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Giurisprudenza 09/11/2002

Giurisprudenza di merito - atente ‚ Provvedimento di revisione ‚ Natura cautelare Presupposti ‚ Tasso alcolemico superiore ai limiti di legge ‚ Sufficienza.

-Patente ‚ Revisione ‚ Facoltà discrezionale del prefetto ‚ Condizioni.(TAR BASILICATA-TAR ABRUZZO)

 

SENTENZE

TAR Basilicata


Patente ‚ Provvedimento di revisione ‚ Natura cautelare Presupposti ‚ Tasso alcolemico superiore ai limiti di legge ‚ Sufficienza.

Posta la natura cautelare ‚ e non sanzionata ‚ del procedimento di revisione della patente di guida, il mero obiettivo costituito dall’accertamento, a mezzo etilometro, di un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, integra motivo sufficiente a legittimare l’adozione di un provvedimento ex art. 128 nuovo c.s. 



TAR Abruzzo

Patente ‚ Revisione ‚ Facoltà discrezionale del prefetto ‚ Condizioni.

La facoltà discrezionale di disporre la revisione della patente di guida, prevista dall’art. 128 nuovo c.s. va esercitata dal prefetto nell’interesse della sicurezza della circolazione stradale ed in relazione a qualsiasi comportamento irregolare alla guida, che dia adito a dubbi in ordine all’idoneità a condurre veicoli e motori.


DIRITTO Il ricorso proposto dalla P.L. è infondato. E’, infatti, legittimo il provvedimento n. 2000974 dell’11 gennaio 1994 con il quale il Prefetto di Teramo, sulla base di quanto comunicato dai vigili urbani, ordinava alla ricorrente, signora P.L., , di sottoporsi all’esame di revisione, teorico e pratico, per la conservazione della patente di guida.
Il prefetto, si dimostrerà, ha esercitato correttamente la facoltà discrezionale di cui all’art. 128 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 applicabile anche a seguito di un incidente senza vittime o feriti e nei casi di concorso di colpa tra conducenti. Pertanto, non merita censura l’impugnato provvedimento che respinge il ricorso gerarchico proposto dalla predetta P.L.. Tale decisione si fonda su varie considerazioni, ognuna autonomamente idonea a determinare la reiezione del suindicato gravame amministrativo. Il collegio, che condivide le argomentazioni svolte dall’adita amministrazione dei trasporti, ritiene utile evidenziare che la reiezione del ricorso gerarchico è intimamente connessa ad una pluralità di ragioni che qui di seguito si indicano brevemente: - i dubbi sulla sono ampiamente giustificati ; - ; - l’applicabilità del citato art. 128 ; - la revisione della patente di guida non ha natura sanzionatoria ma cautelare; - l’applicabilità dell’art. 128 prescinde dall’eventuale concorso di altri conducenti nel dar luogo all’incidente stradale (la ricorrente invece insiste sulla formale inosservanza del segnale di stop da parte dell’altro conducente). La contestata decisione amministrativa che è in perfetta armonia con la giurisprudenza secondo cui la revisione della patente di guida, prevista dall’art. 128 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, viene disposta nell’interesse della sicurezza della circolazione stradale e va esercitata in relazione a qualsiasi comportamento irregolare di guida che dia adito a dubbi circa l’idoneità del conducente, merita pertanto piena conferma.

 

Sabato, 09 Novembre 2002
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