Il
Consiglio dell’Unione europea lancia il suo invito alla realizzazione
di una cooperazione migliore all’interno dell’Unione, finalizzata alla
prevenzione e alla lotta contro la criminalità transfrontaliera connessa
con i veicoli. Nella Decisione del 22 dicembre 2004, pubblicata sulla
GUCE 389/28 del 30.12.2004, particolare attenzione è posta nei confronti
del collegamento tra il furto di veicoli e il loro commercio illecito,
da un lato e tra il furto di autovetture e le forme di criminalità organizzata
come il traffico di stupefacenti, di armi e degli esseri umani, dall’altro.
Si legge nel documento che la stima annuale dei furti di veicoli si aggira
intorno ai 1,2 milioni di furti di autovetture negli Stati membri, per
un danno economico valutabile in almeno 15 miliardi di euro l’anno; gran
parte dei veicoli verrebbero rubati dalla criminalità organizzata che
li modifica e li esporta verso altri Stati all’interno e all’esterno dell’Unione
europea. Cosa possono fare i singoli Stati? L’esortazione del Consiglio
è indirizzata all’adozione di misure tese a rafforzare la cooperazione
reciproca tra le autorità nazionali, al fine di combattere contro la criminalità
transfrontaliera, controllando, in particolar modo le esportazioni da
e verso i paesi membri; si rende poi necessaria la creazione di una rete
di consultazioni tra le autorità nazionali competenti e i rappresentanti
del settore privato, come i gestori di registri privati di veicoli scomparsi,
il settore assicurativo e quello automobilistico. Tra le disposizioni,
anche l’invito ad una segnalazione sistematica e fruibile dalle autorità
di tutti gli Stati ogni volta che si verifichino furti di veicoli e dei
certificati di immatricolazione in bianco. (18 gennaio 2005)
Decisione del Consiglio 2004/919/CE
IL
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto
il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 30 [1],
paragrafo
1, lettera a) e l’articolo 34 [2], paragrafo 2, lettera c),
vista
l’iniziativa del Regno dei Paesi Bassi,
visto
il parere del Parlamento europeo,
considerando
quanto segue:
(1)
Si stima che annualmente siano commessi 1,2 milioni di furti di autovetture
negli Stati membri dell’Unione europea.
(2)
Tali furti comportano un danno considerevole, valutabile in almeno 15
miliardi di EUR l’anno.
(3)
Gran parte di tali veicoli, secondo le stime il 30-40 %, vengono rubati
dalla criminalità organizzata, che li modifica e li esporta verso altri
Stati all’interno e all’esterno dell’Unione europea.
(4)
Oltre ad un danno materiale, ne deriva anche un grave danno per il senso
di giustizia e di sicurezza dei cittadini. La criminalità connessa con
i veicoli può accompagnarsi a forme gravi di violenza.
(5)
Ciò rende più difficile il raggiungimento dell’obiettivo, previsto dall’articolo
29 del trattato, di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza
in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(6)
Il Consiglio ha adottato la risoluzione del 27 maggio
1999,
sulla lotta contro la criminalità organizzata internazionale con interventi
estesi a determinate rotte
(7)
La criminalità connessa con i veicoli può inoltre avere collegamenti,
a livello internazionale, con altre forme di criminalità quali il traffico
di stupefacenti o di armi e la tratta degli esseri umani.
(8)
La lotta alla criminalità connessa con i veicoli è di competenza delle
autorità degli Stati membri incaricate dell’applicazione della legge.
Al fine di affrontare gli aspetti transfrontalieri di questa forma di
criminalità è tuttavia necessario e opportuno pervenire ad un approccio
comune nel cui ambito ó se possibile e necessario ó gli Stati membri dovrebbero
cooperare con le autorità incaricate dell’applicazione della legge degli
Stati membri.
(9)
Rivestono particolare importanza la cooperazione tra le autorità incaricate
dell’applicazione della legge e gli uffici della motorizzazione nonché
la comunicazione di informazioni alle parti interessate.
(10)
Anche la cooperazione con l’Europol è importante, visto che quest’ultima
è in grado di fornire analisi e relazioni in materia.
(11)
L’Accademia europea di polizia offre ai servizi di polizia degli Stati
membri, nel quadro della rete elettronica europea di formazione della
polizia (European Police Learning Network ó EPLN), una funzione di libreria
riguardante la criminalità connessa con i veicoli per accedere a informazioni
e a conoscenze specialistiche. L’EPLN offre inoltre la possibilità di
scambiare conoscenze ed esperienze attraverso la funzione di discussione.
(12)
L’aumento del numero di Stati membri aderenti al trattato relativo a un
sistema europeo d’informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS)
del 29 giugno 2000 rafforzerà la lotta contro la criminalità connessa
con i veicoli.
(13)
Dovrà essere adottata una serie di misure specifiche per poter lottare
efficacemente contro la criminalità connessa con i veicoli avente dimensione
internazionale,
DECIDE:
Articolo
1
Definizione
Ai
fini dell’applicazione della presente decisione si intende per:
1)
"veicolo": qualsiasi veicolo a motore, rimorchio e roulotte quali definiti
nelle disposizioni relative al sistema d’informazione Schengen (SIS).
2)
"autorità nazionali competenti": qualsiasi autorità nazionale designata
dallo Stato membro ai fini della presente decisione che può includere,
se del caso, la polizia, i servizi doganali, le guardie di frontiera e
le autorità giudiziarie.
Articolo
2
Obiettivo
1.
Obiettivo della presente decisione è realizzare una migliore cooperazione
all’interno dell’Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla lotta
contro la criminalità transfrontaliera connessa con i veicoli.
2.
Particolare attenzione è prestata al collegamento tra il furto di veicoli
e il loro commercio illecito, da un lato, e forme di criminalità organizzata
quali il traffico di stupefacenti, di armi e la tratta degli esseri umani,
dall’altro.
Articolo
3
Cooperazione
tra le autorità nazionali competenti
1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente alla legislazione
nazionale, per rafforzare la cooperazione reciproca tra le autorità nazionali
competenti, al fine di combattere contro la criminalità transfrontaliera
connessa con i veicoli, tra l’altro attraverso accordi di cooperazione.
2.
Particolare attenzione è prestata alla cooperazione con riferimento al
controllo delle esportazioni, tenuto conto delle rispettive competenze
degli Stati membri.
Articolo
4
Cooperazione
tra le autorità competenti e il settore privato
1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per organizzare consultazioni
periodiche, se del caso, tra le autorità nazionali competenti, conformemente
alla legislazione nazionale, alle quali possono partecipare rappresentanti
del settore privato (quali i gestori di registri privati di veicoli scomparsi,
il settore assicurativo e quello automobilistico) al fine di coordinare
le informazioni e le attività di ciascuno in questo settore.
2.
Gli Stati membri agevolano, conformemente alla legislazione nazionale,
le procedure da seguire per il rapido rimpatrio di un veicolo dissequestrato
dalle autorità nazionali competenti.
Articolo
5
Punti
di contatto in materia di criminalità connessa con i veicoli
1.
Entro il 30 marzo 2005, gli Stati membri designano, all’interno delle
autorità incaricate dell’applicazione della legge, un punto di contatto
responsabile della lotta contro la criminalità transfrontaliera connessa
con i veicoli.
2.
Gli Stati membri autorizzano i punti di contatto a scambiare esperienze,
conoscenze specialistiche ed informazioni generali e tecniche sulla criminalità
connessa con i veicoli, in base alla legislazione applicabile in vigore.
Lo scambio di informazioni si estende ai metodi e alle migliori pratiche
in materia di prevenzione della criminalità connessa con i veicoli. Tali
scambi non comprendono lo scambio di dati a carattere personale.
3.
Le informazioni riguardanti i punti di contatto nazionali designati, comprese
le successive modifiche, sono comunicate al Segretariato generale del
Consiglio che le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo
6
Segnalazione
di veicoli rubati e di carte di circolazione
1.
Le autorità competenti degli Stati membri provvedono, ogni qualvolta sia
stato denunciato il furto di un veicolo, a inserire immediatamente una
segnalazione per il veicolo in questione nel SIS conformemente alla legislazione
nazionale e, se possibile, nell’apposita base dati relativa ai veicoli
rubati dell’Interpol.
2.
Lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione nell’archivio di ricerca
procede immediatamente, conformemente alla legislazione nazionale, al
ritiro di detta segnalazione non appena viene meno il motivo della medesima.
3.
Le autorità competenti degli Stati membri provvedono, in seguito alla
denuncia di furto di carte di circolazione, a segnalarlo immediatamente
nel SIS, conformemente alla legislazione nazionale.
Articolo
7
Immatricolazione
1.
Ciascuno Stato membro provvede affinché le sue autorità competenti adottino
le misure necessarie per prevenire l’uso fraudolento e il furto di documenti
di immatricolazione di veicoli.
2.
Gli uffici nazionali della motorizzazione sono informati dalle autorità
incaricate dell’applicazione della legge del fatto che un veicolo in fase
di immatricolazione risulta rubato. L’accesso a tal fine alla base dati
ha luogo nel debito rispetto del diritto comunitario.
Articolo
8
Prevenzione
dell’uso fraudolento di carte di circolazione
1.
Al fine di prevenire l’uso fraudolento di carte di circolazione, ciascuno
Stato membro provvede affinché, conformemente alla legislazione nazionale,
le autorità competenti adottino le misure necessarie per ritirare la carta
di circolazione del proprietario o del possessore del veicolo dopo che
quest’ultimo ha subito gravi danni in seguito ad una collisione (perdita
totale).
2.
Si procede inoltre al ritiro, conformemente alla legislazione nazionale
se nel corso di un controllo da parte dell’autorità incaricata dell’applicazione
della legge sorge il sospetto che siano state alterate le caratteristiche
d’identità del veicolo, quale il numero d’identificazione del veicolo.
3.
La carta di circolazione è restituita solo previo controllo e verifica
positiva dell’identità del veicolo e conformemente alla legislazione nazionale.
Articolo
9
Europol
Ciascuno
Stato membro provvede affinché le autorità incaricate dell’applicazione
della legge informano l’Europol, ove necessario, sui responsabili di atti
di criminalità connessa con i veicoli, nell’ambito del mandato e della
missione di Europol.
Articolo
10
Formazione
e sviluppo di competenze specialistiche
Gli
Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli istituti nazionali
responsabili della formazione delle pertinenti autorità incaricate dell’applicazione
della legge promuovano nel loro piano di studi se del caso in collaborazione
con l’Accademia europea di polizia, la formazione specialistica nel settore
della prevenzione e dell’investigazione dei furti di veicoli. L’Europol
può contribuire a tale formazione nell’ambito della sua sfera di competenze.
Articolo
11
Riunione
dei punti di contatto e relazione annuale al Consiglio
I
punti di contatto competenti per la criminalità connessa con i veicoli
si riuniscono almeno una volta all’anno sotto la presidenza dello Stato
membro che esercita la presidenza del Consiglio. L’Europol è invitata
a partecipare a tali riunioni. La presidenza presenta al Consiglio una
relazione sui progressi compiuti riguardo alla pertinente cooperazione
pratica tra le autorità incaricate dell’applicazione della legge.
Articolo
12
Clausola
di riesame
Il
Consiglio riesamina l’attuazione della presente decisione il 30 dicembre
2007
Articolo
13
Presa
di effetto
La
presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.
Per
gli Stati membri in cui le disposizioni dell’acquis di Schengen relative
al SIS non siano ancora entrate in vigore, gli obblighi derivanti dalla
presente decisione connessi con il SIS hanno effetto alla data in cui
tali disposizioni saranno applicate, come specificato nella decisione
del Consiglio adottata a tal fine in conformità delle procedure applicabili.
Fatto
a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.
Per
il Consiglio
Il
presidente
C.
VEERMAN
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