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La "patente a punti" dopo la sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale

dal sito "www.Altalex.it"

La "patente a punti" dopo la sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale
Articolo di Roberto Sapia 02.02.2005


La "patente a punti" dopo la sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale.
di Roberto Sapia
(Dirigente presso l’ACI - Automobile Club d’Italia)

 

(Sullo stesso tema si segnalano anche i commenti di Luca Guerrini, Paolo Franzì, Renato Amoroso e la discussione scaturita sul FORUM di Altalex)

La sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale, che ha stabilito l’illegittimità di una parte dell’articolo 126-bis del codice della strada, ha suscitato nella stampa quotidiana un clamore forse spropositato rispetto alla sua reale portata, conducendo anche qualche "tecnico della materia" a conclusioni ingiustificate, come se l’intero sistema della "patente a punti" fosse in pericolo fino a toccare persino la possibilità di continuare ad elevare contravvenzioni senza "contestazione immediata" e conseguente identificazione "sul posto".

In realtà, la sentenza ha inciso solo marginalmente sul regime generale della patente a punti né si è spinta oltre quello che era l’oggetto vero e proprio della controversia.

Il pronunciamento della Corte era stato sollecitato da undici ordinanze di Giudici di Pace, riunite in un unico giudizio, che complessivamente censuravano l’art. 126-bis principalmente per due aspetti:

1) la previsione, al comma 2, della detrazione di punti a carico del proprietario-persona fisica qualora questi, in mancanza di "contestazione immediata" della violazione e quindi di identificazione del conducente, non comunichi gli estremi anagrafici e della patente del conducente "reale" del veicolo qualora diverso da lui, nel termine di trenta giorni dalla notifica della violazione; tale conseguenza non si verifica invece, a carico eventualmente del rappresentante legale, nel caso in cui proprietario del veicolo sia una persona giuridica, applicandosi invece la sanzione pecuniaria di cui all’art. 180;

2) la determinazione stessa del termine di 30 giorni per fornire tali elementi identificativi, in contrasto con il termine di 60 giorni per il ricorso al GdP o al Prefetto, in quanto ciò (nell’opinione del Giudice rimettente) potrebbe portare all’irrogazione di una sanzione accessoria (la detrazione di punti) in mancanza di un giudicato sulla violazione che la determina.

Ma anche ulteriori aspetti erano stati posti, contestualmente, all’attenzione della Corte:

3) l’obbligo ex art. 204-bis di far precedere il ricorso al GdP dal versamento "cautelare" di una somma pari al doppio della sanzione minima, considerato preclusivo della tutela giurisdizionale;

4) l’entrata in vigore della disciplina della patente a punti ben prima che, con decreto ministeriale, fossero stabiliti i programmi e le modalità dei corsi per il recupero dei punti sottratti, rendendone impossibile la frequenza ai trasgressori sanzionati in quell’intervallo temporale;

5) la possibilità di irrogare sanzioni per violazioni alle norme sulla circolazione (compresa la sottrazione di punti dalla patente) senza "contestazione immediata", considerata dal GdP rimettente quale ulteriore manifestazione di una violazione del diritto di difesa.

Investita di tali problematiche, la Corte, per mano del relatore Quaranta, ha provveduto innanzitutto a sceverare le questioni inammissibili o palesemente infondate. In questa fase sono state rigettate le obiezioni riguardanti gli ultimi tre aspetti sopra elencati.

Riguardo al punto 3, l’obbligo previsto dall’art. 204-bis era già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 114/2004, pertanto la questione è stata dichiarata inammissibile.

Riguardo al punto 4, la Corte ha ritenuto che l’esistenza di un intervallo tra l’entrata in vigore del regime della patente a punti (30 giugno 2003) e la pubblicazione sulla G.U. del DM di regolamentazione dei corsi di recupero (avvenuta il 6 agosto 2003) non poteva recare pregiudizio, poiché l’iscrizione ai corsi è comunque subordinata alla definizione del procedimento sanzionatorio, determinata o dal pagamento della sanzione o dall’inutile decorso del termine per ricorrere o dal giudicato sul ricorso; il momento della "definizione" sarebbe caduto quindi ben oltre l’intervallo lamentato. La motivazione del rigetto è un po’ … ottimistica su un piano meramente fattuale, tenuto conto che i corsi di recupero furono effettivamente "disponibili sul mercato" vari mesi dopo la pubblicazione del DM, quando già per molti conducenti la procedura di ablazione dei punti si era conclusa con provvedimento definitivo. Più penetrante appare la seconda motivazione di rigetto, basata invece sulla considerazione che il ritardo imputabile alle autorità amministrative nel porre in atto gli adempimenti di una normativa non può tradursi in una ragione di illegittimità della normativa stessa. Si può dedurre, da tale ultima motivazione, che se il ricorrente intendeva lamentare danni (la cui consistenza sarebbe comunque da provare), derivanti dal ritardo nell’attuazione della normativa sul recupero dei punti, tale doglianza doveva essere rivolta (con gli ordinari strumenti giurisdizionali) nei confronti delle autorità amministrative responsabili di tale ritardo.

Riguardo al punto 5, la Corte se ne è liberata semplicemente osservando che la deroga al principio di "contestazione immediata" è stata introdotta dall’art. 4, comma 4, del DL n. 151/2003 convertito con legge n. 214/2004, che però non costituiva oggetto del giudizio di legittimità richiesto dal rimettente.

Anche l’eccezione di costituzionalità, sopra indicata con il numero 2, relativa alla disparità tra il termine per la comunicazione dell’identità del conducente "reale", se diverso dal proprietario, ed il termine per il ricorso al GdP o al Prefetto, viene facilmente superata dalla Corte. Nell’argomentazione del giudice rimettente, l’irrogazione della sanzione accessoria costituita dalla decurtazione di punti avverrebbe in mancanza (essendo ancora pendenti i termini per il ricorso) di un giudicato sull’infrazione stessa, con compromissione quindi del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione. Ma, ribatte la Corte, l’argomentazione è infondata: la detrazione dei punti a carico del proprietario non avviene "a seguito" della omessa comunicazione dell’identità del conducente "reale", ma solo dopo che si sono conclusi i procedimenti di ricorso contro il verbale di infrazione oppure quando si è esaurito il termine per ricorrere. Pertanto, quella comunicazione o la sua omissione non precludono minimamente la possibilità di ricorrere per ottenere il riconoscimento della infondatezza della asserita infrazione, al quale consegue la non detraibilità di punti.

Al vaglio critico - e demolitorio - della Corte sopravvive, alla fine, solo il dubbio di costituzionalità riguardo alla detrazione di punti a carico del proprietario-persona fisica, qualora ometta di comunicare i dati anagrafici e della patente relativi al conducente "reale", nell’ipotesi in cui sia persona diversa dal proprietario medesimo. E, ancor più specificamente, la "irragionevole differenza di trattamento" (quale profilo di una violazione dell’art. 3 della Costituzione) di questa ipotesi rispetto a quella in cui proprietario è una persona giuridica, in cui la conseguenza della omessa comunicazione è la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 180.

La censura di incostituzionalità, per questo particolare aspetto, viene accolta dalla Corte sulla base di argomentazioni tra loro connesse:

a) la detrazione di punti, nell’ipotesi in discussione, costituisce una sanzione del tutto sui generis in quanto, pur essendo di natura personale (assimilabile per più aspetti alla sospensione della patente), non è riconducibile ad uno specifico comportamento del proprietario in violazione di regole sulla circolazione stradale;

b) l’art. 3 della legge di depenalizzazione 689/81 fissa il principio generale del carattere personale della responsabilità amministrativa, ammettendo tuttavia, nell’art. 6 (integralmente recepito dall’art. 196 del codice della strada), la solidarietà passiva del "proprietario della cosa che servì a commettere la violazione" (che, in questa materia, è il veicolo) ma solo rispetto alla sanzione pecuniaria; questo non esclude che la stessa Corte, sulla base del principio di solidarietà, abbia ammesso (con ordinanze n. 323 e 319/2002 e n. 33/2001) l’applicabilità di una sanzione non strettamente pecuniaria quale il fermo amministrativo nei confronti del proprietario non conducente, sussistendo tuttavia anche in questo caso un carattere di "patrimonialità" che non è possibile ritrovare nella detrazione dei punti dalla patente, incidente invece sulla legittimazione soggettiva alla conduzione di veicoli.

Da entrambe le considerazioni emerge la "irragionevolezza" (come violazione dell’art. 3 della Costituzione) della scelta operata dal legislatore, nell’art. 126-bis, con la detrazione di punti a carico del proprietario anche quando non ne sia accertata la responsabilità nell’infrazione stradale. E quindi, di conseguenza, l’illegittimità della norma in quella parte specifica.

Ma, precisa la Corte, nel caso il proprietario ometta di dare la comunicazione richiesta, è applicabile la sanzione di cui all’art. 180, comma 8. Ed in questo modo viene anche sanata la disparità di trattamento tra persone giuridiche e persone fisiche e, tra quest’ultime, indipendentemente dal possesso o meno di patente.

Se questo è, per sommi capi, l’iter logico della sentenza, occorre rilevare che da essa si traggono ulteriori elementi interpretativi della norma in discussione:

a) sembra essere ormai acquisito che la detrazione di punti costituisce "sanzione accessoria", venendo pertanto assoggettata al regime previsto dagli artt. 210 e ss. del codice. In passato, la qualificazione giuridica della detrazione era rimasta alquanto incerta, a cominciare dalle circolari del Ministero dell’Interno di luglio e di agosto 2003 che le attribuivano "carattere cautelare", come se si trattasse di un tertium genus, tutt’affatto particolare, tra le sanzioni pecuniarie da un lato e quelle accessorie nominativamente indicate dal codice dall’altro.

b) la deroga al principio della "contestazione immediata" è, nel sistema del codice stradale, ammessa e quantomeno non ne è stata richiesta la valutazione da parte della Corte.

Le conseguenze pratiche della sentenza possono sintetizzarsi in questo modo:

1) resta salva la possibilità di procedere alla contestazione dell’infrazione senza procedere all’identificazione del conducente, nelle ipotesi previste dall’art. 4 del DL 121/2002, convertito con legge 168/2002, con invio del verbale al proprietario o agli obbligati in solido ai sensi dell’art. 196 del codice;

2) quando si tratti di violazione che implica detrazione di punti, il proprietario o l’obbligato in solido - siano essi persona fisica o persona giuridica - che non siano autori della violazione hanno davanti l’alternativa o di comunicarne i dati anagrafici e quelli della patente oppure di assoggettarsi alla sanzione di cui all’art. 180, oltre a quella relativa alla violazione specifica; nel secondo caso, non vengono detratti punti.

Non sembrano quindi esservi motivi che giustifichino le "fibrillazioni" di cui ha dato conto la stampa, sia da parte delle autorità amministrative sia da parte degli utenti, come se la sentenza avesse dichiarato la illegittimità dei verbali non determinati da "contestazione (ed identificazione) immediata". Certo, l’applicazione dell’art. 180 implica una sconfitta dell’intento educativo della detrazione di punti dalla patente, ma sembra francamente improbabile che, per sfuggire ad essa, vi facciano massicciamente ricorso i proprietari effettivamente colpevoli nel caso che il suo "costo marginale" (attualmente pari a 358 € nel suo importo minimo) sia nettamente superiore alla "utilità marginale" costituita dalla difesa di una minima quantità di punti.

In effetti, un carattere poco commendevole del regime attuale della patente a punti è la sua "banalizzazione", cioè la previsione di punteggi di minima entità per un numero eccessivo di violazioni, che spesso hanno poca attinenza con la sicurezza; se questa doveva essere la finalità principale di una nuova "sanzione accessoria personale", sarebbe stato probabilmente più opportuno circoscriverne l’applicazione a poche fattispecie di una certa gravità, in cui la valenza "ammonitiva" della detrazione di punti potrebbe meglio manifestarsi e per le quali sarebbe ben auspicabile un maggiore impegno di risorse per l’immediata identificazione del responsabile.

La nuova configurazione che ora assume l’art. 126-bis evidenzia il ruolo dell’art. 180, dal primo esplicitamente richiamato. I requisiti di contenuto della comunicazione, affinché sia valida per scongiurare la sanzione ex art. 180, sono l’indicazione dei dati personali e della patente del conducente. Nel modulo attualmente impiegato dalle forze di polizia vengono richiesti il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo completo, il numero della patente, la data ed il luogo di emissione. A sua volta, l’art. 180, comma 8, ammette il "giustificato motivo" quale esimente per l’omessa presentazione agli uffici di polizia o per la fornitura di informazioni richieste.

Potrebbe sorgere questione se, considerati il ritardo notevole con il quale vengono spesso notificati i verbali e l’intercambiabilità dei conducenti in certi contesti famigliari, sociali od aziendali, essi non possano essere da un GdP considerati "giustificato motivo" per l’impossibilità di risalire ai dati personali del conducente ed a maggior ragione ai dati della patente, soprattutto, per questi ultimi, con il grado di dettaglio richiesto. Riguardo ai dati sulla patente, occorre segnalare che, da una circolare del 14/9/2004 del Ministero dell’Interno, si deduce che il numero di patente deve essere riportato "se noto", potendo evidentemente le forze di polizia far ricorso a procedure interne di consultazione dell’archivio patenti sulla base dei soli dati anagrafici; le uniche utilizzabili, d’altra parte, per ricavare gli estremi della patente posseduta dal proprietario rimasto "silenzioso" quando si tratta di applicare a lui la detrazione.

Inoltre, la medesima circolare stabilisce che, recepita la comunicazione, l’ufficio procedente deve rinnovare la notifica al conducente così individuato, al fine di consentirgli la possibilità di ricorrere - nei termini di legge - al GdP o al Prefetto; simmetricamente, fino alla conclusione di questo secondo procedimento le somme eventualmente pagate dal proprietario non sono considerate pagamento in misura ridotta, quindi non precludono il ricorso da parte del conducente.

Sembra comunque inevitabile che la sentenza induca a mutamenti normativi nella materia, che però, secondo le intenzioni riportate dalla stampa, potrebbero risultare semplicemente in un inasprimento della sanzione di cui all’art. 180. Risultato singolare, in un Paese in cui non si riesce a perseguire la "sordo-cecità" di testimoni di efferati delitti avvenuti in piazze affollate di persone, ed il cui effetto potrebbe essere l’incremento di quella ricerca di "capri espiatori" all’interno dell’ambito famigliare che già sta portando ad esiti talvolta ridicoli







Articolo di Roberto Sapia 02.02.2005

Venerdì, 04 Febbraio 2005
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