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ANCORA UNA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI GEMONA DEL FRIULI CHE RIGETTA UN RICORSO PROPOSTO CONTRO UNA VIOLAZIONE ACCERTATA CON IL TELELASER

Articolo 142/9 del C.d.S. accertato con Telelaser

CASSETTO: Giuridico/Zappalà
File:                 Farinazzo
Web/003


SENT.

R.G.   219/2001


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI
 


 

Nella persona dell’Avv. Vincenzo Zappalà, ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA
 

Nella causa promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 11 settembre 2001, da ...omissis


con proc.l’Avv., con studio in Via omissis

OPPONENTE  

Contro:


PREFETTURA DI UDINE  

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA

Avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di contestazione 599639 Z emess o e notificato il 17 luglio 2001 dalla Sezione di Polizia Stradale di Udine, Sottosezione di Amaro e decreto prefettizio n° 51503/85649/1° Sett. emesso il 25 luglio 2001 e notificato il 13 agosto 2001, decisa con dispositivo letto all’udienza di discussione del 07 marzo 2002 sulle seguenti conclusioni delle parti:
 

OPPONENTE: Dichiarare illegittima e conseguentemente revocare la sanzione pecuniaria.  In via subordinata dichiarare illegittima e quindi revocare la sanzione accessoria.  Riservato ogni mezzo istruttorio.  Spese di causa interamente rifuse.

OPPOSTA: non dimette conclusioni.

FATTO E DIRITTO
 

Il Signor omissis... ha proposto opposizione avverso il suddetto verbale, con cui gli è stata contestata la violazione dell’art. 142, c. 9°, C.d.S. con le seguenti motivazioni: “il giorno 17 luglio 2001, alle ore 19.29, alla guida dell’autovettura ATV 156 A.R., targata BV 493 BM, sulla strada A 23, in località Trasaghis, in Comune di Trasaghis (UD), al Km. 52+100, circolava ad una velocità di 181 Km/h.  Concessa la tolleranza del 5%, pari a Km. 10, eccede di 41 Km. il limite di velocità stabilito dall’ente proprietario della strada, di 130 Km/h.  Violazione accertata a mezzo apparecchiatura TELELASER matricola n° 012612 in dotazione a questa Direzione Polstrada, preventivamente verificata per il perfetto funzionamento.  Ai sensi dell’art. 142/9° comma del C.d.S. la patente di guida viene ritirata ed inoltrata alla Prefettura del luogo della commessa violazione per le determinazioni del caso.  Ai sensi dell’art. 399 del Regolamento, al contravventore è consentito il proseguo del viaggio con il veicolo sino alla propria residenza, quale luogo scelto dal conducente”.
 

L’infrazione risulta accertata da ..omissis, al Km. 52+100, alle ore 19:29, verbalizzanti ... omissis. verbalizzazione effettuata alle ore 19:45, al Km. 51+400.  Dichiarazione resa e sottoscritta dal trasgressore: nessuna dichiarazione.  Nell’occasione veniva consegnato al conducente lo scontrino rilasciato dalla stampante collegata al Telelaser, con l’indicazione della velocità rilevata (181 KM./h) della distanza di rilevazione (m. 714,9) e dell’ora di rilevazione (19:29:07).

Sanzione amministrativa applicata in misura ridotta, pari a £. 635.090, pari a €. 328. Sanzioni accessorie: ritiro della patente di guida. E’ ammesso il pagamento in Euro al tasso di conversione di lire 1936,27.
 

MOTIVI DEL RICORSO:
 

    1) Illegittimità, violazione ed erronea applicazione dell’art. 142/9 c. C.d.S., errore nei presupposti, travisamento dei fatti: il ricorrente assume che nell’occasione procedeva alla velocità di 130/140 Km./h. e che, nel momento in cui gli agenti puntavano il telelaser in direzione della sua vettura, transitavano nella corsia di sorpasso ben tre autovetture a velocità molto superiore.  Allega a conferma la dichiarazione scritta del Sig. Vincenzo Cangi, terzo trasportato.

    2) Nullità degli atti notificati, perché indicano termini contraddittori per il ricorso all’autorità giudiziaria, tali da indurre in errore il deducente.

    3) Illiceità della contestazione: infatti la S.C. (sent. n. 4010 e 10107 del 2000) ha sancito che "la rilevazione dell’eventuale eccesso di velocità va rilevata contestualmente al passaggio dell’autoveicolo davanti all’apparecchio". Pertanto è assolutamente illecito il rilevamento a distanza.  Inoltre la sentenza n. 10107/00 ha sancito che la contestazione dev’essere effettuata" fermando il trasgressore mediante altra pattuglia a distanza dal luogo dell’accertamento, avvertita mediante ricetrasmittente".

    4) Inaffidabilità della rilevazione effettuata a mezzo telelaser: cita a tal proposito la nota sentenza n° 196 del 12.07.2000 del Tribunale di Padova, che ha disapplicato l’omologazione del telelaser ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 20.03.1865, n. 2248, all. E, perché non conforme alle prescrizioni dell’art. 345 del Reg. di  Es. ed Att. C.d.S.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
 

Con ordinanza dd. 13.09.2001, il Giudice di Pace Dr. Marcello Milesi, in sostituzione del Giudicante ha fissato l’udienza di comparizione del 13.12.2001, che non ha avuto luogo per impedimento del Giudicante e, su richiesta di parte ricorrente, è stata rinviata al 7 marzo 2002.  La prefettura si costituisce in data 22.11.2001, mediante il deposito degli atti del procedimento.  Alla nuova udienza di comparizione sono presenti il ricorrente e l’Avv. Maria Francesca Stigliano, in sostituzione dell’Avv. Prete del Foro di Padova.  L’Avv. Stigliano conclude come in atti.  Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Il ricorso è infondato in fatto ed in diritto e pertanto va respinto.

- In fatto si osserva che non è attendibile la tesi sostenuta dal ricorrente, posto che, per motivi tecnici legati alle modalità di funzionamento del Telelaser, in caso di presenza di più veicoli sulla carreggiata, gli Agenti "puntano" i veicoli in fase di sorpasso.  I motivi sono essenzialmente due: 1°) le auto in fase sorpasso hanno una velocità necessariamente superiore a quelle sorpassate; 2°) quelle che circolano sulla corsia di marcia posta a destra della carreggiata sono difficilmente inquadrabili a causa della possibile presenza di altre auto che, rientrando dal sorpasso, potrebbero frapporsi fra il Telelaser e la vettura inquadrata, impedendone la rilevazione.

Il ricorrente assume che nel momento in cui gli Agenti puntavano il Telelaser verso la sua vettura, transitavano nella corsia di sorpasso ben tre autovetture a velocità molto superiore.  In merito si rileva che è impossibile, alla distanza di m. 714,9, riuscire a distinguere un apparecchio della grandezza di circa 20 cm. e capire in quale direzione viene puntato.  Inoltre, se il ricorrente avesse viaggiato nella corsia di marcia normale, gli Agenti avrebbero inquadrato e fermato le auto in fase di sorpasso.  Infine non è credibile che, proprio in quel momento, il terzo trasportato stesse controllando il contachilometri, rilevando una velocità di 130/140 Km./h.  In ogni caso il Giudicante ritiene più credibile la verbalizzazione di due Agenti, assistita dalla forza probatoria conferita dagli artt. 2699 e 2700 c.c. oltre che dalle risultanze di un apparecchio rilevatore che l’art. 142, 6° c. del Codice della Strada definisce "fonte di prova".

- In diritto si osserva che la rilevazione elettronica della velocità effettuata a mezzo Telelaser LTI 20-20 assume valore di prova certa per effetto dei seguenti elementi:

    a) omologazione del Ministero dei Lavori Pubblici, prevista dal 6° comma dell’art. 142 C.d.S. e dall’art. 192 Reg. Es.Att. C.d.S.,

    b) approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici, prevista dal 2° comma dell’art. 345 del Reg. Es.Att. C.d.S. e gestione diretta dell’apparecchiatura da parte degli organi di polizia stradale, prevista dal successivo 4° comma;

    c) rispetto delle modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d’uso forniti dalla ditta produttrice e presunzione di professionalità degli agenti incaricati;

Questo Giudicante ben conosce la problematica introdotta con la sentenza n° 196/00 del Tribunale di Padova, tuttavia non ritiene che la formulazione del 1° comma dell’art. 345 Reg. Es. Att. C.d.S. possa essere interpretata nel senso di ritenere illegittima e quindi disapplicabile l’omologazione per il solo fatto che il Telelaser non accerta direttamente anche le caratteristiche del veicolo inquadrato e - ipoteticamente - il riferimento della velocità (rilevata oggettivamente dal Telelaser) al veicolo inquadrato potrebbe essere errato in quanto attività soggettiva degli accertatori.  Detto assunto non può essere valido per tutti i casi perché vi ostano la presunta professionalità e la presunta correttezza dei verbalizzanti, ma può essere valutabile caso per caso, in relazione ad eventuali prove prodotte dal ricorrente, che risultino in contrasto con quanto verbalizzato dagli accertatori.

Per quanto riguarda eventuali errori di abbinamento della velocità al veicolo effettivamente inquadrato, questo Giudicante può affermare, per esperienza diretta, che il veicolo da inquadrare (perché sembra viaggiare a velocità vietata) viene preventivamente individuato congiuntamente dai due agenti, quindi, mentre un agente lo inquadra nel dispositivo e lo descrive, l’altro agente lo segue con lo sguardo, pronto a fermarlo qualora risulti confermata la velocità superiore al limite massimo della strada.  La rilevazione dura da 30 a 50 centesimi di secondo e fornisce un risultato immediato che l’agente accertatore comunica all’altro agente, confermandogli le caratteristiche del veicolo ed il superamento del limite di velocità.  Poiché la distanza di rilevazione è mediamente nell’ordine di 500/800 metri, vi è tutto il tempo per fermare il veicolo.  Quindi i dati di velocità e di distanza di rilevazione - visibili nel display dell’apparecchio - vengono mostrati al conducente e vengono stampati su uno scontrino, che viene completato con i dati del veicolo inquadrato e consegnato insieme con il verbale.

In questa fase il trasgressore può fare tutte le sue osservazioni e farle inserire a verbale.  Nella fattispecie il trasgressore non ha fatto alcuna dichiarazione, ma offre solamente la prova testimoniale del terzo trasportato, prova che questo Giudicante non ha ritenuto di dover ammettere in quanto insufficiente a vincere il particolare valore di prova legale attribuito dalla legge alle rilevazioni con apparecchio debitamente omologato ed alla verbalizzazione degli Agenti.

Per quanto riguarda la censura formulata sui diversi termini indicati negli atti impugnati, ai fini del ricorso giurisdizionale, il Giudicante osserva che il ricorso in opposizione avverso il verbale di contestazione investe anche la sanzione accessoria e può essere proposto entro 60 giorni (in analogia a quanto previsto dall’art. 203 C.d.S. per il ricorso al Prefetto), come stabilito da varie sentenze della S.C. (vedi Cass. Civ. n° 7032/99, 10768/99, 7365/00).  Una volta impugnato il verbale non è pertanto necessario impugnare anche il decreto di sospensione e non sorge alcuna difficoltà interpretativa.

Non è accoglibile la richiesta di annullamento della sola sanzione accessoria della sospensione della patente, perché trattasi di sanzione che consegue "ex lege" alla sanzione principale, in base agli articoli 142, 9° comma e 210, 1° comma, C.d.S.  In altri termini la sanzione accessoria, una volta verificata la legittimità del verbale, non è facoltativa ma obbligatoria, potendo il Giudice variare solo la sua entità, ex art. 218, 2° comma, C.d.S.

Per ultimo preme osservare che la giurisprudenza citata dal ricorrente riguarda esclusivamente le rilevazioni effettuate a mezzo Autovelox Mod. 104/C-2, apparecchio del tutto diverso dal Telelaser Mod. LTI e dal Telelaser Mod. Ultralyte (di ultima generazione) in quanto necessita di una seconda pattuglia posta "a valle" per poter fermare i veicoli viaggianti a velocità vietata, perché la velocità viene conosciuta dagli Agenti solo al passaggio del veicolo di fronte all’apparecchio.  Le rilevazioni effettuate con il Telelaser, come abbiamo visto, permettono invece di fermare i veicoli nel punto di appostamento dell’unica pattuglia impiegata, in quanto la rilevazione viene effettuata a notevole distanza, prima che il veicolo sopraggiunga.

Poiché la velocità accertata (181 km./h) rappresenta anche una violazione al principio di sicurezza delle persone e delle cose sancito dagli artt. 140, 1° comma e 141, 1° comma, C.d.S., questo Giudicante ritiene che, in relazione alla gravità della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria debba essere determinata ai sensi dell’art. 11 L. 689/81 (richiamato dall’art. 195, 2° comma C.d.S.), nella misura del doppio del minimo edittale ex art. 142, 9° comma, C.d.S., vigente al momento dell’accertamento.  In ogni caso la conferma del verbale postula, in analogia a quanto stabilito dall’art. 204 C.d.S. per il ricorso amministrativo al Prefetto, il pagamento della sanzione nella misura pari a due volte il minimo edittale.
 

P. Q. M.
 

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, equitativamente decidendo, così provvede:

- Respinge il ricorso convalidando il verbale di contestazione n° 599639 Z emesso dalla Sezione di Polizia Stradale di Udine - Sottosezione di Amaro in data 17 luglio 2001.

- Determina la sanzione amministrativa pecuniaria in €. 656,00.

- Conferma il decreto prefettizio n° 51503/85640/1° Sett., dd. 25.07.2001.

- Spese compensate.

- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Gemona del Friuli il 07 marzo 2002.
 

IL CANCELLIERE B3                                                                                        IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE

                                                                                                                                               Avv. Vincenzo Zappalà

 

Depositata in Cancelleria il 12.03.2002.

IL CANCELLIERE B3

_______________

 

 

Martedì, 19 Marzo 2002
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