Disposizioni
nazionali non possono imporre all’importatore di uno Stato membro
di automobili prodotte in un altro Stato membro, munite di marcatura “CE”
e accompagnate da dichiarazione di conformità “CE”, la
verifica della conformità dei requisiti essenziali di sicurezza
e di tutela della salute. Le disposizioni della direttiva 98/37/CE, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine, permette solamente che le disposizioni nazionali impongano all’importatore
in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro
di verificare, prima della consegna della macchina all’utente, che
essa sia munita di marcatura e di dichiarazione “CE”, accompagnata
da una traduzione nelle lingue dello Stato membro di importazione, nonché
delle istruzioni per l’uso. Questo il principio espresso dalla Prima
Sezione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee che si
è pronunciata in tema di libera circolazione delle merci sulla
domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa Syuichi Yonemoto contro
Virallinen syyttäjä e Raine Pentti Pöyry. La domanda verteva
proprio su quali limitazioni pone il diritto comunitario rispetto agli
obblighi che il diritto nazionale può imporre all’importatore
(o ad un altro distributore) di una macchina munita della marcatura CE,
con riguardo alle caratteristiche relative alla sicurezza della macchina,
prima e dopo la vendita. Sciogliendo il quesito proposto, con sentenza
del 8 settembre 2005, la Corte ha stabilito che se presenti la marcatura
e la dichiarazione di conformità “CE” le norme nazionali
non possono imporre all’importatore in uno Stato membro di una macchina
prodotta in un altro Stato membro di verificare che la detta macchina
sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
previsti dalla direttiva del ’98. Lo Stato membro, tuttavia, può
imporre all’importatore di verificare, prima della consegna della
macchina, che essa sia munita della marcatura e della dichiarazione di
conformità, accompagnate da una traduzione nelle lingue dello Stato
membro di importazione. (27 settembre 2005)
Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Prima Sezione Sentenza
8 settembre 2005 Ravvicinamento delle legislazioni – Macchine –
Direttiva 98/37/CE – Compatibilità di una normativa nazionale
che impone all’importatore di verificare la sicurezza di una macchina
recante dichiarazione “CE” di conformità
Nel procedimento C-40/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale [1] proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Korkein oikeus (Finlandia)
con decisione 30 gennaio 2004, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio
2004, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Syuichi
Yonemoto,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts,
J.N. Cunha Rodrigues (relatore), E. Juhász e M. Iles¼ic, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del
13 gennaio 2005,
viste le osservazioni scritte presentate:
per il sig. Yonemoto, dall’avv. P. Jäntti, asianajaja;
per il Virallinen syyttäjä (pubblico ministero), dalla sig.ra
J. Kivistö, procuratore presso il Tribunale di primo grado di Helsinki;
per il governo finlandese, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità
di agente;
per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R. Loosli-Surrans,
in qualità di agenti;
per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. B. Schima
e P. Aalto, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato
generale [2], presentate all’udienza del 10 marzo 2005, ha pronunciato
la seguente Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998,
98/37/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alle macchine (GU L 207, pag. 1), nonché degli
artt. 28 CE e 30 CE.
2 Tale questione è stata sottoposta alla Corte nell’ambito
di un procedimento penale a carico del sig. Yonemoto, nella sua qualità
di rappresentante dell’importatore di una macchina che era causa
di un infortunio sul lavoro che provocava gravi lesioni ad uno degli utenti
della macchina stessa.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 La direttiva 98/37 stabilisce i requisiti essenziali che le macchine
devono soddisfare sotto il profilo della sicurezza e della tutela della
salute. La direttiva 98/37 ha sostituito e codificato la direttiva del
Consiglio 14 giugno 1989, 89/392/CEE, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 183, pag.
9), più volte modificata.
4 I nn. 1 e 2 dell’art. 2 della prevedono quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché
le macchine o i componenti di sicurezza ai quali si applica la presente
direttiva possano essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto
se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone (…), purché
siano debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente
alla loro destinazione.
2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà
degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti
che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone
e in particolare dei lavoratori durante l’uso delle macchine o dei
componenti di sicurezza in questione, sempre che ciò non implichi
modifiche di dette macchine o di detti componenti di sicurezza rispetto
alle disposizioni della presente direttiva".
5 A termini dell’art. 3 della direttiva medesima:
"Le macchine e i componenti di sicurezza ai quali si applica la presente
direttiva devono rispondere ai requisiti essenziali ai fini della sicurezza
e della tutela della salute di cui all’allegato I".
6 L’art. 4, n. 1, della detta direttiva precisa:
"1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare
l’immissione sul mercato e la messa in servizio nel loro territorio
delle macchine e dei componenti di sicurezza conformi alle disposizioni
della presente direttiva".
7 Ai sensi dell’art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva:
"1. Gli Stati membri considerano conformi all’insieme delle
disposizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione
della conformità previste al capitolo II:
le macchine munite della marcatura "CE" e accompagnate dalla
dichiarazione "CE" di conformità di cui all’allegato
II, punto A;
i componenti di sicurezza accompagnati dalla dichiarazione "CE"
di conformità di cui all’allegato II, punto C.
In assenza di norme armonizzate, gli Stati membri prendono le disposizioni
che ritengono necessarie affinché siano comunicate alle parti interessate
le norme e le specificazioni tecniche nazionali esistenti che sono considerate
come documenti importanti o utili per l’applicazione corretta dei
requisiti essenziali di sicurezza e sanitari di cui all’allegato
I.
2. Se una norma nazionale che traspone una norma armonizzata il cui riferimento
sia stato oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee comprende uno o più requisiti essenziali
di sicurezza, la macchina o il componente di sicurezza costruito conformemente
a detta norma è presunto conforme ai requisiti essenziali di cui
trattasi.
Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che traspongono
le norme armonizzate.
(…)".
8 L’art. 7 della così recita:
"1. Se uno Stato membro constata che:
talune macchine munite della marcatura "CE", oppure:
taluni componenti di sicurezza accompagnati dalla dichiarazione "CE"
di conformità, utilizzati conformemente alla loro destinazione
rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone (…), esso prende
tutte le misure necessarie componenti di sicurezza dal mercato, vietarne
l’immissione sul mercato, la messa in servizio oppure limitarne la
libera circolazione.
Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della suddetta misura,
motivandone la decisione (...)
(...)
3. Se una macchina non conforme è munita della marcatura "CE",
un componente di sicurezza non conforme è accompagnato da una dichiarazione
"CE" di conformità, lo Stato membro competente prende
le debite misure nei confronti di chi ha apposto la marcatura o redatto
la dichiarazione e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
(...)".
9 L’art. 8 della detta direttiva così dispone:
"1. Per attestare la conformità delle macchine e dei componenti
di sicurezza alle disposizioni della presente direttiva, il fabbricante
o il suo mandatario stabilito nella Comunità redige, per ciascuna
macchina o per ciascun componente di sicurezza fabbricati, una dichiarazione
"CE" di conformità i cui elementi figurano nell’allegato
II, punto A o C, secondo il caso.
Inoltre, soltanto per quanto riguarda le macchine, il fabbricante o il
suo mandatario stabilito nella Comunità appone sulla macchina la
marcatura "CE".
2. Prima dell’immissione sul mercato, il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nella Comunità deve:
(...)
b) se la macchina è contemplata dall’allegato IV ed è
fabbricata senza rispettare o rispettando soltanto parzialmente le norme
di cui all’articolo 5, paragrafo 2, o in mancanza di queste ultime,
sottoporre il modello della macchina all’esame per la certificazione
CE di cui all’allegato VI;
(...)
4. (...)
Quando si applichi il paragrafo 2, lettera b), (...), la dichiarazione
"CE" di conformità certifica la conformità al
modello sottoposto all’esame per la certificazione CE.
(...)".
10 Ai sensi del punto 1.7.3. dell’allegato I della direttiva 98/37,
ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno il nome
del fabbricante e il suo indirizzo, la marcatura "CE", la designazione
della serie o del tipo, l’eventuale numero di serie nonché
l’anno di costruzione. A termini del medesimo punto, in funzione
della sua caratteristica, la macchina deve recare anche tutte le indicazioni
indispensabili alla sicurezza d’esercizio (ad esempio frequenza di
rotazione).
11 Il punto 1.7.4., lett. a)-d), dell’allegato I della direttiva
medesima, prevede quanto segue:
"a) Ogni macchina deve essere accompagnata da un’istruzione
per l’uso (...).
b) Le istruzioni per l’uso sono redatte in una delle lingue comunitarie
dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità.
All’atto della messa in servizio, ogni macchina deve essere accompagnata
da una traduzione delle istruzioni nella o nelle lingue del paese di utilizzazione
e dalle istruzioni originali. La traduzione è fatta dal fabbricante
o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, oppure da chi introduce
la macchina nella zona linguistica in questione.(...)
c) Alle istruzioni per l’uso saranno allegati gli schemi della macchina
necessari per la messa in funzione, la manutenzione, l’ispezione,
il controllo del buon funzionamento e, all’occorrenza, la riparazione
della macchina ed ogni altra avvertenza utile soprattutto in materia di
sicurezza.
d) Qualsiasi documentazione che presenta la macchina non deve contenere
elementi in contrasto con quanto specificato nelle istruzioni per l’uso
per quanto concerne gli aspetti della sicurezza. (...)".
12 L’allegato II, punto A, della precisa quanto segue:
"La dichiarazione "CE" di conformità deve contenere
i seguenti elementi:
nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella
Comunità (...);
descrizione della macchina (...);
tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme;
eventualmente, nome e indirizzo dell’organismo notificato e il numero
dell’attestato di certificazione "CE";
(...)
eventualmente, il riferimento alle norme armonizzate;
eventualmente, norme e specificazioni tecniche nazionali applicate;
identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del
suo mandatario stabilito nella Comunità".
13 A termini della nota 1 dell’allegato II, punto A, della direttiva
medesima:
"[La dichiarazione "CE" di conformità] deve essere
redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l’uso originali
(...), a macchina o in stampatello. Essa deve essere accompagnata da una
traduzione in una delle lingue del paese di utilizzazione. Detta traduzione
è eseguita nelle stesse condizioni valide per le istruzioni per
l’uso".
La normativa nazionale
14 L’art. 40 della legge in materia di sicurezza sul lavoro (työturvallisuuslaki),
nella versione vigore all’epoca dei fatti della causa principale,
cosí disponeva:
"Il fabbricante, importatore o venditore di una macchina, di uno
strumento o di un’altra attrezzatura tecnica ovvero chiunque ceda
un oggetto siffatto ai fini della sua immissione sul mercato o della sua
utilizzazione, deve verificare che:
1) l’oggetto, all’atto della commercializzazione o consegna
ai fini dell’uso in tale paese, non cagioni un rischio di infortunio
o di pericolo per la salute, ove utilizzato conformemente al suo scopo;
2) l’oggetto sia stato progettato, fabbricato e all’occorrenza
controllato secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni vigenti;
e
3) l’oggetto sia munito dei dispositivi di protezione necessari al
suo uso ordinario nonché delle marcature ed altre indicazioni attestanti
la conformità dell’oggetto stesso alle norme.
Alla consegna l’oggetto deve essere accompagnato da istruzioni appropriate
per la sua installazione, il suo uso e la sua manutenzione. Esse devono
includere, se necessario, anche istruzioni per la pulizia, la riparazione
e la regolazione ordinarie, nonché le procedure da seguire nei
normali casi di irregolare funzionamento. La progettazione dei dispositivi
di sicurezza deve tener conto dell’esecuzione di tali attività".
15 Secondo il codice penale finlandese, la violazione, dolosa o colposa,
delle dette disposizioni può essere sanzionata penalmente come
violazione della sicurezza sul lavoro, omicidio colposo, lesioni colpose,
omicidio o lesioni per negligenza grave.
16 Oltre alle dette sanzioni penali, la violazione degli obblighi previsti
dall’art. 40 della legge in materia di sicurezza sul lavoro comporta,
in forza della legge sul risarcimento del danno (vahingonkorvauslaki),
l’obbligo di risarcire il danno provocato.
Causa principale e questioni pregiudiziali
17 La società Ama Prom Oy, di cui il sig. Yonemoto è direttore
generale, è importatrice di macchinari, tra cui presse piegatrici.
Nel 1995 la Ama Prom Oy importava in Finlandia una pressa piegatrice fabbricata
in Francia dalla società francese Amada Europe e la vendeva alla
società finlandese Peltitarvike Oy.
18 All’atto dell’importazione, la pressa piegatrice era munita
della marcatura "CE". Il fabbricante rilasciava, per tale macchina,
un certificato di conformità che indicava quanto segue:
"The undersigned manufacturer AMADA EUROPE [indirizzo] certifies
that the new below designated equipment: hydraulic press-brake 80.25 type
ITS2 n° Series B50412 complies with the regulations applicable to
it:
European Reference: 89/392/EEC Directive
European Standards: EN 292-1, EN 292-2, EN 294, EN 349, EN 418, EN 457,
EN 60204.
The AIF/S, Organism authorized by the act from the Labour Department on
11/08/1992 has granted a type-tested certificate of conformity CE for
the machine of the ITS2 type under the number 384-090A-0004-11-94 (n.
AIF/S), on 8/11/1994".
(Il sottoscritto produttore AMADA EUROPE [indirizzo] certifica che la
nuova macchina di seguito descritta: pressa piegatrice idraulica 80.25
tipo ITS2 n. di serie B50412 è conforme con la normativa ad essa
applicabile:
Normativa europea: direttiva 89/392/CEE
Standard europei: EN 292-1, EN 292-2, EN 294, EN 349, EN 418, EN 457,
EN 60204.
L’AIF/S, organismo autorizzato con atto del Dipartimento del lavoro
in data 11/08/1992, ha rilasciato una dichiarazione CE di conformità
per la macchina del tipo ITS2, n. 384-090°-0004-11-94 (n. AIF/S),
in data 8/11/1994).
19 Lo Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado
di Helsinki) rilevava tuttavia, con riguardo a tale macchina, i seguenti
elementi di fatto:
Quando l’interruttore di selezione avviato con una chiave era in
posizione 2, la macchina poteva essere utilizzata a pieno regime azionando
il pedale.
La pressione sul dispositivo di arresto di emergenza della macchina interrompeva
soltanto la corrente che azionava i comandi, ma la macchina restava in
tensione e restava in funzione la pompa idraulica.
I tasti del dispositivo di arresto d’emergenza si aprivano di meno
di un millimetro sotto la pressione. Occorreva ancora spingere di molti
millimetri sulla manetta per arrivare alla posizione di stop. Il dispositivo
di arresto d’emergenza era rigido.
Le istruzioni per l’uso della macchina non erano redatte integralmente
in finlandese. Il quadro comandi non corrispondeva allo schema riprodotto
sulle istruzioni e queste ultime erano troppo sommarie e carenti per garantire
un impiego della macchina in piena sicurezza.
La macchina funzionava normalmente mediante un dispositivo aperto azionato
da un pedale e ad elevata velocità di lavoro, benché non
fosse equipaggiata di altri dispositivi di protezione per impedire i danni
alle mani oltre al comando bimanuale, che, secondo i metodi di lavoro
adottati alla Peltitarvike Oy, in generale non veniva utilizzato.
Il dispositivo di arresto di emergenza veniva utilizzato per fermare la
macchina al fine di cambiare le lame, pratica di routine pressoché
quotidiana, pur non essendo destinato a tale impiego. Per garantire la
sicurezza, sarebbe stato necessario interrompere la corrente oppure selezionare
una velocità di lavoro bassa per mezzo dell’interruttore a
chiave posto sul quadro comandi.
20 Il 17 novembre 1998, il sig. Raine Pöyry, dipendente della società
Peltitarvike Oy, subiva un grave infortunio sul lavoro, mentre aiutava
il caposquadra, sig. Urpo Pursiainen, a cambiare le lame della pressa
piegatrice di cui alla causa principale. A tal fine, il sig. Pursiainen
aveva azionato il dispositivo dell’arresto di emergenza per togliere
la corrente. Nel corso dell’operazione il sig. Pöyry toccava
accidentalmente con il piede il pedale della macchina. Benché la
corrente fosse stata interrotta mediante il dispositivo dell’arresto
di emergenza, l’azione sul pedale provocava un brusco movimento di
compressione che recideva otto dita del sig. Pöyry prendendole tra
le lame.
21 Adito della questione, il käräjäoikeus condannava il
sig. Yonemoto a un’ammenda pari a 30 giornate lavorative per violazione
dell’art. 40 della legge in materia di sicurezza sul lavoro e lesioni
colpose nonché a risarcire i danni al sig. Pöyry per un importo
totale di EUR 26 953,80. Il detto giudice condannava parimenti il gestore
della società Peltitarvike Oy e il sig. Pursiainen per violazione
della detta legge e per lesioni colpose, condannandoli inoltre al risarcimento
dei danni al sig. Pöyry.
22 In appello, la condanna del sig. Yonemoto veniva confermata dallo Helsingin
hovioikeus (Corte d’appello di Helsinki). Il detto giudice condannava
il sig. Yonemoto ad un’ammenda pari a 50 giornate lavorative nonché
al pagamento del risarcimento dei danni, per un importo totale di EUR
21 908,16.
23 A parere del käräjäoikeus e dello hovioikeus, il sig.
Yonemoto, nella sua qualità di rappresentante dell’importatore,
era parzialmente responsabile delle carenze da cui era scaturito l’incidente
di cui era stato vittima il sig. Pöyry. Secondo i detti giudici,
l’importatore sarebbe stato tenuto a controllare che le macchine
consegnate e utilizzate fossero state progettate e fabbricate conformemente
alle norme vigenti. Perché tale obbligo fosse pienamente rispettato,
non sarebbe stato sufficiente che la macchina fosse munita di marcatura
"CE" e che il fabbricante avesse rilasciato un’attestazione
scritta, secondo cui l’apparecchio era conforme alle norme vigenti.
24 Il sig. Yonemoto proponeva ricorso dinanzi al Korkein oikeus (Corte
suprema), chiedendo l’annullamento della condanna penale e della
condanna al risarcimento del danno. In subordine, chiedeva una riduzione
della pena e dell’importo del risarcimento del danno cui era stato
condannato.
25 Il sig. Yonemoto contesta la tesi secondo cui l’importatore stesso
sarebbe tenuto a garantire personalmente che la macchina sia stata progettata
e fabbricata conformemente alle norme approvate allorché essa sia
munita di marcatura "CE" e di un certificato di conformità,
nonché di istruzioni per l’uso e la manutenzione. Secondo
il sig. Yonemoto, le autorità amministrative e giudiziarie finlandesi
non possono esigere, senza violare l’art. 28 CE, che l’importatore
faccia verificare in Finlandia una macchina di un modello approvato in
un altro Stato membro e contrassegnata della marcatura "CE".
L’obbligo dell’importatore consisterebbe esclusivamente nel
garantire che il fabbricante abbia fatto certificare, secondo la normativa
comunitaria, il tipo di macchina di cui trattasi da parte di un organismo
abilitato, che abbia consegnato la macchina, munita della marcatura "CE"
e accompagnata dalle istruzioni per l’uso e la manutenzione e che
abbia rilasciato una dichiarazione di conformità.
26 Ritenendo dubbia la questione se uno Stato membro possa imporre all’importatore
di una macchina obblighi della portata di quelli previsti dall’art.
40 della legge in materia di sicurezza sul lavoro, il Korkein oikeus decideva
di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
"1) Quali limitazioni imponga il diritto comunitario, alla luce,
segnatamente, della direttiva 98/37 (...) nonché degli artt. 28
CE e 30 CE, agli obblighi che il diritto nazionale può imporre
all’importatore (o ad un altro operatore della catena di distribuzione)
di una macchina munita della marcatura "CE", con riguardo alle
caratteristiche relative alla sicurezza della macchina
prima della vendita della macchina e
successivamente ad essa.
2) Si chiede, in particolare, che vengano chiariti i seguenti punti:
a) in quale misura ed a quali condizioni il diritto comunitario consenta
di imporre, in materia di sicurezza, obblighi di azione e di controllo
a carico dell’importatore di una macchina munita della marcatura
"CE" (o di altro operatore della catena di distribuzione);
b) se il tipo di carenza in materia di sicurezza che ricorre nella specie
incida, e con quali modalità, sulla valutazione degli obblighi
posti a carico dell’importatore (o di altro operatore della catena
di distribuzione), con riguardo al diritto comunitario;
c) se le disposizioni di cui all’art. 40 della legge in materia di
sicurezza sul lavoro, richiamate al punto 14 della presente sentenza]
siano in contrasto ed, eventualmente, sotto quale profilo, con il diritto
comunitario, in considerazione delle conseguenze penali e civili derivanti
dall’inosservanza di tali obblighi [in extenso nella decisione di
rinvio e sintetizzate supra, ai precedenti punti 15 e 16 della presente
sentenza]".
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
27 In limine, deve rilevarsi che, nel contesto di una domanda di pronuncia
pregiudiziale, non spetta alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità
delle disposizioni di diritto nazionale con il diritto comunitario.
28 Il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di precisare,
da una parte, gli obblighi imposti dalla direttiva 98/37 nonché
dagli artt. 28 CE e 30 CE all’importatore di una macchina fabbricata
in uno Stato membro e importata in un altro Stato membro e, dall’altra,
le sanzioni che possono essere inflitte da uno Stato membro a causa di
una violazione dei detti obblighi. Occorre esaminare, in primo luogo,
gli obblighi a carico dell’importatore.
Sugli obblighi dell’importatore
29 È utile sottolineare che l’esame della questione in oggetto
riguarda unicamente la fattispecie dell’importatore in uno Stato
membro di una macchina fabbricata in un altro Stato membro. Secondo l’economia
della direttiva 98/37, tale fattispecie va distinta da quella dell’importatore
nella Comunità europea di una macchina fabbricata al di fuori della
Comunità. La presente sentenza non riguarda l’esame di quest’ultima
fattispecie.
30 Con riguardo all’applicazione ratione temporis della , dal primo
e dal venticinquesimo ‘considerando’, dall’art. 14 e dall’allegato
VIII B della direttiva medesima risulta che essa codifica la , più
volte modificata, e che essa non pregiudica gli obblighi degli Stati membri
relativi ai termini di trasposizione e di applicazione di quest’ultima
direttiva nonché delle relative direttive di modifica. Ancorché
gli obblighi oggetto della causa principale emergano dalla o da una delle
direttive di modifica, i riferimenti alle direttive abrogate devono intendersi
operati, ai sensi dell’art. 14, secondo comma, della , alle corrispondenti
disposizioni di quest’ultima.
31 La direttiva 98/37, a termini del suo secondo, sesto, settimo e nono
‘considerando’, ha lo scopo di garantire la libera circolazione
delle macchine nel mercato interno e di soddisfare i requisiti inderogabili
ed essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi a tali macchine,
sostituendo i sistemi nazionali di certificazione e di attestazione di
conformità con un sistema armonizzato. A tal fine, segnatamente
all’art. 3 e all’allegato I, la detta direttiva elenca taluni
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che devono
essere soddisfatti dalle macchine e dai componenti di sicurezza prodotti
negli Stati membri. Ai sensi dell’art. 4 della direttiva medesima,
gli Stati membri non possono limitare l’immissione sul mercato delle
macchine conformi a tali requisiti essenziali.
32 A termini dell’art. 5 della direttiva 98/37, si considerano conformi
alla detta direttiva le macchine munite della marcatura "CE"
e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità.
33 L’art. 8, n. 1, della detta direttiva prevede l’obbligo,
per il fabbricante o per il suo mandatario stabilito nella Comunità,
di apporre sulla macchina la marcatura "CE" e di redigere la
dichiarazione CE di conformità.
34 Dal ventesimo ‘considerando’ della direttiva 98/37 risulta
che, in linea di principio, è opportuno lasciare ai fabbricanti
la responsabilità di attestare la conformità delle loro
macchine ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
fissati dalla direttiva medesima.
35 A termini del ventunesimo ‘considerando’ della detta direttiva,
tuttavia, per taluni tipi di macchine che presentano un potenziale maggiore
di rischi, è auspicabile una procedura di certificazione più
rigorosa. Tale ipotesi ricorre con riguardo alle presse piegatrici di
cui alla causa principale.
36 L’art. 8, n. 2, lett. b), della direttiva 98/37, infatti, prevede
che "[p]rima dell’immissione sul mercato, il fabbricante (...)
deve (...) se la macchina è contemplata dall’allegato IV ed
è fabbricata (...) in mancanza di [norme armonizzate], sottoporre
il modello della macchina all’esame per la certificazione CE di cui
all’allegato VI".
37 Le presse piegatrici sono previste dall’allegato IV, parte A,
punto 9, della . Secondo le informazioni fornite alla Corte, la norma
armonizzata relativa alle presse piegatrici, vale a dire la norma EN 12622,
è stata adottata solo nel settembre 2001, e cioè successivamente
alla data dell’incidente da cui è scaturita la controversia
principale. Ne consegue che una macchina come quella di cui alla causa
principale avrebbe dovuto essere assoggettata all’esame "CE"
del tipo previsto all’allegato VI della medesima.
38 Ai sensi del punto 1 del detto allegato VI, l’esame per certificazione
"CE" è effettuato da un organismo terzo chiamato l’"organismo
notificato", il quale rileva e attesta che il modello della macchina
di cui trattasi soddisfa le disposizioni della .
39 A termini del punto 2 dell’allegato medesimo, il fabbricante deve
presentare la domanda d’esame per certificazione "CE",
sottoponendo all’organismo notificato il fascicolo tecnico della
costruzione, nonché una macchina rappresentativa della produzione
prevista. Successivamente al rilascio, da parte del detto organismo, della
dichiarazione "CE" di conformità, il fabbricante è
tenuto, in forza dell’art. 8, n. 4, secondo comma, della direttiva
98/37 e dell’allegato II, parte A, quarto trattino, della direttiva
medesima, a far menzione di tale attestazione nella dichiarazione "CE"
di conformità redatta dal fabbricante stesso per ogni macchina
di quel tipo, nonché a certificare, nella detta dichiarazione,
la conformità della macchina di cui trattasi al modello sottoposto
all’esame per la certificazione "CE".
40 Dalla decisione di rinvio emerge che la macchina all’origine della
controversia era munita di marcatura "CE" e che il fabbricante,
la Amada Europe, ha prodotto per la detta macchina una dichiarazione "CE"
di conformità, recante menzione di una dichiarazione "CE"
di conformità rilasciata da un organismo denominato "AIF/S".
41 Da tale decisione risulta, del pari, che la detta macchina era pericolosa
sotto più profili nonostante il fatto che recasse la marcatura
"CE" e che fosse accompagnata da dichiarazione "CE"
di conformità. La questione centrale é se, in forza delle
disposizioni di cui alla , la responsabilità delle conseguenze
della situazione in esame ricada sull’importatore della detta macchina.
42 Indipendentemente dal fatto che la conformità venga attestata
dal solo fabbricante o che lo sia con la partecipazione di un organismo
notificato, ai sensi dell’allegato VI della , la direttiva medesima
fa obbligo al fabbricante di redigere una dichiarazione "CE"
di conformità e di apporre la marcatura "CE" sulla macchina
in questione.
43 Inoltre, l’art. 7, n. 3, della detta direttiva prevede che, qualora
una macchina non conforme sia munita della marcatura "CE", lo
Stato membro competente prenda le debite misure "nei confronti di
chi ha apposto la marcatura", vale a dire, il fabbricante.
44 Non è coerente con l’economia della detta direttiva, in
particolare con l’art. 7, n. 3, della direttiva medesima, moltiplicare
il numero dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili della
conformità delle macchine.
45 L’obiettivo essenziale della direttiva, infatti, consiste nel
semplificare le modalità di definizione della conformità
delle macchine, al fine di garantire, nei limiti del possibile, la libertà
di circolazione delle macchine stesse nell’ambito del mercato interno.
Tale obiettivo verrebbe ostacolato se operatori che si trovino a valle
rispetto al fabbricante, segnatamente gli importatori di macchine da uno
Stato membro ad un altro, potessero essere parimenti considerati responsabili
della loro conformità.
46 La direttiva 98/37 osta, in tal modo, all’applicazione di disposizioni
nazionali che prevedono che l’importatore in uno Stato membro di
una macchina fabbricata in un altro Stato membro, munita di marcatura
"CE" e di dichiarazione "CE" di conformità,
debba controllare che la detta macchina risponda ai requisiti essenziali
di sicurezza e di tutela della salute fissate dalla direttiva medesima.
47 Tuttavia, gli importatori in uno Stato membro di macchine prodotte
in un altro Stato membro possono essere assoggettati, conformemente alla
, a taluni obblighi.
48 A tal riguardo, a termini dell’allegato I, punto 1.7.4, lett.
b), della detta direttiva, all’atto della messa in servizio, ogni
macchina deve essere accompagnata da una traduzione delle istruzioni per
l’uso nella o nelle lingue del paese di utilizzazione e dalle istruzioni
originali, fatta dal fabbricante o dal soggetto che introduce la macchina
nella zona linguistica in questione. Del pari, secondo la nota 1 dell’allegato
II, parte A, della direttiva medesima, la dichiarazione CE di conformità
deve essere accompagnata da una traduzione in una delle lingue del paese
di utilizzazione, effettuata secondo le stesse modalità applicate
per le istruzioni per l’uso. Ne consegue che la normativa di uno
Stato membro, conformemente alla , può imporre all’importatore
di una macchina l’obbligo di tradurre le istruzioni per l’uso
nella o nelle lingue del detto Stato, nonché di tradurre la dichiarazione
CE di conformità nella o nelle lingue del detto Stato.
49 Inoltre, in considerazione della posizione dell’importatore nella
catena di distribuzione, deve ritenersi compatibile con la direttiva 98/37
che gli Stati membri esigano che l’importatore verifichi che la macchina
di cui trattasi sia munita di marcatura "CE" e delle altre marcature
previste dall’allegato I, punto 1.7.3, della direttiva medesima,
che prevede le indicazioni indispensabili alla sicurezza d’esercizio
della detta macchina, quali la frequenza di rotazione.
50 L’art. 2, n. 1, della direttiva 98/37 fa obbligo agli Stati membri
di prendere tutte le misure necessarie affinché le macchine alle
quali si applica la direttiva medesima possano essere immesse sul mercato
soltanto se non pregiudichino la sicurezza e la salute.
51 Nel contesto di tale obbligo di vigilanza del mercato imposto agli
Stati membri, l’art. 2, n. 2, della detta direttiva prevede che la
direttiva stessa non pregiudichi la facoltà degli Stati membri
di prescrivere, nel rispetto del Trattato, i requisiti che essi ritengano
necessari per garantire la protezione delle persone nell’utilizzazione
delle macchine in questione.
52 Ne consegue che gli Stati membri possono imporre all’importatore
obblighi di cooperazione relativi alla vigilanza del mercato, quali taluni
obblighi di informazione. Nell’ipotesi di un infortunio come quello
da cui è scaturita la causa principale, uno Stato membro può
imporre all’importatore di fornire tutte le informazioni utili per
evitare che si ripetano infortuni analoghi, in particolare, apportando
la propria collaborazione alle autorità competenti dello Stato
medesimo ai fini dell’adozione di provvedimenti che tali autorità
potrebbero essere indotte a prendere, in forza dell’art. 7 della
direttiva 98/37, quali il ritiro dal mercato delle macchine di cui trattasi.
53 Tali obblighi di cooperazione, tuttavia, non possono giungere ad imporre
all’importatore di verificare personalmente la conformità
della macchina ai requisiti previsti dalla direttiva 98/37, poiché
un obbligo siffatto sarebbe in contrasto con l’economia della direttiva
stessa.
54 In ogni caso, tali obblighi vanno definiti nel rispetto del Trattato.
Pertanto, essi devono mantenersi nei limiti fissati dagli artt. 28 CE
e 30 CE.
55 Si deve ricordare, in particolare, che gli Stati membri possono adottare,
nonostante il divieto di restrizioni quantitative all’importazione
di cui all’art. 28 CE, provvedimenti giustificati da uno dei motivi
di interesse generale indicati nell’art. 30 CE o da una delle esigenze
imperative riconosciute dalla giurisprudenza della Corte, come la tutela
della salute, a condizione, segnatamente, che tali provvedimenti siano
idonei a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non
vadano oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (v., in tal senso,
sentenza 8 maggio 2003, causa, ATRAL, Racc. pag. I-4431, punto 64 e giurisprudenza
ivi citata). Tali limiti trovano applicazione anche agli obblighi di cooperazione
che uno Stato membro può imporre agli importatori di macchine prodotte
in un altro Stato membro.
Sul regime delle sanzioni
56 Si deve esaminare, in secondo luogo, la questione delle sanzioni penali
e civili che la normativa nazionale può prevedere, conformemente
al diritto comunitario, in caso di violazione degli obblighi imposti dalla
direttiva 98/37.
57 Si deve rilevare peraltro che la direttiva 98/37 non impone agli Stati
membri alcun obbligo preciso per quanto riguarda il regime sanzionatorio.
Non se ne può tuttavia dedurre che disposizioni nazionali che sanzionino
penalmente le infrazioni agli obblighi imposti dalla normativa di attuazione
della direttiva siano incompatibili con quest’ultima (v., in tal
senso, sentenza 12 settembre 1996, cause riunite,,,,,,, e, Gallotti e
a.,Racc. pag. I-4345, punto 14, e la giurisprudenza ivi citata).
58 Gli Stati membri sono infatti tenuti, nell’ambito della libertà
che viene loro lasciata dall’art. 249, terzo comma, CE, a scegliere
le forme e i mezzi più idonei al fine di garantire l’efficacia
pratica delle direttive (sentenza Gallotti, cit., punto 14).
59 Peraltro, qualora una direttiva non contenga una specifica norma sanzionatoria
di una violazione delle sue disposizioni o rinvii in merito alle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative nazionali, l’art. 10
CE impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire
la portata e l’efficacia del diritto comunitario. A tal fine, pur
conservando un potere discrezionale quanto alla scelta delle sanzioni,
essi devono vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano
sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi
a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura
e importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un
carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità
dissuasiva (sentenza Gallotti, cit., punto 14).
60 Ne consegue che uno Stato membro ha il diritto di sanzionare penalmente
l’inosservanza degli obblighi imposti dalla normativa di attuazione
della direttiva 98/37, ove ritenga che tale sia il modo più idoneo
per garantire l’efficacia pratica delle dette direttive, purché
le sanzioni previste siano analoghe a quelle applicabili alle violazioni
del diritto nazionale simili per natura e importanza ed abbiano un carattere
di effettività, di proporzionalità e di capacità
dissuasiva (v., in tal senso, sentenza Gallotti, cit., punto 15).
61 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, le questioni pregiudiziali
devono essere risolte come segue:
1) Le disposizioni della ostano all’applicazione di disposizioni
nazionali ai sensi delle quali l’importatore in uno Stato membro
di una macchina prodotta in un altro Stato membro, munita di marcatura
"CE" e accompagnata da dichiarazione di conformità "CE",
debba verificare che la detta macchina sia conforme ai requisiti essenziali
di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.
2) Le disposizioni della detta direttiva non ostano all’applicazione
di disposizioni nazionali che impongano all’importatore in uno Stato
membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro di:
verificare, prima della consegna della macchina all’utente, che essa
sia munita di marcatura "CE" e di dichiarazione "CE"
di conformità, accompagnata da una traduzione nella o nelle lingue
dello Stato membro di importazione, nonché di istruzioni per l’uso,
accompagnate da una traduzione nella o nelle lingue del detto Stato;
fornire, successivamente alla consegna della macchina all’utente,
ogni informazione e collaborazione utili alle autorità nazionali
di controllo nell’ipotesi in cui la macchina presenti rischi per
la sicurezza o per la tutela della salute, a condizione che tali requisiti
non si risolvano nell’assoggettare l’importatore all’obbligo
di verificare egli stesso la conformità della macchina ai requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva
medesima.
3) Gli artt. 10 CE e 249, terzo comma, CE, devono essere interpretati
nel senso che essi non vietano ad uno Stato membro di ricorrere a sanzioni
penali al fine di garantire utilmente il rispetto degli obblighi previsti
dalla direttiva 98/37, purché le sanzioni previste siano analoghe
a quelle applicabili alle violazioni del diritto nazionale simili per
natura e importanza e presentino, in ogni caso, carattere di effettività,
di proporzionalità e di capacità dissuasiva.
Sulle spese
62 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi
motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) Le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
22 giugno 1998, 98/37/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle macchine ostano all’applicazione
di disposizioni nazionali ai sensi delle quali l’importatore in uno
Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro, munita
di marcatura "CE" e accompagnata da dichiarazione di conformità
"CE", debba verificare che la detta macchina sia conforme ai
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla
direttiva medesima.
2) Le disposizioni della detta direttiva non ostano all’applicazione
di disposizioni nazionali che impongano all’importatore in uno Stato
membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro di:
verificare, prima della consegna della macchina all’utente, che essa
sia munita di marcatura "CE" e di dichiarazione "CE"
di conformità, accompagnata da una traduzione nella o nelle lingue
dello Stato membro di importazione, nonché di istruzioni per l’uso,
accompagnate da una traduzione nella o nelle lingue del detto Stato;
fornire, successivamente alla consegna della macchina all’utente,
ogni informazione e collaborazione utili alle autorità nazionali
di controllo nell’ipotesi in cui la macchina presenti rischi per
la sicurezza o per la tutela della salute, a condizione che tali requisiti
non si risolvano nell’assoggettare l’importatore all’obbligo
di verificare egli stesso la conformità della macchina ai requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva
medesima.
3) Gli artt. 10 CE e 249, terzo comma, CE, devono essere interpretati
nel senso che essi non vietano ad uno Stato membro di ricorrere a sanzioni
penali al fine di garantire utilmente il rispetto degli obblighi previsti
dalla direttiva 98/37, purché le sanzioni previste siano analoghe
a quelle applicabili alle violazioni del diritto nazionale simili per
natura e importanza e presentino, in ogni caso, carattere di effettività,
di proporzionalità e di capacità dissuasiva.
Firme
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