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Giurisprudenza 22/04/2003

Sinistro stradale con auto di servizio: occorre valutare il grado di responsabilità per stabilire l’importo da risarcire all’erario

(TAR LAZIO - sentenza 11 febbraio 2002, n. 407)

Sinistro stradale con auto di servizio: occorre valutare il grado di responsabilità per stabilire l’importo da risarcire all’erario

TAR LAZIO - sentenza 11 febbraio 2002, n. 407


F A T T O
Con atto in data 5.10.2001 ,notificato il 3.11.2001 al di lui domicilio in XX il Sig.R.M. viene chiamato avanti a questa Sezione per sentirsi ivi condannare al pagamento in favore dell’Erario della somma di £. 34.544.602, più rivalutazione monetaria , interessi legali e spese di giudizio , quale autore del danno subito dall’ Amministrazione della Difesa per la riparazione dell’autovettura blindata mod. Fiat Croma tg. RM 2K3906 in uso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma,da lui condotta per il trasporto del Dott. D.I. e della Dott.ssa M.B.B. dalla loro abitazione ,sita in Roma, via Valbondione ,109, a Piazzale Clodio, in Roma , ove ha sede la Procura della Repubblica , presso la quale i trasportati prestavano servizio, quali Sostituti Procuratori. Il danno di cui sopra è conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 9.7.1999, alle ore 09,35 circa , nell’incrocio tra la via Vilfredo Pareto, da cui proveniva la autovettura suindicata e la via Cassia, da cui proveniva un automezzo dell’ATAC , autobus della linea n.301, tg.RM15353D, diretto da piazza dei Giuochi Delfici all’esterno della città.; sinistro consistito nell’investimento da parte di quest’ultimo della Fiat Croma,causato ,secondo il P.R.,dalla manovra di svolta a sinistra, direzione piazza dei Giuochi Delfici, posta in essere dal convenuto R.M., ma non consentita dalla segnaletica stradale verticale, che imponeva l’obbligo di svolta a destra .Nel sinistro subirono danni alla persona i due magistrati trasportati dall’auto Fiat Croma, lo stesso R.M., e alcuni passeggeri dell’automezzo ATAC. .L’auto ministeriale, colpita nella parte anteriore sinistra, riportava danni meccanici e alla carrozzeria quantificati in complessive £. 34.544.602, come risulta dalla fattura n. 24/00 del 20.3.2000, dell’autocarrozzeria "Omissis",che effettuò le riparazioni, su disposisizione della Direzione generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni- Ufficio IV Automezzi del Ministero della Giustizia.

Il Procuratore Regionale, avuta notizia di tale danno dalla nota n.013706 in data 26.11.1999 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ed acquisito il rapporto redatto dagli agenti di P.M. e le testimonianze rese dalle persone coinvolte nel sinistro,invitava l’Amministrazione interessata a costituire in mora il R.M. ( adempimento questo posto in essere dalla Procura della Repubblica di Roma con atto in data 12.5.2001,notificato al R.M. in pari data ) ed inviava all’indagato l’invito a dedurre previsto dall’art.5, 1° co, del d.l. 15.11.1993.n.453, conv. in l.14.1.1994,n19.

Il R.M. con atto in data 8.6.2001 cotrodeduceva che la vettura da lui condotta al momento dell’incidente procedeva a moderata velocità;che il percorso seguito si era reso necessario ,per motivi di sicurezza e tutela delle persone trasportate, in relazione a specifici episodi sospetti ed intimidatori già verificatesi nei loro confronti;che il medesimo percorso era sempre espressamente richiesto, per ragioni di sicurezza, dal Sost. Proc D.I. , come attestato dagli altri autisti che lo avevano in passato accompagnato; che lo stesso magistrato, all’atto di impegnare l’incrocio, aveva provveduto ad azionare tempestivamente il dispositivo di allarme acustico; e che nella causazione del sinistro era ravvisabile un sostanziale concorso di colpa del conducente dell’automezzo ATAC, che ,nella circostanza , non aveva tenuto una velocità adeguata ,né seguito una traiettoria di marcia tale da evitare l’impatto e non aveva tempestivamente azionato l’impianto frenante, venendo a collisione con la vettura già ferma.

Il Procuratore Regionale non ha ritenuto tali asserzioni idonee a superare i motivi degli addebiti mossi al R.M., chiamandolo a giudizio avanti a questa Sezione.

Sostiene il Requirente che nella fattispecie sussistono tutti gli elementi della responsabilità amministrativa:il danno erariale , quantificato nella somma di £ 34.544.602, rimasta a carico dell’Amministrazione per il sinistro subito dall’autovettura ministeriale;la condizione del R.M. di dipendente idoneo alla conduzione di automezzi speciali in dotazione del Ministero della Giustizia; l’essersi li sinistro verificato nell’esercizio delle attribuzioni svolte per motivi di servizio( servizio svolto per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ); la colpa grave indefettibilmente richiesta dall’art. 1 della l.31.12.1962 per poter affermare l’obbligo del risarcimento dei danni causati nell’esercizio delle loro attribuzioni dai dipendenti civili e militari dello Stato addetti alla conduzione di autoveicoli.

Quanto a quest’ultimo elemento,il Rquirente, richamata la giurisprudenza di questa Corte,secondo cui la colpa grave consiste non nella mera violazioni di norme di legge ,anche se di notevole importanza , e neppure in una qualsiasi manifestazione di negligenza, imprudenza o imperizia, bensì in un comportamento tenuto in dispregio delle elementari regole di prudenza ed idoneo ad integrare un elevato tasso di probabilità rispetto alla verificazione dell’evento dannoso,osserva che nel caso in esame risulta che l’autista R.M. ha tenuto una condotta di guida sicuramente imprudente e pericolosa, impegnando con un’autovettura particolarmente pesante (blindata) un incrocio all’interno di un centro abitato, in un’ora di traffico intenso con l’intenzione di effettuare una manovra di svolta a sinistra vietata e sanzionanata dagli organi di polizia con contravvenzione elevata a suo carico ai sensi dell’art.7 C.S. in riferimento all’art.222 stesso C.S.,tagliando così repentinamente la strada al veicolo ATAC, che, pur frenando e spostandosi a sinistra (il rapporto dei VV.UU evidenzia una traccia rettilinea di fermata prodotta dal veicolo di mt.9,05 con andamento leggero da destra verso sinistra ),non riusciva ad evitare l’impatto. Condotta questa , concretatasi in violazione dell’obbligo di svolta a destra ed impegno dell’incrocio in senso vietato con pericolo e intralcio alla circolazione comportante la sospensione della patente per lesioni personali colpose a terzi (art.222 C.S, ),che, secondo decisioni di questa Corte ,è stata ritenuta di per sè sufficiente ad integrare un comportamento gravemente colposo al fine del perseguimento delle responsabilità dei dipendenti statali addetti alla conduzione di autoveicoli, come previsto dall’art.1 l. n .1883/1962.

Non vale poi obiettare che la violazione del codice stradale si era resa necessaria per esigenze di sicurezza del magistrato trasportato (Dott. D.I.), il quale, nella circostanza, "come era solito fare, aveva espressamente ordinato di svoltare nel senso vietato al fine di ridurre i tempi di percorrenza nel tragitto casa-ufficio",esimente simile a quella prevista per i conducenti dei veicoli in servizio di polizia, essendo nella fattispecie mancate le condizioni previste dal C.S. ( art 177 ), e cioè l’uso congiunto del dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione a luce lampeggiante blu e comunque il rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza, che obbligano il conducente a tener conto delle situazioni della strada e di ogni altra speciale circostanza cui adeguare la propria condotta di guida. A ciò aggiungasi che la semplice riduzione dei tempi nel percorso casa-ufficio non costituisce giustificazione per violare prescrizioni del codice della strada ed elementari regole di prudenza, mettendo a repentaglio la propria e l’altrui incolumità; e che il conducente R.M. non era tenuto ad osservare, nell’insussistenza di rapporto gerarchico, l’ordine eventualmente impartito dal magistrato di effettuare la svolta vietata.

Ne consegue, secondo il requirente, che il danno si riconnette esclusivamente alla condotta di guida tenuta dal R.M., considerando che nessuna efficienza causale può ricondursi al comportamento dell’autista dell’ATAC, il quale, facendo legittimo affidamento su un comportamento conforme alla segnaletica stradale da parte degli altri utenti e non essendo in alcun modo avvertito della manovra in corso, attraversò l’incrocio, avvedendosi solo in extremis dell’autovettura blindata che gli tagliava la strada.

Con memoria depositata il 17.12.2001, si cosituisce in giudizio , con il ministero degli Avvo/ti S. Rampazzi e Antonio M., il convenuto R.M., deducendo una distorta ricostruzione dei fatti ed una non obiettiva interpretazione del dato normativo da parte del Procuratore Regionale, per non aver questi tenuto conto delle circostanze ,emergenti dalla relazione illustrativa del Cons.Dott. D.I., che la zona prossima al teatro dello scontro era sostanzialmente sgombra per scarsità del traffico ; che il R.M. procedeva a velocità moderata, sicché la manovra di svolta verso P.zza dei Giochi Delfici, sebbene irregolare sotto il profilo dell’osservanza del codice della strada,poteva considerarsi legittima in considerazione delle esigenze di cautela tipiche del genere di trasporto cui era stato assegnato in quel giorno, tanto più che egli decise di attraversare l’incrocio per effettuare l’inversione dopo che il Dott. D.I. aveva azionato il dispositivo a sirena .

Il P.R. non ha tenuto conto della condotta del conducente dell’automezzo di linea, Sig. F. D., che, pur essendosi reso conto che la vettura blindata si era posta di traverso sulla carreggiata nell’atto di svoltare, non rallentava la propria andatura, né frenava tempestivamente, ponendo così in essere una condotta di guida inadeguata e palesemente pericolosa, come dimostrato dal successivo impatto, tenuto conto delle caratteristiche della strada con fortissima pendenza .Ed inoltre marciava spostato visibilmente verso la sinistra della corsia di sua pertinenza contrariamente alle comuni regole di guida, contribuendo in modo determinante alla produzione del sinistro e non consentendosi così una diversa traiettoria in grado di evitare l’impatto con l’autovettura blindata che si disponeva nella direzione di salita verso P.zza dei Giochi Delfici e che, quindi lasciava sgombra e praticabile tutta la parte centrale e destra dell’incrocio.Circostanze queste non considerate dal Procuratore Generale e che invece evidenziano la colpevolezza dell’autista dell’ATAC e la sua conseguente responsabilità nella causazione di tutti i danni oggetto della domanda.

Né sembra che a carico del convenuto possano ravvisarsi gli stremi della colpa grave prevista dall’art.1 l.n1883/62, come invece inesattamente sostenuto dal P.R.,e che non si realizza per semplice violazione delle norme sulla circolazione stradale, occorrendo da parte dell’autista un comportamento spregiudicato ed ispirato alla massima imprudenza o improntato ad estrema imperizia sì da determinare una situazione di particolare pericolosità; estremi non ravvisabili nella condotta del convenuto , ove si tenga presente che la manovra da questi effettuata viene generalmente compiuta anche da vetture private; che frequentemente autovetture di servizio dello Stato o di altre autorità compiono analogo percorso, incorrendo nella stessa violazione, come rilevato dallo stesso Dott. D.I.; che quest’ultimo era solito ,recandosi in ufficio,chiedere all’autista di turno di compiere la manovra di svolta vietata, senza che fosse mai elevata contravvenzione e senza causare pericolo per l’incolumità dei passeggeri trasportati, dei pedoni o di altre vetture circolanti.

E quanto all’assunto che nella fattispecie non ricorrerebbero gli estremi dell’esimente di cui all’art.177 C.S.,il convenuto obietta che: il percorso seguito era finalizzato alle particolari esigenza di tutela del Dott:D.I. e della Dott.ssa M.B.B.; che proprio per tale esigenza la macchina era blindata e munita dei dispositivi di allarme;che tali sistemi erano funzionanti( quello acustico fu azionato dallo stesso Dott.D.I. in occasione della svolta );che vi erano le condizioni di deroga agli obblighi imposti dalla segnaletica stradale, considerato anche che la manovra era abitualmente richiesta dallo stesso magistrato; che egli ha adeguato la manovra alle concrete condizioni del traffico; che l’incidente non si è potuto evitare non essendo prevedibile la condotta del conducente ATAC . E va pure soggiunto che il convenuto ha anche egli subito lesioni di una certa consistenza, che lo hanno tenuto lontano dal posto di lavoro.

Per quanto sopra esposto , appare evidente che a carico del convenuto non sussistono gli estremi identificativi della colpa grave e che egli è immune da qualsiasi responsabilità amministrativa.

Rileva infine il convenuto che le spese della riparazione dell’autovettura appaiono incongrue in rapporto al valore commerciale della medesima, vetusta e fuori produzione, e vengono ingiustamente poste tutte a suo carico dal requirente,pur riguardando un bene di nessun valore commerciale o quantomeno di valore del tutto esiguo..

Conclusivamente, il convenuto chiede il rigetto della domanda attrice in via principale;e, subordinatamente, ove sia ritenuto opportuno o necessario, C.T.U. volta ad accertare il valore economico effettivo della vettura blindata all’atto del sinistro e l’antieconomicità della sua riparazione con l’esborso della somma di £ 34.544.600, come affrontata e richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorarie con ogni altra riserva e salvezza .

Alla odierna pubblica udienza il Procuratore Regionale ed il difensore del convenuto hanno ripreso e sviluppato le rispettive tesi ed argomentazione, confermando le conclusione formulate negli atti scritti.

In particolare il P.R. ,oltre a richiamare le norme del Codice della strada e le sentenze indicate nell’atto di citazione, ha sottolineato che il conducente di autovettura deve in ogni caso osservare gli obblighi imposti dagli art. 140 e 141 dello stesso codice, che prescrivono una condotta di guida che non costituisca pericolo o intralcio per la circolazione , regolando la velocità del veicolo in modo adeguato alle condizioni di peso del medesimo, alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza ,si da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, e mantenere il controllo del proprio veicolo ,restando in grado di compiere tutte le manovre necessarie in stato di sicurezza .Ha poi citato recenti sentenze di questa Sezione che hanno riconosciuto la colpa grave del conducente in casi simili a quello in esame e che trova conferma , oltre che nei notevolissimi danni subiti dall’autovettura, sia pure blindata, nelle lesioni personali dello stesso conducente della Croma e passeggeri con essa trasportati, del conducente dell’ autobus ATAC e ed alcuni dei passeggeri di quest’ultimo.Ha poi soggiunto , quanto alla critica circa la eccessività della spesa, che questa era stata ritenuta congrua del Ministero delle Finanze ed autorizzata dal Ministero della Giustizia.Non si è,peraltro, opposto all’esercizio del potere riduttivo in considerazione della conformazione del tratto di strada percorso dall’autobus, che ha impedito al conducente di evitare l’impatto, sia per le caratteristiche della Fiat Croma, che, per il notevole peso dovuto alla blindatura, ha reso difficoltosa la manovra del convenuto

Il difensore,a sua volta, ha insistito sull’assenza di colpa grave del convenuto,essendo la manovra di svolta decisa dal Dott. D.I. e comunque eseguita con la possibile prudenza, tanto che all’atto dello scontro egli era già in posizione di risalita verso P.zza dei Giochi Delfici.Ha pure insistito sul concorso nella causazione del danno del conducente dell’autobus ATAC,che non ha moderato la velocità quando ha avvistato la Croma e si è incautamente spostato a sinistra.Ha poi avanzato la domanda subordinata di una forte riduzione del danno imputatato, in considerazione sia dei buoni precedenti del convenuto, sia della vetustà dell’autovettura Fiat Croma, che era stata fabbricata da circa sei anni.

 

DIRITTO

Con la domanda proposta dal Procuratore Regionale si chiede a questo Collegio di condannare il Sig. R.M.,dipendente del Ministero della Giustizia, al risarcimento in favore dell’Erario della somma di £ .34.544.602,più rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio,per i danni subiti dall’autovettura blindata Fiat Croma tg. Roma 2K3906,assegnata in uso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e da lui guidata il giorno 9.7.1999 per il trasporto dalla loro abitazione all’ufficio dei magistrati Dott. D.I. e Dott.ssa M.B.B., ,Sostituti Procuratori in servizio nel predetto ufficio giudiziario.Il danno addebitato al R.M. è costituito dalle spese sostenute dal Ministero della Giustizia per la riparazione dei guasti meccanici e di carrozzeria subiti dalla autovettura nel sinistro verificatosi, nell’incrocio tra via Vilfredo Pareto e via Cassia, in Roma, il giorno suindicato verso le ore 9,35 e consistito nell’impatto tra la Fiat Croma ,proveniente da via V. Pareto e che si disponeva a svoltare verso sinistra direzione P.zza dei Giochi Delfini e l’autobus ATAC della linea 302, tg. Roma 15353D, proveniente da tale P.zza e diretto verso la periferia della città.

La responsabilità del R.M. viene individuata nella violazione dell’obbligo di svolta a destra imposto dalla segnaletica verticale esistente in prossimità dell’incrocio delle due vie, sanzionata con contravvenzione elevata ai sensi dell’art.7 in relazione all’art. 222 del C.S, dagli agenti della Polizia Municipale giunti sul posto e nella violazione della normativa che impone in ogni circostanza di usare la prudenza necessaria a salvaguardare la sicurezza delle persone e delle cose..

Il convenuto ribatte che la manovra di svolta ,effettuata in condizioni di scarso traffico e a moderata velocità, su ordine del magistrato Dott. D.I. ,trasportato con autovettura di servizio per ragioni di sicurezza personale,e che era solito richiedere agli autisti che lo accompagnavano in ufficio di compiere la stessa manovra abbreviando il percorso casa-ufficio,non poteva a lui imputarsi a titolo di colpa grave, come fatto dal Procuratore Regionale,e che comunque nel sinistro vi era stato il concorso determinante dell’autista dell’ATAC,che non aveva moderato la velocità dell’autobus di linea . avvedendosi della svolta a sinistra della Fiat Croma ed avendo il Dott. D.I. azionato il dispositivo della sirena installato a bordo della autovettura di servizio.

Questi nei termini essenziali i profili della insorta controversia.

Il punto cruciale ,particolarmente delicato per la specialità della situazione determinata dalle ragioni di sicurezza dei soggetti trasportati, magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale impegnati in indagini sulla criminalità organizzata e comunque implicanti un elevato tasso di rischio personale,è quello della colpa grave,elemento costitutivo della responsabilità amministrativa.Tale elemento ,già di per sé di non facile individuazione ,assume, in casi come quello ora in esame,connotazioni singolari per la incidenza ,obiettivamente imponderabile,della necessità di assicurare al trasportato la incolumità da attentati orditi dalla malavita da lui sottoposta ad indagini penali.La valutazione del rischio che il magistrato corre ,già effettuata in sede di assegnazione dell’auto di sevizio blindata e della scorta di Forze di Polizia,è in concreto rimessa, oltre che agli agenti di scorta che eventualmente lo accompagnano, allo stesso magistrato,poiché egli dalle indagini espletate è posto in condizione di misurare la pericolosità degli inquisiti e quindi di adottare o suggerire le contromisure per sventare o ridurre al minimo le situazioni di possibili attentati alla sua persona. Da tale speciale situazione deriva che anche il percorso da seguire per gli spostamenti da un luogo ad un altro con auto blindata di servizio viene volta a volta deciso con la partecipazione essenziale dello stesso magistrato,con conseguente limitazione della autonomia del conducente dell’ autovettura,il quale rimane astretto agli ordini che gli vengono impartiti,badando però a mantenere una condotta di guida corretta e consona alle prescrizioni della normativa sulla circolazione stradale. Il punto allora è proprio quello del contemperamento equilibrato della duplice esigenza di assicurare la incolumità del trasportato da eventuali attentati e di non mettere a repentaglio la propria e l’altrui sicurezza con una guida scriteriata .La rottura di questo equilibrio apre il discorso ad una corretta ricerca dell’elemento soggettivo della colpa grave dell’autista di auto blindata per la incolumità del trasportato.

Non appaiono quindi sufficienti i criteri solitamente evocati della giurisprudenza per giudicare il grado di colpa del conducente di autoveicoli di Stato, costruiti sull’art. 1 della l. n.1882/1962,essendovi nel caso come quello in esame un quid pluris, correlato alla persona trasportata.

Fatta questa necessaria premessa,occorre accertare se il comportamento del convenuto R.M. abbia travalicato i limiti del descritto equilibrio tra esigenza di assicurare la incolumità dei magistrati trasportati sull’ auto blindata da lui condotta e la salvaguardia della sicurezza degli altri utenti della strada ,compresa quella dei trasportati ,nonché la integrità del mezzo di trasporto di cui era alla guida ., al punto da incorrere in colpa grave .

Le circostanze da esaminare e ponderare sono essenzialmente le seguenti:il percorso ,ivi inclusa la manovra vietata dalla segnaletica stradale di svolta a sinistra nell’incrocio tra via V.Pareto da cui egli proveniva e via Cassia direzione P.zza dei Giochi Delfici,era stato deciso, in base a sue valutazioni del rischio di eventuali attentati alla sua persona e a quella dell’altro magistrato trasportato,dal Dott. D.I.( la abitualità del percorso , non esclude che una più scorrevole circolazione in tal modo assicurata ed un minore tempo di esposizione in auto siano stati ritenuti dal magistrato fattori diminuenti del rischio) ;la manovra da effettuare ,nelle sue modalità temporali e spaziali , era tuttavia rimessa interamente al conducente dell’auto blindata. Era dunque quest’ultimo che,nell’effettuare la svolta a sinistra vietata dalla segnaletica stradale,doveva assicurarsi che la strada fosse libera da altri veicoli e doveva regolare la manovra in modo tale da non recare danni a persone e cose. In concreto egli doveva fermarsi prima di impegnare l’incrocio,guardare sui due lati della via Cassia per accertarsi che nessun veicolo proveniva dalle due direzioni e solo dopo effettuare la svolta a sinistra voluta dal magistrato trasportato.La prudenza che gli si richiedeva era di grado elevato proprio per la alta rischiosità della manovra, vietata dalla segnaletica stradale per la pericolosità che essa implicava.Un diverso comportamento,doveva essergli espressamente richiesto dal magistrato trasportato e poteva giustificarsi, da un lato, con la reale possibilità di un attentato,non documentata in atti, e dall’altro con l’uso appropriato dei segnali luminosi ed acustici di cui era dotata l’autovettura per tali evenienze.In mancanza di una situazione di pericolo e dell’uso tempestivo e congiunto dei dispositivi di allarme e luminoso,che avrebbero reso applicabile per analogia la scriminante dell’art. 177 C.S. prevista per le forze di Polizia,la colpa grave del conducente non sembra potersi escludere.

Resta da vedere se il danno,in relazione alle concrete circostanze in cui esso si è verificato, debba rimanere tutto a carico del convenuto R.M..

Sotto tale profilo , deve eludersi la applicazione di un criterio puramente commerciale ad un’auto blindata e quindi sarebbe incongrua ed ultronea la consulenza tecnica richiesta dalla difesa per la determinazione del valore dell’autovettura e stabilire così se sia congrua la spesa sostenuta per la sua riparazione:al riguardo vale quanto osservato dal P.R. e cioè che vi era un parere del Ministero delle Finanze e la autorizzazione del Ministero della Giustizia. E, d’altra parte, è diritto del creditore ottenere il risarcimento in forma specifica (art.2058,1°comma,c.c.)

Tanto precisato, non può , peraltro, il Collegio esimersi dal considerare la singolarità della fattispecie, e cioè che la manovra di svolta, causa del sinistro, non fu esclusivo frutto della determinazione del convenuto,essendo stata richiesta dal magistrato Dott.D.I.;che l’autovettura era adibita a trasporto per motivi di sicurezza,che il convenuto appariva stanco e turbato, secondo asserito dal Dott.D.I. nella relazione di servizio in data 15.7.1999,che l’autista dell’automezzo ATAC non attuò una pronta frenata per la situazione improvvisamente determinatasi senza sua colpa andando a collidere con la Fiat Croma condotta dal R.M.; che questi si decise alla svolta vietata in condizioni di traffico relativamente favorevoli,tanto che solo il concorso di sfortunate circostanze impedì il compimento della manovra (pesantezza e difficile manovrabilità in un tratto in salita dell’auto blindata, imprevedibile spostamento a sinistra dell’autobus ATAC) evitando il sinistro ed il conseguente danno. L’insieme di tali circostanze rendono doveroso l’esercizio da parte del Collegio giudicante del potere riduttivo di cui agli artt. 52,2°comma, r.d.12.7.1934,n. 1214 e 1 bis della l.14.1.1994,n.20, come modificato dal d.l. 23.10.1996, n.543,convertito dalla l 18.12.1996,n639: in applicazione di siffatte disposizioni si ritiene giusto porre a carico del convenuto il risarcimento di euro 2000, comprensivi della rivalutazione monetaria. .

Sul convenuto incombono poi gli interessi legali sulla somma come sopra quantificata, dal giorno del deposito della presente sentenza al giorno dell’effettivo pagamento;nonché le spese di giudizio

 

P.Q.M.

 

La Corte dei Conti , Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio ,definitivamente pronunciando ,respinta ogni contraria domanda,conclusione ed eccezione..

 

CONDANNA

 

Il Sig. R.M. al pagamento in favore dell’Erario della somma di euro 2000 (duemila) ,comprensivi di rivalutazione monetaria,più gli interessi legali dal giorno del deposito della presente sentenza e le spese di giudizio che si determinano in euro

 

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7.1.2002.

Martedì, 22 Aprile 2003
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