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Articoli 29/07/2004

Chi paga e chi perde i punti se non ci si ricorda chi guidava?


Il Quesito del giorno
Chi paga e chi perde i punti se
non ci si ricorda chi guidava?

a cura di Ernesto Forino


l nuovo art. 126 -bis del C.d.S. al comma 2 stabilisce che, nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione per la decurtazione dei punti della patente di guida deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che esso non comunichi entro 30 giorni i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
In merito si desidera conoscere:
- se il verbale viene notificato a  persona fisica e questa non da comunicazione nei termini, perché si ritiene responsabile della violazione, può essere passibile della sanzione prevista dall’art. 180, comma 8, del C.d.S.?
- se la stessa persona fisica entro 30 giorni comunica di non essere in grado di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, perché il veicolo è utilizzato da diverse persone della famiglia, è passibile lo stesso della decurtazione dei punti?
- se, invece, trattasi di persona giuridica e nei termini di 30 giorni l’amministratore comunica di non essere in grado di fornire i dati personali e della patente del conducente, in quanto il veicolo e’ utilizzato da più persone per motivi aziendali, il legale rappresentante della società e’ passibile della sanzione di cui al citato art. 180 e della decurtazione dei punti.

Lettera firmata

***

Quanto al primo punto, esiste la possibilità di applicare anche la sanzione di cui all’art. 180, solo se nel verbale, o con atto allegato, è  fatto specifico invito all’intestatario di presentarsi presso un ufficio di polizia per le comunicazioni richieste. E’ il caso in cui all’accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. L’organo di polizia è tenuto ad accertare chi si trovava alla guida ed impone, in forza dell’art. 180 - comma 8 - l’obbligo di presentarsi. In questo caso la sanzione scatterebbe non per le omesse comunicazioni, ma solo per il fatto di non essersi presentato (la norma, infatti stabilisce che “Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi,... per...”).
Tutto questo non si verificherà se manca l’invito a presentarsi.
Relativamente alla seconda domanda, l’omettere la comunicazione fa automaticamente scattare la decurtazione del punteggio a carico dell’intestatario del mezzo. E ciò per espressa previsione di legge.
Per il punto tre, così come la norma penalizza l’intestatario con la decurtazione se non comunica, analogamente, nel caso di proprietario identificabile in persona giuridica, le omesse comunicazioni comportano l’applicazione della sanzione prevista dal comma 8° dell’art. 180: euro 343,35. Allo stato dei fatti non ha pregio la circostanza secondo la quale il proprietario - fisico o giuridico - non ricorda e non comunica. Nel primo caso il soggetto soggiacerà alla decurtazione del punteggio, nel secondo si applicherà la sola sanzione pecuniaria.



Giovedì, 29 Luglio 2004
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