Se
ne parlava da tempo e ora è in dirittura d’arrivo. Parliamo del
cosiddetto riconoscimento transfrontaliero delle sanzioni pecuniarie
comminate dalle varie autorità giudiziarie o amministrative dei
singoli stati membri, applicabili in tutti gli stati Ue diversi da quello
in cui sono state comminate. In sostanza è questo l’importante
principio contenuto nella Decisione Quadro del Consiglio del 24 febbraio
2005 al fine di facilitare e applicare l’esecuzione di sanzioni
in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui le sanzioni pecuniarie
sono state decise. Tale normativa si inserisce nel più ampio “principio
del reciproco riconoscimento” principio che dovrebbe diventare
il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in
materia civile quanto in materia penale. Ogni decisione definitiva emessa
da una autorità giudiziaria che infligga una sanzione
pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, per divenire esecutiva in
un altro Stato membro deve essere corredata di idoneo certificato ed essere
trasmessa all’autorità competente dello Stato membro in cui
la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la
decisione dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale
o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria. Elenchiamo
di seguito i reati che danno luogo al riconoscimento e alla relativa
esecuzione in un altro Stato membro: innanzitutto reati di terrorismo,
la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia
infantile, il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, la corruzione e
la frode, compresa quella che lede gli interessi finanziari delle Comunità
europee; inoltre l’omicidio volontario, le lesioni personali gravi,
i furti organizzati o con l’uso di armi, il racket e le estorsioni;
traffico di veicoli rubati infine, saranno suscettibili di
reciproco riconoscimento e, quindi, eseguibili, anche reati minori
ma molto più diffusi come le infrazioni al codice della strada
(Infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle
ore di guida e ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto
di merci pericolose).
Pubblicata sulla GUCE L 76/16 del 22.3.2005
(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull’Unione europea)
DECISIONE QUADRO 2005/214/GAI DEL CONSIGLIO del 24 febbraio 2005
relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento
alle sanzioni pecuniarie
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo
31, lettera a) e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b), vista l’iniziativa
del Regno Unito, della Repubblica francese e del Regno di Svezia, visto
il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue:
(1) Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999[1],
ha approvato il principio del reciproco riconoscimento, che dovrebbe diventare
il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in
materia civile quanto in materia penale.
(2) Tale principio dovrebbe applicarsi alle sanzioni pecuniarie comminate
dalle autorità giudiziarie o amministrative al fine di facilitare
l’esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo
Stato in cui sono state comminate.
(3) Il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato, conformemente alle conclusioni
di Tampere, un programma di misure per l’attuazione del principio
del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, stabilendo
come priorità l’adozione di uno strumento che applichi il
principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (misura
n. 18).
(4) La presente decisione quadro dovrebbe includere anche le sanzioni
pecuniarie comminate per infrazioni al codice della strada.
(5) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva
i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato e contenuti nella
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare
il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere
interpretato nel senso che sia consentito rifiutare di dare esecuzione
ad una decisione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che
le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi
di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua,
opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale
persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
(6) La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino
le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà
di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di
espressione negli altri mezzi di comunicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione quadro:
a) per "decisione" si intende una decisione definitiva che infligge
una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la
decisione sia stata resa da:
I) un’autorità giudiziaria dello Stato della decisione a seguito
di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato;
II) un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità
giudiziaria a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto
Stato, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità
di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente,
in particolare, in materia penale;
III) un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità
giudiziaria a seguito di atti che sono punibili a norma della legislazione
di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti, purché alla
persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata
da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in
materia penale;
IV) un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in
materia penale, qualora la decisione sia stata resa per quanto riguarda
una decisione di cui al punto III);
b) per "sanzione pecuniaria" si intende l’obbligo di pagare:
I) una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in una
decisione;
II) il risarcimento delle vittime imposto nella stessa decisione, qualora
la vittima non sia parte civile nel processo e l’autorità
giudiziaria agisca nell’esercizio della sua competenza penale;
III) una somma di denaro in ordine alle spese dei procedimenti giudiziari
o amministrativi connessi alla decisione;
IV) una somma di denaro da versare a favore di un fondo pubblico o di
organizzazioni di assistenza alle vittime, imposta nella stessa decisione.
La sanzione pecuniaria non include: gli ordini di confisca degli strumenti
o dei proventi di reato, le decisioni di natura civilistica scaturite
da un’azione di risarcimento di danni e di restituzione, esecutive
ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre
2000, concernente la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
c) per "Stato della decisione" si intende lo Stato membro in
cui è stata emessa una decisione ai sensi della presente decisione
quadro;
d) per "Stato di esecuzione" si intende lo Stato membro al quale
è stata trasmessa una decisione a fini di esecuzione.
Articolo 2
Determinazione delle autorità competenti
1. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio
in merito all’autorità o alle autorità che, ai sensi
della propria legislazione nazionale, sono competenti ai sensi della presente
decisione quadro, allorché detto Stato membro è lo Stato
della decisione o lo Stato di esecuzione.
2. Fatto salvo l’articolo 4, ciascuno Stato membro può,
se l’organizzazione del proprio sistema interno lo rende necessario,
designare una o più autorità centrali quali responsabili
della trasmissione e ricezione amministrativa delle decisioni e dell’assistenza
da fornire alle autorità competenti. 3. Il segretariato generale
del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione
le informazioni ricevute.
Articolo 3
Diritti fondamentali
La presente decisione quadro non modifica l’obbligo di rispettare
i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sancito dall’articolo
6 del trattato.
Articolo 4
Trasmissione delle decisioni e ricorso all’autorità centrale
1. Una decisione, corredata del certificato di cui al presente articolo,
può essere trasmessa all’autorità competente dello
Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è
stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza
abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria.
2. Il certificato, il cui modello figura nell’allegato, deve
essere firmato e l’esattezza del suo contenuto deve essere attestata
dall’autorità competente dello Stato della decisione.
3. La decisione o una sua copia autenticata, corredata del certificato,
è trasmessa direttamente dall’autorità competente dello
Stato della decisione all’autorità competente dello Stato
di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni
che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l’autenticità.
L’originale della decisione o una sua copia autenticata, e l’originale
del certificato sono inviati allo Stato di esecuzione che lo richieda.
Anche tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra
le autorità competenti suddette.
4. Lo Stato della decisione trasmette quest’ultima a un solo
Stato di esecuzione per volta.
5. Se l’autorità competente dello Stato di esecuzione
non è nota all’autorità competente dello Stato della
decisione, quest’ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche
tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, al fine di
ottenere l’informazione dallo Stato di esecuzione.
6. Qualora l’autorità dello Stato di esecuzione che
riceve una decisione non sia competente a riconoscerla e ad adottare le
misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette d’ufficio la
decisione all’autorità competente e ne informa l’autorità
competente dello Stato della decisione.
7. Il Regno Unito e l’Irlanda, rispettivamente, possono stabilire
in una dichiarazione che la decisione, corredata del certificato, debba
essere inviata tramite la propria autorità centrale o le autorità
da esse specificate nella dichiarazione. In qualsiasi momento, tali Stati
membri possono, mediante un’ulteriore dichiarazione, limitare la
portata di tale dichiarazione allo scopo di dare maggiore efficacia al
paragrafo 3.
Essi procedono in tal senso quando sono messe in applicazione nei loro
confronti le disposizioni sull’assistenza giudiziaria della Convenzione
di applicazione dell’accordo di Schengen. Le dichiarazioni sono depositate
presso il segretariato generale del Consiglio e notificate alla Commissione.
Articolo 5
Ambito di applicazione
1. I seguenti reati, se punibili nello Stato della decisione e quali
definiti dalla legislazione dello Stato della decisione, danno luogo,
ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia
punibilità del fatto, al riconoscimento e all’esecuzione delle
decisioni:
partecipazione ad un’organizzazione criminale,
terrorismo,
tratta di esseri umani,
sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
traffico
illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
corruzione,
frode,
compresa
quella che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee
ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee,
riciclaggio di proventi
di reato, falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l’euro,
criminalità
informatica,
criminalità
ambientale,
compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico
illecito di specie e di essenze vegetali protette,
favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali,
omicidio volontario,
lesioni personali gravi,
traffico illecito di organi e tessuti umani,
rapimento,
sequestro e presa di ostaggi,
razzismo e xenofobia,
furti organizzati o con l’uso di armi,
traffico illecito di beni culturali,
compresi gli oggetti d’
antiquariato e le opere d’arte,
truffa,
racket ed estorsioni,
contraffazione e pirateria in materia di prodotti, falsificazione di atti
amministrativi e traffico di documenti falsi,
falsificazione di mezzi di pagamento,
traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
traffico di veicoli rubati, stupro,
incendio volontario,
reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale
internazionale,
dirottamento di aereo/nave,
sabotaggio, infrazioni al codice della strada,
comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo ed infrazioni
alle norme sul trasporto di merci pericolose,
contrabbando di merci,
violazione dei diritti di proprietà
intellettuale, minacce e atti di violenza contro le persone anche in occasione
di eventi sportivi, danno penale, furto, reati stabiliti dallo Stato della
decisione e contemplati nell’attuazione degli obblighi derivanti
dagli strumenti adottati a norma del trattato CE o del titolo VI del trattato
UE.
2. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando
all’unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo
alle condizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del trattato
UE, di aggiungere altre categorie di reati nell’elenco di cui al
paragrafo 1.
Il Consiglio esamina, alla luce della relazione ad esso sottoposta ai
sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, se sia opportuno estendere o
modificare tale elenco. Questo punto sarà riesaminato successivamente
dal Consiglio sulla base di una relazione sull’applicazione pratica
della decisione quadro che la Commissione elaborerà entro 5 anni
dalla data di cui all’articolo 20, paragrafo 1.
3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo
1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l’esecuzione
di una decisione alla condizione che la decisione si riferisca a una condotta
che costituirebbe un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione,
indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla sua qualifica.
Articolo 6
Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni
Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una
decisione trasmessa a norma dell’articolo 4 senza richiesta di ulteriori
formalità e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari
alla sua esecuzione, a meno che l’autorità competente non
decida di invocare uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione
previsti dall’articolo 7.
Articolo 7
Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione
1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione possono
rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione qualora
il certificato di cui all’articolo 4 non sia prodotto, sia incompleto
o non corrisponda manifestamente alla decisione in questione.
2. L’autorità competente dello Stato di esecuzione
può inoltre rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della
decisione se risulta che:
a) esiste una decisione per gli stessi fatti nei confronti della persona
condannata nello Stato di esecuzione o in uno Stato diverso dallo Stato
della decisione o dallo Stato di esecuzione e, in quest’ultimo caso,
la decisione ha ricevuto esecuzione;
b) in uno dei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, la decisione
si riferisce ad atti che non costituirebbero reato ai sensi della legge
dello Stato di esecuzione;
c) la sanzione è caduta in prescrizione ai sensi della legge dello
Stato di esecuzione e la decisione si riferisce ad atti che rientrano
nella competenza di detto Stato secondo la legislazione di quest’ultimo;
d) la decisione si riferisce ad atti:
I) considerati dalla legge dello Stato di esecuzione come compiuti interamente
o in parte nel suo territorio o in un luogo trattato come tale, o
II) compiuti al di fuori del territorio dello Stato della decisione e
la legge dello Stato di esecuzione non consente azioni penali per gli
stessi reati quando essi sono compiuti al di fuori del suo territorio;
e) esiste un’immunità ai sensi della legge dello Stato di
esecuzione che rende impossibile l’esecuzione della decisione;
f) la sanzione è stata inflitta a una persona fisica che, in base
alla legislazione dello Stato di esecuzione, non poteva ancora considerarsi,
a causa della sua età, penalmente responsabile per gli atti a seguito
dei quali è stata emessa la decisione;
g) in base al certificato di cui all’articolo 4, la persona interessata:
i) in caso di procedura scritta, non è stata informata, in conformità
della legislazione dello Stato della decisione, personalmente o tramite
un rappresentante legale competente, ai sensi della legislazione nazionale,
del suo diritto di opporsi al procedimento e dei termini di prescrizione,
o ii) non è comparsa personalmente e il certificato non dichiara:
che la persona è stata informata personalmente o tramite un rappresentante
competente, ai sensi della legislazione nazionale del procedimento, in
conformità della legislazione dello Stato della decisione, oppure
che la persona ha dichiarato di non opporsi al procedimento;
h) la sanzione pecuniaria è inferiore a 70 EUR o all’equivalente
di tale importo.
3. Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere c)
e g), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una
decisione, in tutto o in parte, l’autorità competente dello
Stato di esecuzione consulta con i mezzi appropriati l’autorità
competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire
senza indugio le informazioni necessarie.
Articolo 8
Determinazione dell’importo da pagare
1. Ove risulti che la decisione si riferisce ad atti non compiuti
nel territorio dello Stato della decisione, lo Stato di esecuzione può
decidere di ridurre l’importo della sanzione inflitta all’importo
massimo previsto per atti dello stesso tipo ai sensi della legislazione
nazionale dello Stato di esecuzione allorché gli atti rientrano
nella competenza di quest’ultimo.
2. L’autorità competente dello Stato di esecuzione
converte, se necessario, l’importo della sanzione nella valuta dello
Stato di esecuzione applicando il tasso di cambio in vigore nel momento
in cui la sanzione è stata inflitta.
Articolo 9
Legge applicabile all’esecuzione
1. Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l’articolo
10, l’esecuzione della decisione è disciplinata dalla legislazione
dello Stato di esecuzione analogamente ad una sanzione pecuniaria del
medesimo. Le autorità di detto Stato sono le sole competenti per
prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e per
stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi che pongono
fine all’esecuzione.
2. Qualora la persona condannata possa fornire la prova di un pagamento,
totale o parziale, effettuato in uno Stato, l’autorità competente
dello Stato di esecuzione consulta l’autorità competente dello
Stato della decisione secondo quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo
3. Le parti della sanzione pecuniaria riscosse a qualsiasi titolo in uno
Stato membro sono dedotte dall’importo che è oggetto di esecuzione
nello Stato di esecuzione.
3. La sanzione pecuniaria inflitta ad una persona giuridica riceve esecuzione
anche se lo Stato di esecuzione non ammette il principio della responsabilità
penale delle persone giuridiche.
Articolo 10
Detenzione o altra sanzione alternativa in sostituzione del mancato recupero
della sanzione pecuniaria
Qualora risulti totalmente o parzialmente impossibile dare esecuzione
alla decisione, lo Stato di esecuzione può applicare sanzioni alternative,
tra cui pene privative della libertà, ove la sua legislazione lo
preveda in tali casi e lo Stato della decisione abbia consentito l’applicazione
di tali sanzioni alternative nel certificato di cui all’articolo
4. L’entità della sanzione alternativa è determinata
secondo la legislazione dello Stato di esecuzione, ma non può superare
il limite massimo indicato nel certificato trasmesso dallo Stato della
decisione.
Articolo 11
Amnistia, grazia, revisione della condanna
1. L’amnistia e la grazia possono essere concesse dallo Stato
della decisione e anche dallo Stato di esecuzione.
2. Fatto salvo l’articolo 10, solo lo Stato della decisione
può decidere sulle domande di revisione della decisione.
Articolo 12
Cessazione dell’esecuzione
1. L’autorità competente dello Stato della decisione informa
immediatamente l’autorità competente dello Stato di esecuzione
di qualsiasi decisione o misura il cui effetto è di privare la
decisione del suo carattere esecutivo o di ritirare allo Stato di esecuzione,
per qualsiasi altro motivo, la decisione di esecuzione.
2. Lo Stato di esecuzione deve porre fine all’esecuzione della decisione
non appena viene informato di tale decisione o misura dall’autorità
competente dello Stato della decisione.
Articolo 13
Attribuzione delle somme provenienti dall’esecuzione delle decisioni
Le somme ottenute in seguito all’esecuzione delle decisioni spettano
allo Stato di esecuzione, salvo diverso accordo tra quest’ultimo
e lo Stato della decisione, in particolare nei casi di cui all’articolo
1, lettera b), punto II).
Articolo 14
Informazioni dallo Stato di esecuzione
L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza
indugio l’autorità competente dello Stato della decisione
con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta:
a) della trasmissione della decisione all’autorità competente,
ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6;
b) dell’eventuale decisione di non riconoscere ed eseguire una decisione,
ai sensi dell’articolo 7 o dell’articolo 20, paragrafo 3, con
i motivi della decisione;
c) della mancata esecuzione totale o parziale della decisione per i motivi
di cui all’articolo 8, all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, e all’articolo
11, paragrafo 1;
d) dell’esecuzione della decisione, non appena l’esecuzione
è stata conclusa;
e) dell’applicazione di una sanzione alternativa, ai sensi dell’articolo
10.
Articolo 15
Conseguenze della trasmissione di una decisione
1. Fatto salvo il paragrafo 2, lo Stato della decisione non può
procedere all’esecuzione di una decisione trasmessa ai sensi dell’articolo
4.
2. Lo Stato della decisione riacquista il diritto di procedere
all’esecuzione della decisione:
a) ove lo Stato di esecuzione lo informi della mancata esecuzione totale
o parziale oppure del mancato riconoscimento o della mancata esecuzione
della decisione nel caso dell’articolo 7, ad eccezione dell’articolo
7, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 11, paragrafo 1 e dell’articolo
20, paragrafo 3, oppure
b) ove lo Stato della decisione abbia informato lo Stato di esecuzione
che la decisione di esecuzione è stata ritirata allo Stato di esecuzione
ai sensi dell’articolo 12.
3. Qualora dopo la trasmissione della decisione a norma dell’articolo
4 un’autorità dello Stato della decisione riceva una somma
di denaro pagata volontariamente dal condannato in esecuzione della decisione,
tale autorità ne informa senza indugio l’autorità competente
dello Stato di esecuzione. Si applica l’articolo 9, paragrafo 2.
Articolo 16
Lingue
1. Il certificato, il cui formato standard è riportato nell’allegato,
deve essere tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali
dello Stato di esecuzione. Ogni Stato membro può, al momento dell’adozione
della presente decisione quadro o successivamente, esprimere in una dichiarazione
depositata presso il segretariato generale del Consiglio che accetta una
traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni
dell’Unione.
2. L’esecuzione della decisione può essere sospesa
per il tempo necessario a ottenerne la traduzione; le relative spese sono
a carico dello Stato di esecuzione.
Articolo 17
Spese
Gli Stati membri rinunciano a reclamare il rimborso delle spese risultanti
dall’applicazione della presente decisione quadro.
Articolo 18
Rapporto con altri accordi o intese
La presente decisione quadro non pregiudica l’applicazione di accordi
bilaterali o multilaterali o intese tra Stati membri nella misura in cui
detti accordi o intese consentano di andare oltre la presente decisione
quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure
per l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie.
Articolo 19
Applicazione territoriale
La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.
Articolo 20
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi
alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 22 marzo 2007.
2. Ciascuno Stato membro può, per un periodo non superiore
a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione
quadro, limitarne l’applicazione:
a) alle decisioni di cui all’articolo 1, lettera a), punti i) e iv);
e/o
b) per quanto riguarda le persone giuridiche, alle decisioni che si riferiscono
ad una condotta per la quale uno strumento europeo prevede l’applicazione
del principio della responsabilità delle persone giuridiche.
Uno Stato membro che intenda avvalersi di questo paragrafo notifica una
dichiarazione in tal senso al segretario generale del Consiglio all’atto
dell’adozione della presente decisione quadro.
Tale dichiarazione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
3. Ciascuno Stato membro può, se il certificato di cui all’articolo
4 solleva la questione di un’eventuale violazione dei diritti fondamentali
o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell’articolo 6 dei
trattati, opporsi al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni.
Si applica la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 3.
4. Uno Stato membro può applicare il principio della reciprocità
nei confronti di qualsiasi Stato membro che si avvalga del paragrafo 2.
5. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio
e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento
nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione
quadro. Sulla base di una relazione elaborata dalla Commissione sulla
scorta di tali informazioni il Consiglio esamina entro 22 marzo 2008 in
quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione
quadro.
6. Il segretariato generale del Consiglio notifica agli Stati membri
e alla Commissione le dichiarazioni formulate a norma dell’articolo
4, paragrafo 7 e dell’articolo 16.
7. Fatto salvo l’articolo 35, paragrafo 7 dei trattati, lo Stato
membro che abbia constatato reiterate difficoltà o mancanza di
attività da parte di un altro Stato membro in fatto di riconoscimento
reciproco ed esecuzione delle decisioni, che non sono state risolte mediante
consultazioni bilaterali, può informare il Consiglio perché
sia valutata l’attuazione della presente decisione quadro a livello
dello Stato membro.
8. Ciascuno Stato membro, che nel corso di un anno civile ha applicato
il paragrafo 3, informa il Consiglio e la Commissione all’inizio
dell’anno civile successivo dei casi in cui sono stati applicati
i motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione di una decisione
di cui alla succitata disposizione. 9. Entro sette anni dall’entrata
in vigore della presente decisione quadro, la Commissione redige una relazione
in base alle informazioni ricevute, accompagnata dalle iniziative di cui
può ravvisare l’opportunità. Il Consiglio, sulla scorta
di tale relazione, riesamina il presente articolo per valutare se sia
necessario mantenere il paragrafo 3 o sostituirlo con una disposizione
più specifica.
Articolo 21
Entrata in vigore
La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2005.
Per il Consiglio Il presidente N. SCHMIT
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