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Leggi Ordinarie 07/08/2002

LEGGE 2 agosto 2002, n. 175

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFESA D’UFFICIO E DI PROCEDIMENTI CIVILI DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 2002, N. 126,


DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFESA D’UFFICIO E DI PROCEDIMENTI CIVILI DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI
 


LEGGE 2 agosto 2002, n. 175

testo in vigore dal: 23-8-2002



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga


la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1 luglio 2002, n. 126, recante disposizioni urgenti in materia di difesa d’ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 2 agosto 2002

CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli


Avvertenza:
- Il decreto-legge 1 luglio 2002, n. 126, e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.152 del 1 luglio 2002.
- A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 49.

testo in vigore dal: 23-8-2002


Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1o LUGLIO 2002, N. 126.

L’articolo 1 e’ sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. In via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d’ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.
2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all’articolo 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240".

 

Mercoledì, 07 Agosto 2002
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