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Decurtazione dei punti della patente: retroattività e restituzioni


da Altalex
Decurtazione dei punti della patente: retroattività e restituzioni
Articolo di Renato Amoroso 31.01.2005

Decurtazione dei punti della patente: retroattività e restituzioni
dott. Renato Amoroso
(Giudice di Pace in Monza).



La recente sentenza della Corte Costituzionale sulla decurtazione dei punti della patente, nelle speciale situazione di mancata identificazione del conducente, richiede il chiarimento di alcune questioni.

1.

le norme dichiarate illegittime dalla Corte cessano di avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Già il semplice esame letterale di tale disposizione rende evidente che la norma era e resta legittima per tutto il periodo intercorso fra la sua entrata in vigore e la pubblicazione della sentenza che ne sancisce la illegittimità. L’apparente disparità di trattamento, fra coloro che sono già stati puniti e coloro che non lo saranno, in realtà appartiene al normale evolversi delle norme di diritto; talune condotte (ad esempio, l’adulterio della donna) possono trovare nel mutare dei tempi o nel diverso atteggiamento del legislatore una naturale modificazione di risposta dell’ordinamento.

2.

La decurtazione dei punti è una pena accessoria, legata al fondamento e legittimità della pena principale, costituita dalla sanzione pecuniaria. Alternativamente, o la pretesa sanzionatoria è fondata, perché è certo che sussiste la violazione della norma di comportamento, oppure non lo è. Nel primo caso sono dovute sia la sanzione principale che quella accessoria. Nel caso di infondatezza dell’illecito addebitato, non sono dovute sanzioni di alcun tipo. Non può esistere, pertanto, una impugnazione del solo provvedimento di decurtazione dei punti senza che sia messa in discussione la fondatezza della contestata violazione.

3.

Il provvedimento che commina la decurtazione viene adottato solo dopo che la contestazione della violazione è divenuta definitiva. Entro i trenta giorni successivi a tale definitività, l’organo accertatore comunica all’anagrafe centrale la contestazione, con la precisazione del nominativo del responsabile. L’anagrafe adotterà il provvedimento di decurtazione, dandone comunicazione all’interessato.

4.

La definitività della contestazione deriva da alcune diverse ipotesi:

*

il trasgressore paga la sanzione amministrativa, accettando di fatto la contestazione;

*

entro il termine di 60 giorni dalla notifica della contestazione (se non avvenuta nell’immediatezza del fatto) il trasgressore non paga e non propone nessun ricorso: si forma quindi un titolo esecutivo.

*

una volta proposto il ricorso giurisdizionale, avente ad oggetto la contestazione, il giudizio si conclude con il rigetto dell’opposizione e la conferma del provvedimento sanzionatorio.

5.

Potranno presentarsi situazioni concrete nelle quali sia già intervenuta la definitività della contestazione ma non sia ancora stato adottato il provvedimento di decurtazione dei punti. Nei soli casi menzionati dalla sentenza della Corte (mancata identificazione del conducente) tale decurtazione non potrà più essere adottata, ferma restando la pena pecuniaria principale.

6.

In rari casi potrà accadere che il provvedimento di decurtazione sia stato adottato in data anteriore alla sentenza della Corte ma che sia notificato all’interessato in data posteriore. Il principio di legittimità dell’atto amministrativo presuppone che le condizioni di conformità alla legge debbano sussistere alla data di adozione del provvedimento e che la notifica soddisfi solo le esigenze di informazione all’interessato e la decorrenza di termini utili alla difesa (se prevista) o alla esecuzione coattiva. Tuttavia, una interpretazione più favorevole al reo, in analogia a quanto dispone la legge penale, potrebbe indurre a ritenere cessato l’interesse pubblico alla esecuzione del provvedimento non più legittimo alla data della sua concreta applicazione.

7.

Tutti i provvedimenti adottati nel periodo di vigenza della norma sono da ritenersi legittimi; in forza della normativa attualmente vigente, non c’è alcun motivo di diritto per pretendere che i punti già decurtati (nelle situazioni dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte) possano essere restituiti con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Quest’ultima, infatti, non può più pronunciarsi su situazioni divenute definitive.

E’ certamente auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore o del Ministero competente; purchè di chiarificazione si tratti veramente.






Articolo di Renato Amoroso 31.01.2005

Giovedì, 03 Febbraio 2005
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