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Sentenza n. 1282/02 del 16.7.02 del Giudice di pace di Viterbo concernente un ricorso avverso una sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada.

CASSETTO: Giuridico
File:             2002-03MAR-A1
Web/004


Sentenza n. 1282/02 del 16.7.02 del Giudice di pace di Viterbo concernente un ricorso avverso una sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada.

 


n. 1282/02


R.G. 1019/02

Cron. 4495/02

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VITERBO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Viterbo avv. Andrea Stefano Marini Balestra ha emesso la seguente
SENTENZA

Nella speciale procedura ex lege n. 689/81 iscritta al n. 1019 del R.G.A.C. per l‚anno 2002, discussa all0udienza del 11.7.02 al cui termine è stato letto il Dispositivo su foglio separato
TRA

B.M. (Avv.ti Carlo Rienzi, Bruna Cannoletta e Antonio Tamburano)

E

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VITERBO

E

COMUNE DI TARQUINIA

OGGETTO: Impugnativa ad Ordinanza à Ingiunzione n. 3453/01CT emessa dal Prefetto di Viterbo del 28.11.01, notificata in data 25.3.02

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso depositato in data 24.4.02 il sig. M. B., rapp.to e difeso come in epigrafe, ha formalmente contestato l‚ordinanza à Ingiunzione emessa dal Prefetto di Viterbo notificatagli in data 25.3.02, mediante la quale, in rigetto di un suo tempestivo ricorso ex art. 203 D.L.vo n. 285/92 proposto in data 25.8.81 avverso il Verbale di Contestazione violazione alle norme sulla circolazione stradale eretto dal Comando Polizia Municipale di Tarquinia in data 10.8.01 e notificato in data 18.8.01.

Il ricorrente deduceva: a) violazione dell‚art. 201 D/L.vo 285/92, art. 141 stessa legge; b) decorrenza termini ex art. 204 D.lvo n. 285/92; c) mancata comunicazione ex art. 9 legge n. 241/90; d) difetto istruttoria e travisamento fatti; e) illogicità e pertanto chiedeva l‚annullamento dell‚impugnata Ordinanza-Ingiunzione, in subordine, la riduzione della sanzione amministrativa comminata, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non nella misura di euro 1.500, o la minor somma ritenuta equa.

Ha resistito in Giudizio la Prefettura di Viterbo mediante Note depositate in Cancelleria in data 10.7.02 chiedendo il rigetto del Ricorso ed, in subordine, in ipotesi di accoglimento del ricorso, la compensazione delle spese di giudizio.

In Udienza è intervenuto il difensore del ricorrente.
Nessuno per gli Uffici resistenti.
Nel corso della discussione orale il ricorrente ha illustrato il suo punto di vista circa l‚inesistenza di ogni sua responsabilità per l‚infrazione contestata ex art. 158, comma lettera C) e 5 del D.l.vo 285/92.
Il ricorrente ha fatto osservare che l‚importo della sanzione, nella misura prevista dal Prefetto, era stata immediatamente pretesa dal Comune di Tarquinia sin dal momento della notifica (25.3.02) e pertanto pagato.
Al termine della istruttoria si è data lettura del dispositivo.
MOTIVO DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Assorbente di ogni motivo di ricorso è l‚accertato ritardo da parte dell‚Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo per la emissione dell‚Ordinanza-Ingiunzione del 28.11.01, notificata in data 25.3.02, ben oltre, quindi, il termine di gg. 90 previsti dall‚art. 204.
E‚ risultato per tabulas che il ricorso al Prefetto è pervenuto al Comando Polizia Urbana di Tarquinia sin dal 25.8.01 e da quella data è iniziato a decorrere il termine assegnato al Prefetto per la emissione del Provvedimento sanzionatorio, non essendo applicabile al procedimento ex lege 689/81 la sospensione dei termini feriali ex lege n. 742/69 siccome ipotesi non prevista dall‚art. 5.
Pertanto il termine andava a scadere il 24.11.01, in quanto il 90^ giorno dal 25.8.01, tenendo conto dei mesi di agosto ed ottobre che contano gg. 31. L‚Ordinanza ingiunzione, data 28.11.01 è stata emessa oltre il termine, comunque notificata dopo circa tre mesi (5.3.02) quindi ben oltre ogni previsto termine.
Va in questa sede ribadito che a parere di questo Giudice soltanto la data di notifica di un atto può costituire certezza di un termine, non essendo possibile riconoscere alcuna validità all‚indicazione di date „interne‰ agli atti, benché provenienti dalla P.A.
Il procedimento regolato dalla legge n. 689/81 pone tutte le parti sullo stesso piano, per cui non è possibile ad una di esse, la P.A., per es., avere vantaggio di alcun tipo.
Ai soli fini della richiesta liquidazione di risarcimento danno patrimoniale e non, questo Giudice osserva che il primo ricorso al prefetto, benché puntualmente motivato e doviziosamente illustrato dal ricorrente, non è stato tenuto in considerazione dagli Uffici della Prefettura, che hanno solo emesso uno stereotipo provvedimento facente chiaramente intendere un‚assoluta mancanza di lettura degli atti.
Quindi, poiché vi è pieno difetto di motivazione per l‚emessa ingiunzione la stessa non può costituire un efficace e valido atto amministrativo di carattere sanzionatorio.
L‚atto amministrativo emesso in difetto di requisiti di legge può dalla AGO essere disapplicato, però, nella ipotesi prevista dalla legge 689/81, annullato dall‚Autorità Giudiziaria Ordinaria ogni qualvolta l‚atto sia viziato sotto il profilo formale e sostanziale.
Nella fattispecie, le doglianze espresse dal Cittadino con il suo primo ricorso, non solo non sono state prese in considerazione, ma anche nei suoi confronti è stato applicato un Provvedimento sanzionatorio intempestivo che ha pure determinato, anche nel termine concesso per l‚eventuale impugnativa, un irrituale incasso di somme da parte del Comune di Tarquinia.
Il comportamento tenuto dalla P.A. è apparso chiaramente dannoso alle ragioni ed alle aspettative del Cittadino che per sua colpa ed inerzia ha dovuto sobbarcarsi, prima al pagamento di una sanzione amministrativa e poi di tutte le spese del Giudizio.
Il danno va pertanto contenuto, rispetto alla richiesta, in euro 1000,00 ritenendo questo Giudice questa somma compensativa dello stress subito dal ricorrente per aver subito, prima un ingiusto avvio di un procedimento sanzionatorio, e poi addirittura un esborso di denaro in base ad un provvedimento amministrativo viziato.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Viterbo, così definitivamente pronunciando, decide:
1) in accoglimento del ricorso proposto annulla l‚ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Viterbo in data 28.11.01 nei confronti di M. B. con ogni conseguenza di legge,
2) condanna il Comune di Tarquinia in solido con l‚Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo al rimborso in favore del sig. M. B. della somma di euro 132,49 con interessi legali del 25.3.02 al saldo;
3) condanna in solido l‚Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo ed il Comune di Tarquinia al pagamento in favore del sig. M. B. della somma di euro 1.000,00 a titolo risarcimento danni e spese di giudizio.
Così deciso in Viterbo il 16.7.02

Avv. Andrea Stefano Marini Balestra

 
Giovedì, 31 Ottobre 2002
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