Approvate
le disposizioni per il funzionamento di Eurojust, il nuovo organismo finalizzato
a rafforzare la lotta contro le forme più gravi di criminalità,
soprattutto organizzata, che trascendono le dimensioni nazionali.
Con la legge n. 41 del 14 marzo 2005 il Parlamento ha dato attuazione
alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio
2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme
gravi di criminalità.
La struttura, di cui fanno parte rappresentanti designati dai rispettivi
Stati membri, svolgerà compiti di impulso, di coordinamento e di
assistenza nei confronti delle Autorità nazionali competenti in
materia di indagini ed azioni penali, al fine d migliorare la cooperazione
in ambito europeo.
Il provvedimento disciplina, in particolare, le procedure per la nomina
del rappresentante nazionale (scelto tra i giudici o i magistrati del
pubblico ministero, con almeno venti anni di anzianità di servizio),
stabilisce la durata dell’incarico, nonché i relativi ambiti operativi.
(Altalex, 31 marzo 2005)
LEGGE 14 marzo 2005, n.41
Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio
dell’Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per
rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita’.
(Gazzetta Ufficiale n. 72 del 29-3-2005)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Finalita’ e oggetto
1. Con la presente legge viene data attuazione alla decisione 2002/187/GAI
del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce
l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita’,
di seguito denominata «decisione».
Art. 2.
Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia
1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e’ nominato con decreto
del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico
ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico
della magistratura, con almeno venti anni di anzianita’ di servizio. Il
magistrato che esercita funzioni giudiziarie e’ collocato fuori del ruolo
organico della magistratura.
2. Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni
del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati
nell’ambito della quale provvedera’ ad effettuare la nomina stessa, richiede
al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del
ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato gia’ in posizione
di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la
propria designazione.
3. Il Ministro della giustizia puo’, per il tramite del Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive
per l’esercizio delle sue funzioni.
Art. 3.
Assistenti del membro nazionale
1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust puo’ essere coadiuvato
da un assistente. In caso di necessita’ e previo accordo del collegio
di cui all’articolo 10 della decisione, il membro nazionale puo’ essere
coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore
a tre. Uno di tali assistenti, purche’ giudice o magistrato del pubblico
ministero, puo’ sostituire il membro nazionale nell’esercizio delle sue
funzioni.
2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i
magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie,
o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di
magistrato di tribunale. Essi possono altresi’ essere nominati tra i dirigenti
dell’Amministrazione della giustizia.
3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l’assistente del membro
nazionale e’ nominato con decreto del Ministro della giustizia, secondo
la procedura di cui all’articolo 2, comma 2. Il magistrato che esercita
funzioni giudiziarie e’ collocato fuori del ruolo organico della magistratura.
Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, l’assistente del membro nazionale
e’ nominato con decreto del Ministro della giustizia. Il dirigente dell’Amministrazione
della giustizia e’ collocato fuori del ruolo organico.
Art. 4.
Durata dell’incarico e trattamento economico
1. I mandati del membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e dei suoi
assistenti hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non
piu’ di due anni.
2. I magistrati ordinari e i dirigenti appartenenti all’Amministrazione
della giustizia ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale
o di assistente mantengono il proprio trattamento economico complessivo;
agli stessi e’ altresi’ corrisposta un’indennita’, comprensiva di ogni
altro trattamento all’estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente,
dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione.
Art. 5.
Poteri del membro nazionale dell’Eurojust
1. Nell’ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme
di criminalita’ e ai reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo
4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso
e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali
e di miglioramento della cooperazione tra le autorita’ nazionali competenti
degli Stati membri dell’Unione europea, nonche’ di assistenza delle stesse,
di cui all’articolo 3 della decisione, il membro nazionale esercita i
poteri di cui all’articolo 6 della decisione.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale
puo’, in particolare:
a) chiedere alle autorita’ giudiziarie competenti di valutare se:
1) avviare un’indagine o esercitare un’azione penale in ordine a fatti
determinati;
2) accettare che una di esse sia piu’ indicata per avviare un’indagine
o azione penale in ordine a fatti determinati;
3) porre in essere un coordinamento con le autorita’ competenti di altri
Stati membri interessati;
4) istituire una squadra investigativa comune con le autorita’ competenti
di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti strumenti
di cooperazione;
b) assicurare l’informazione reciproca tra le autorita’ giudiziarie competenti
degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e alle azioni penali
di cui l’Eurojust ha conoscenza;
c) assistere, su loro richiesta, le autorita’ nazionali competenti e quelle
degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle
indagini e delle azioni penali, anche mediante l’organizzazione di riunioni
tra le suddette autorita’;
d) prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorita’
competenti degli Stati membri;
e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando
e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;
f) ricevere dalle autorita’ giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali
o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorita’ competenti
degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando
queste riguardano indagini o azioni penali relative alle forme di criminalita’
e ai reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo 4, paragrafo
1, della decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato,
l’assistenza dell’Eurojust;
g) prestare sostegno, con l’accordo del collegio di cui all’articolo 10
della decisione e su richiesta dell’autorita’ giudiziaria competente,
anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente
lo Stato italiano e un Paese terzo, se con tale Paese e’ stato concluso
un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo
3, della decisione o se tale sostegno riveste un interesse essenziale,
o nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente
lo Stato italiano e la Comunita’;
h) partecipare, con funzioni di assistenza, alle attivita’ di una squadra
investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti
di cooperazione.
Art. 6.
Poteri del collegio dell’Eurojust
1. Nell’ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme
di criminalita’ e ai reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo
4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso
e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali
e di miglioramento della cooperazione tra le autorita’ nazionali competenti
degli Stati membri dell’Unione europea, nonche’ di assistenza delle stesse,
di cui all’articolo 3 della decisione, il collegio dell’Eurojust di cui
all’articolo 10 della decisione esercita i poteri di cui all’articolo
7 della decisione.
Art. 7.
Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi informativi
nazionali, obbligo di informativa
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della
decisione, il membro nazionale puo’:
a) richiedere e scambiare con l’autorita’ giudiziaria competente, anche
in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura
penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto
di atti degli stessi;
b) accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel
casellario dei carichi pendenti, nell’anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e nell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti
amministrativi dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21 e 30 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nei registri delle notizie
di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari
e in ogni altro pubblico registro;
c) richiedere all’autorita’ che ha la competenza centrale per la sezione
nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicargli dati inseriti
nel Sistema.
2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), ovvero di accedere alle
informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera b), e’ inviata all’autorita’
giudiziaria competente. Nella fase delle indagini preliminari provvede
il pubblico ministero il quale, se ravvisa motivi ostativi all’accoglimento
della richiesta, trasmette la stessa, unitamente al proprio parere, al
giudice per le indagini preliminari che provvede con decreto motivato.
Nelle fasi successive provvedono, con decreto motivato, rispettivamente
il giudice dell’udienza preliminare ovvero il giudice individuato ai sensi
dell’articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, acquisito il parere del pubblico ministero. Il decreto che
accoglie o rigetta la richiesta e’ impugnabile dal pubblico ministero
e dal membro nazionale dell’Eurojust nel termine di venti giorni dalla
comunicazione del provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione. L’impugnazione
sospende l’esecuzione del provvedimento di accoglimento della richiesta.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della
decisione, il procuratore della Repubblica, quando procede ad indagini
per talune delle forme di criminalita’ o dei reati di competenza dell’Eurojust
di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione, che coinvolgono almeno
due Stati membri dell’Unione europea, o un Paese terzo, se con tale Paese
e’ stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell’articolo
27, paragrafo 3, della decisione, o la Comunita’, ne da’ notizia al membro
nazionale dell’Eurojust.
Art. 8.
Nomina di un giudice ai fini dell’inserimento nell’elenco dei giudici
che possono fare parte dell’autorita’ di controllo comune
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato secondo la procedura
di cui all’articolo 2, comma 2, e’ nominato un giudice, scelto tra i magistrati
ordinari e non membro dell’Eurojust, affinche’ figuri nell’elenco dei
giudici che possono fare parte dell’autorita’ di controllo comune istituita
ai sensi dell’articolo 23 della decisione.
2. La nomina non comporta la collocazione fuori del ruolo organico della
magistratura.
3. La durata dell’incarico e’ di due anni, prorogabili per non piu’ di
una volta.
Art. 9.
Designazione dei corrispondenti nazionali
1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell’Eurojust, ai sensi
dell’articolo 12, paragrafo 1, della decisione, l’Ufficio II della Direzione
generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure
generali della Repubblica presso le corti di appello, ciascuno rispetto
alle proprie attribuzioni.
Art. 10.
Membro nazionale quale autorita’ nazionale competente per le esigenze
dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio
ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999
1. In conformita’ con l’articolo 26, paragrafo 4, della decisione, il
membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e’ considerato autorita’
nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE)
n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999
del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall’Ufficio
per la lotta antifrode (OLAF).
Art. 11.
Norma di copertura
1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e’ autorizzata,
a decorrere dall’anno 2005, la spesa di 362.218 euro.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito
dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 14 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della
giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4293):
Presentato dal Ministro della giustizia (Castelli) il 19 settembre 2003.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 settembre
2003 con pareri delle commissioni I, V, XIV;
Esaminato dalla II commissione il 22 ottobre 2003;
2 dicembre 2003; 14 gennaio 2004; 2 marzo 2004;
Esaminato in aula il 6 aprile 2004 e approvato il 7 aprile 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2894):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 aprile
2004 con pareri delle commissioni 1a, 5a e 14a.
Esaminato dalla 2a commissione il 15 e 29 giugno 2004;
il 15 e 21 luglio 2004.
Esaminato in aula il 6 e 19 ottobre 2004 e approvato con modificazioni,
il 9 febbraio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 4293-B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 14 febbraio
2005, con parere delle commissioni I, V e XIV.
Esaminato dalla II commissione il 15, 22 23 e 24 febbraio 2005.
Esaminato in aula il 28 febbraio 2005; e approvato il 1° marzo 2005.
|