Le norme entreranno in vigore il 4 ottobre 2000, ma saranno recepite entro il 2003 Patente, prova di guida anche in autostrada (Direttiva 2000/56/CE)
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Slalom nel traffico, prove di
guida in autostrada, esame di comportamento stradale. Sono alcuni degli
effetti delle nuove norme introdotte dalla Commissione europea in materia di
guida. Alla luce dei progressi scientifici e tecnici conseguiti negli ultimi
anni in materia automobilistica, l’Unione Europea ha ritenuto infatti
opportuno rivedere i requisiti minimi per gli esami di guida, al fine di
armonizzare l’idoneità alla guida nella Comunità Europea, e di adattare le
prove di esame alle esigenze di traffico quotidiano. Il Parlamento Europeo,
mediante la Direttiva 2000/56/CE, ha fissato nuovi criteri di valutazione
della prova pratica, tali da garantire maggior sicurezza in materia di
circolazione stradale sulle strade europee. La revisione che ha accolto la
Commissione europea tende ad aumentare la sicurezza stradale, soprattutto in
virtù di alcune stime di incidenti stradali notevolmente in crescita. La
suddetta Direttiva mira all’applicazione di requisiti più rigorosi, sia per
ciò che riguarda l’esame teorico che per quanto riguarda l’esame pratico. I
requisiti minimi necessari per l’esame di idoneità per la guida di un
autoveicolo sono previsti in una prova teorica nonché in una prova pratica
di capacità e di comportamento. Ad esempio, se un cittadino vorrà prendere
la patente A e/o A/1 (per le due ruote) dovrà preparare e controllare il
veicolo ai fini della sicurezza stradale nonché dimostrare di essere in
grado di prepararsi alla guida, anche provvedendo ad indossare un corretto
abbigliamento: guanti, stivali, casco… Si dovranno, altresì, eseguire alcune
manovre, fra cui uno slalom nel traffico, al fine di poter controllare la
direzione dello sguardo, la tecnica di virata simultaneamente al cambio
delle marce. Anche per ciò che riguarda la categoria di patente B sono stati
apportati dei cambiamenti, tra i tanti si sottolinea la prova pratica
eseguita sulle autostrade, da casello a casello. La presente Direttiva
entrerà in vigore il prossimo 4 ottobre e gli Stati membri dovranno
conformarsi entro e non oltre il 30 settembre 2003. Le nuove misure sono
state concordate dietro parere del comitato per le patenti di guida. (29
settembre 2000) |
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità Europea,
vista la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida, modificata da ultimo dalla direttiva 97/26/CE, in particolare l’articolo 7 bis, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1.E’ opportuno modificare l’elenco dei codici comunitari armonizzati riportati negli allegati 1 e 1bis della direttiva 91/439/CEE.
2.L’elenco dei codici comunitari armonizzati deve essere reso più dettagliato in considerazione dei progressi scientifici e tecnici conseguiti in materia, nonché dell’esperienza nel frattempo acquisita a seguito dei precedenti adattamenti.
3.I requisiti minimi per gli esami di guida, prescritti nell’allegato II della direttiva 91/439/CEE, devono essere riveduti alla luce dei progressi scientifici e tecnici realizzati in materia.
4.E’ opportuno rivedere l’allegato II al fine di armonizzare ulteriormente gli esami di guida nella Comunità, adattando le prove di esame alle esigenze del traffico di tutti i giorni. E’ inoltre opportuno fissare criteri di valutazione della prova pratica tali da garantire una maggiore armonizzazione.
5.La revisione dell’allegato II [1] mira ad accrescere la sicurezza stradale quindi la prescrizione di requisiti minimi più rigorosi per l’esame teorico e per quello pratico.
6.Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1.
La direttiva 91/439/CEE è così modificata:
1) Gli allegati 1 e 1bis sono modificati conformemente all’allegato 1 [2] della presente direttiva.
2) L’allegato II è sostituito dal testo di cui all’allegato II della presente direttiva.
Articolo 2.
1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento sono decise dagli Stati membri.
2.Gli stati membri comunicano alla commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2000
Per la Commissione Loyola DE PALACIO Vicepresidente |