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Leggi Ordinarie 27/12/2001

ALCUNE IMPORTANTI NOVITA’, RIGUARDANTI ANCHE IL C.D.S., INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA DEL 2002 (Approvata definitivamente dal Senato il 22.12.2001 e in via di pubblicazione sul G.U.)

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FINANZIARIA 2002


 


IMPORTANTE!!!!!

ALCUNE IMPORTANTI NOVITA’, RIGUARDANTI ANCHE IL C.D.S.,
INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA DEL 2002

(Approvata definitivamente dal Senato il 22.12.2001 e in via di pubblicazione sul G.U.)


Articolo 16. 

(Rinnovi contrattuali). 

1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l’anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto dall’articolo 24 comma 3, del citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all’interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale. 

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per l’anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,n. 195. 

3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l’apposito fondo costituito ai sensi dell’articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002. Il predetto fondo è incrementato, per l’anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell’articolo 15 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un’ulteriore somma di 35 milioni di euro per l’anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell’autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche. 

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l’anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. A decorrere dal 2002 è stanziata la somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della propria attività professionale. Per la progressiva attuazione del disposto di cui all’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l’anno 2002, di 92 milioni di euro per l’anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. 

5. A decorrere dall’anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia. 

6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 

7. Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell’ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali. 


Articolo 21 

(Sostituzione dei carabinieri ausiliari) 

1. In relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei Carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è attivato un primo programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2002, di 40 milioni di euro per l’anno 2003 e di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, ferma rimanendo la necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari. 

2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1 ai quali possono partecipare, se di età non superiore a trenta anni: 

a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito; 

b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata. 

3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti destinati ai volontari delle Forze armate per effetto della predetta riserva, e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso.
 


Articolo 49. 

(Beni mobili registrati sequestrati e confiscati).   

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, previo parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a: 

a) determinare le ipotesi, derivanti da circostanze o eventi eccezionali, in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si procede direttamente alla vendita anche prima del provvedimento definitivo di confisca; 

b) stabilire modalità alternative alla restituzione del bene al proprietario; 

c) semplificare il procedimento di sequestro amministrativo, nonché il procedimento di alienazione o distruzione dei veicoli confiscati; 

d) prevedere la distruzione della merce contraffatta confiscata nelle vendite abusive su aree pubbliche, salvo la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari. 

2.Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, previo parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a semplificare ed uniformare il procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale e, in particolare, quello di cui all’articolo 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e agli articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prevedendo, altresì, che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo vengano affidati, in via esclusiva, al trasgressore o agli altri soggetti obbligati in solido, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549, 37 a euro 6.197, 48 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi nei confronti di chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro o al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso e nei confronti del proprietario o conducente che rifiutano di custodire, a proprie spese, il veicolo sequestrato o fermato. In questo caso si procede direttamente alla vendita del veicolo secondo le modalità di cui al comma 1, lettere a) e b). 

3. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,5 milioni per l’anno 2002, 129,1 milioni per l’anno 2003 e 232,4 milioni a decorrere dall’anno 2004, è utilizzato per l’acquisto di attrezzature necessarie all’ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali. Restano ferme le disposizioni vigenti che consentono l’affidamento e l’assegnazione dei beni mobili registrati sequestrati e confiscati alle Forze di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività istituzionali.


Articolo 50 

(Disposizioni in materia di rottamazione di veicoli) 

1. I veicoli, anche registrati, giacenti presso le depositarie autorizzate a seguito dell’applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 31 dicembre 2001, anche se non confiscati, sono rottamati o alienati. 

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso regolamento governativo previsto dall’articolo 49, comma 1, provvede: 

a) a determinare le tariffe, forfetariamente individuate, in base alle quali dovranno essere liquidate, in un quinquennio, le spese di custodia, in deroga alle tariffe di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tenendo comunque conto degli usi locali; 

b) ad individuare il procedimento semplificato e le modalità attuative e operative dell’intervento previsto dal comma 1; 

c) ad escludere che la prescrizione delle sanzioni o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonché il mancato recupero, nei confronti dei trasgressori, delle spese di custodia determini responsabilità contabile; 

d) ad esentare dal pagamento di qualsiasi tributo o onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità di radiazione dei veicoli, le operazioni di rottamazione di cui al presente articolo; 

e) a determinare il contributo per la rottamazione dovuto ai centri di raccolta autorizzati, decurtandolo dalle spese di custodia di cui alla lettera a).


Articolo 52 comma 20 finanziaria 2002

L’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente: 

"Art. 7. - 1. I trasgressori alle disposizioni dell’articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. 

2. Le persone indicate all’articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all’articolo 5, primo comma, lettera b). 

N.B.: Divieto di fumare in luoghi determinati - L. 11 novembre 1975, n. 584 

Giovedì, 27 Dicembre 2001
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