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Articoli 11/02/2005

Una guida per l’animale La circolazione e le sue regole per i veicoli a trazione animale o greggi

 

Una guida per l’animale
La circolazione e le sue regole
per i veicoli a trazione animale o greggi

l periodo estivo e soprattutto l’arrivo della stagione autunnale, rappresentano un momento particolarmente significativo per quanti lavorano nel settore dell’agricoltura e indirettamente dell’allevamento. Così, a fine estate e inizio autunno, non è difficile scorgere sulle strade veicoli a trazione animale o incontrare, anche a fianco delle grandi arterie, greggi e armenti di vario genere. Per quanto inusuale possa sembrare ai giorni nostri, il codice della strada regolamenta anche la circolazione di questa tipologia di veicoli e occorre avere bene a mente gli obblighi ed i divieti che diventano fondamentali per definire talvolta le controversie originate dai non rari sinistri stradali.
All’articolo 183 del codice stradale, infatti, si sottolinea come ogni veicolo a trazione animale debba essere guidato da un conducente che ne assume la totale responsabilità. Qualora il mezzo sia a due ruote, potrà essere trainato da più di un paio di animali (cavalli, muli, buoi); se invece il veicolo è a quattro ruote, gli animali trainanti non dovranno essere di numero superiore, eccezion fatta per i trasporti funebri, che naturalmente richiamano tradizioni secolari, oramai largamente in disuso tranne che in alcune zone del Paese. Tali limiti, tuttavia, possono essere superati quando il veicolo deve superare forti pendenze o in casi di estrema necessità, ma in questi casi occorre l’autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada. Qualora si tratti di strade comunali, l’autorizzazione dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune ove transita la strada. In ogni caso, i veicoli trainati da più di tre animali debbono avere due conducenti ed è esattamente quanto succede, ad esempio, quando si svolgono cortei e manifestazioni storiche, dove è fatto largo uso di carrozze d’epoca trainate da cavalli lussureggianti e del tutto imbanditi di colori e piume. Per chi viola le disposizioni dettate dalla legge, la sanzione amministrativa è di soli 19,95 euro (il massimo editale è di appena 81,90 euro), ma la cosa più fastidiosa rimane il coinvolgimento nei sinistri stradali. Anche il successivo articolo 184 del C.d.S. si occupa della materia e ricorda che per ogni due animali da tiro da soma o da sella, quando non siano attaccati ad un veicolo e per ogni animale indomito o pericoloso, occorre almeno un conducente, il quale deve “avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.”
Questa disposizione si applica anche per altri animali isolati o a piccoli gruppi, a meno che la strada non attraversi una zona destinata al pascolo e comunque segnalata con appositi cartelli che ne indicano il pericolo. Nelle ore notturne o nei casi di scarsa visibilità, inoltre, i conducenti debbono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale la luce arancione in tutte le direzioni; la luce dovrà essere visibile sia anteriormente che posteriormente e si dovranno comunque seguire le disposizioni già impartite dall’articolo 152 dello stesso codice stradale (segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli). Fra le altre cose, a tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci, ma non possono però ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo al quale sono agganciati.
Tuttavia, anche gli armenti e le greggi di animali (non solo le pecore), quando circolano sulla strada debbono essere condotti da un guardiano. In questo caso basta un solo “tutore” se il gregge non è superiore a cinquanta unità, altrimenti ne occorrono due. I guardiani devono anche regolare il transito degli animali in modo che almeno la metà sinistra della carreggiata rimanga libera e sono tenuti a frazionare il gregge se vi sono più di cinquanta unità in movimento.
Anche durante il giorno, alle greggi è fatto invece divieto di sostare sulla strada, mentre di notte deve precedere la testa del gruppo un guardiano ed un secondo seguirne la…coda! Ambedue dovranno utilizzare un dispositivo di segnalazione simile a quello poc’anzi descritto ed esposto in maniera tale che risulti visibili da ogni direzione. In caso di violazione delle prescrizioni illustrate, la contravvenzione è un poco più cara: si parte da 33,60 euro per giungere fino a 137,55.
Attenzione poi anche ai regolamenti comunali, specialmente per le zone d’alta montagna dove la tutela paesaggistica e naturalistica impedisce di fatto anche il solo transito di piccoli greggi se non specificatamente autorizzati.
In questo caso è sempre il sindaco del luogo a fornire una particolare autorizzazione, che potrà in ogni caso essere valida anche sul territorio intercomunale qualora si tratta di una zona omogenea (comunità montana, area protetta, parco nazionale, ecc…). Infine, non bisogna dimenticare che sulle strade extraurbane principali e sulle autostrade è fatto severo divieto di transito ai veicoli a trazione animale ed alle greggi, che debbono invece utilizzare speciali attraversamenti costituititi perlopiù da sottopassi. In quest’ultimo caso i guardiani dovranno utilizzare la massima prudenza e dovrà essere rinforzato il controllo degli animali poiché, in caso di danni a terzi o qualora risultino gli artefici di un incidente stradale, ne dovranno rispondere in prima persona sia a livello penale che in costituzione di parte civile per il risarcimento del danno.





 
Venerdì, 11 Febbraio 2005
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