che un termine inferiore a 60 gg. interferirebbe con il termine per il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 202 C.d.S., stabilito anch’esso in 60 gg. e rappresenterebbe un preclusione all’azione giudiziaria in pendenza del termine per il ricorso al Prefetto, previsto anch’esso in 60 gg. dall’art. 203 C.d.S.

In sostanza la S.C. ha affermato che il verbale di contestazione, essendo atto suscettibile di divenire esecutivo per mancata impugnazione e per mancato pagamento, è equiparabile all’ordinanza-ingiunzione di pagamento e come tale immediatamente ricorribile all’A.G. ex art. 22 L. 689/81.  Ma il richiamo all’art. 22 citato riguarda esclusivamente l’Autorità cui dev’essere presentato il ricorso e non il termine stabilito per l’ordinanza-ingiunzione.  Il termine per esperire il ricorso avverso il verbale è stato stabilito con norma speciale successiva all’art. 22 (art. 203 d.lgs. n° 285/1992) e pertanto rappresenta una deroga al termine generale stabilito dal citato art. 22.

D’altronde sarebbe assurdo che per lo stesso atto si avessero due termini diversi per ricorrere alternativamente al Prefetto o al G.di P.: se si adottasse il termine più breve di 30 gg., previsto dal citato art. 22 L. 689/81, vi sarebbe una lesione del diritto alla difesa ed una discriminazione fra eguali situazioni giuridiche.

In ogni caso si ritiene che nella fattispecie non vi sia stata lesione del diritto alla difesa perché il termine indicato era più ampio di quello che il ricorrente riteneva fosse vigente, perché il ricorrente ha potuto svolgere un’efficace difesa nell’an e nel quantum e perché lo scopo dell’atto (instaurare un valido contraddittorio fra le parti) è stato ugualmente raggiunto.  A tale riguardo si osserva che ai sensi dell’art. 156 c.p.c. non può pronunciarsi la nullità quando l’atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato.

Per quanto riguarda l’asserita inosservanza dell’obbligo della contestazione, si osserva che la descrizione della violazione inserita nel verbale ("eccede di Km/h 26 il limite di velocità stabilito dall’ente proprietario della strada, di Km/h 130"), insieme con l’indicazione dell’autostrada A/23 e della norma che sanziona la violazione dei limiti di velocità (art. 142, 8° comma, C.d.S) sono indicazioni univoche sulla norma violata, norma che è facilmente individuabile nel 1° comma dello stesso art. 142, che detta il limite di velocità di 130 Km/h per le autostrade.  Pertanto non si ravvede una violazione del diritto alla difesa.

Per quanto riguarda l’uso del Telelaser LTI 20-20 si osserva che lo stesso risulta regolarmente utilizzato da personale autorizzato in base all’art. 12 C.d.S. e da questo direttamente gestito ai sensi dell’art. 345, 4° comma, Reg. Es. Att. C.d.S.

Gli Agenti, all’uopo addestrati, hanno eseguito le verifiche preventive richieste dal Manuale di Istruzioni del Telelaser, in particolare il test di perfetto funzionamento, come si può rilevare dalla copia della "relazione di verifica del funzionamento" allegata dalla Prefettura.  Si osserva inoltre che la verbalizzazione degli Agenti è assistita dalla fede privilegiata conferita dagli articoli 2699 e 2700 C.C.  Poiché il verbale è sottoscritto da entrambi gli Agenti, ognuno attesta i fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza: l’Agente accertatore attesta la velocità e la distanza rilevate, mentre entrambi gli Agenti attestano congiuntamente le altre circostanze descritte nel verbale.  La legge non prescrive che il verbale sia scritto di proprio pugno da ciascun Agente (come, ad es., è prescritto per il testamento olografo), ma prescrive che il verbale sia sottoscritto dai verbalizzanti.

Infine, ad avviso di questo Giudicante, l’omologazione del Telelaser LTI 20-20 è conforme all’art. 345 Reg. C.d.S., in quanto l’apparecchio "fissa la velocità in un dato momento" (cioè la fissa sul display e sullo scontrino al momento dell’avvenuta rilevazione), "in modo chiaro ed accertabile" (i risultati della rilevazione sono mostrati al trasgressore e riportati sullo scontrino che gli viene consegnato insieme con il verbale) "tutelando la riservatezza dell’utente" (infatti non rilascia la fotografia).

Per quanto riguarda l’affidabilità del Telelaser LTI 20-20, osserva che la C.T.U. disposta da questo Giudicante nella causa n° 145/00 R.G., decisa con sentenza n° 120/01 dep. il 29.11.2001 ha dimostrato che l’apparecchio annulla la rilevazione in tutti i casi in cui la stessa potrebbe condurre a risultati errati.  Analogo risultato ha dato la C.T.U. disposta dal G. di P. di Rovigo, nella causa n° 126/00 R.G., decisa con sent. n° 60/01.  In particolare la presenza di altri veicoli nel raggio di azione del Telelaser dà luogo a rilevazione di distanze e di velocità non compatibili e quindi determina l’automatico annullamento della rilevazione.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:

Respinge l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n° 650/2001 1° Sett. Dep. emessa il 13.07.2001 dalla Prefettura di Udine.

Spese compensate.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Gemona del Friuli il 11 dicembre 2001. 

IL CANCELLIERE B3                                                                      IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE

A. Visentin                                                                                                                 Avv. Vincenzo Zappalà

Depositata in Cancelleria il 18.12.2001.

IL CANCELLIERE B3

A. Visentin

Sabato, 09 Marzo 2002
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