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Articoli 22/04/2005

Patente a punti dopo la sentenza delle corte costituzionale n. 27/2005

 

Patente a punti
dopo la sentenza
delle corte costituzionale n. 27/2005

di Giandomenico Protospataro*

È ormai nota a tutti la sentenza delle Corte costituzionale 24.1.2005, n. 27/2005, pubblicata nella GU del 26.1.2005 che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 126 bis, c. 2, CDS nella parte in cui dispone che: "nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione anziché "nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione".

Si esaminano di seguito i principali risvolti operativi della sentenza alla luce anche della direttiva del Ministero dell’interno 4.2.2005, prot. n. 300/A/1/41236/109/16/1, che ha modificato le precedenti circolari del medesimo Ministero 12.8.2003, n. 300/A/1/44248/109/16/1, e 14.9.2004, n. 300/A/1/33792/109/16/1.

Soggetti nei cui confronti si applica la perdita di punteggio

La decurtazione interessa soltanto il conducente identificato al momento della contestazione dell’illecito oppure individuato successivamente alla redazione del verbale di contestazione, per effetto delle dichiarazioni rese dall’obbligato in solido cui il verbale stesso è notificato.
Nel caso in cui la persona alla guida non sia stata identificata, quindi, la decurtazione non si può applicare al proprietario del veicolo ovvero, in sua vece, ad altro soggetto obbligato in solido. Il proprietario, infatti, pur essendo obbligato in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria, non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze di tipo personale derivanti dalla commissione dell’illecito che possono essere poste a carico solo del conducente.

La precedente formulazione dell’art. 126 bis, c. 2, prevedeva che, qualora il proprietario del veicolo fosse una persona fisica, la decurtazione di punteggio lo riguardasse direttamente, purché titolare di patente di guida.

La decurtazione, perciò, veniva posta a carico del proprietario, a meno che egli, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, non avesse comunicato il nominativo dell’effettivo conducente. In caso contrario, la decurtazione era sempre disposta nei confronti del proprietario stesso, senza l’applicazione di ulteriori sanzioni. Si trattava, come è ben evidente, di una forma di responsabilità oggettiva che veniva riconosciuta dalla legge in capo al proprietario, a prescindere dalla dimostrazione di un suo effettivo coinvolgimento nel comportamento illecito.

L’introduzione da parte della legge n. 214/2003 di questa forma di responsabilità, non presente, invece, nell’originaria formulazione della norma, aveva turbato l’architettura complessiva del meccanismo predisposto per evitare che la decurtazione fosse addebitabile ad un soggetto non identificato, anche in ragione della natura cautelare dei provvedimenti che lo caratterizzano (revisione della patente).

Per queste ragioni, l’art. 126 bis, c. 2, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 27/2005, con la quale la Corte costituzionale ha stabilito che la norma che attribuisce la decurtazioni di punti al proprietario che non ha comunicato le generalità della persona alla guida al momento del fatto, intervenendo in materia diversa dalla responsabilità per il pagamento di somme (per la quale è pacifico il coinvolgimento dell’obbligato in solido) e in un’ipotesi sanzionatoria (sia pure sui generis) di carattere schiettamente personale, pone a carico del proprietario del veicolo, solo perché tale, un’autonoma sanzione, appunto, personale, prescindendo dalla violazione, al medesimo proprietario direttamente ascrivibile, di regole disciplinanti la circolazione stradale. In sostanza la Corte, pur considerando legittima la previsione di una responsabilità solidale di tipo patrimoniale del proprietario del veicolo ha escluso "che tale solidarietà del proprietario possa assumere quel preponderante rilievo il carattere schiettamente personale della sanzione che viene direttamente ad incidere sull’autorizzazione alla guida, quale quello previsto dal comma 2 dell’art. 126 bis CDS, come modificato dalla legge n. 214/2003".

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005:

• in tutti i verbali notificati a partire dalla data di pubblicazione della sentenza (26.1.2005), se il conducente non è stato identificato, al proprietario del veicolo, ovvero, se è chiamato a risponderne in sua vece ai sensi dell’art. 201, c. 1, CDS, al locatario, all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio, deve essere richiesto di fornire, entro 30 giorni, all’organo di polizia che procede, le generalità della persona alla guida al momento del fatto;

• a partire dalla stessa data di pubblicazione, in tutti i verbali notificati all’obbligato in solido, deve essere precisato che, se i dati non sono forniti entro 30 giorni, sarà notificato un altro verbale, con cui sarà applicata a suo carico la sanzione prevista dall’articolo 180, c. 8, CDS. Tale sanzione si applica anche se la persona fisica proprietaria del veicolo risulta sprovvista di patente di guida;

• per quanto riguarda i procedimenti pendenti alla data del 27.1.2005, per tutti i verbali di contestazione di illeciti amministrativi, compresi quelli già definiti, non vanno più effettuate le comunicazioni relative alle violazioni per le quali il conducente non sia stato compiutamente identificato. A giudizio di chi scrive (ma la questione è ancora aperta ad altre possibili soluzioni, anche di tipo normativo), la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005, estende i suoi effetti anche agli illeciti amministrativi accertati prima della pubblicazione della sentenza stessa e alle relative decurtazioni di punti con il limite, tuttavia, di quelli irrevocabilmente prodotti dai provvedimenti di revisione della patente conseguenti all’esaurimento completo del punteggio, perciò:

• tutti i provvedimenti di decurtazione (anche se già notificati ai proprietari di veicoli) per violazioni in cui i conducenti non sono stati identificati, dovrebbero essere sottoposti ad annullamento d’ufficio in occasione della perdita totale del punteggio e della valutazione compiuta dal Dipartimento per i trasporti terrestri finalizzata alla conseguente adozione di un provvedimento di revisione della patente (l’annullamento opera in regime di autotutela amministrativa conseguente alla sentenza d’illegittimità costituzionale, anche senza necessità d’istanza da parte degli interessati).

La dichiarazione d’incostituzionalità, infatti, dispiega i suoi effetti a tutti gli illeciti amministrativi già in essere al momento della pronuncia: da quel momento, infatti, viene meno la soggezione della pubblica amministrazione alla norma riconosciuta incostituzionale.

La norma incostituzionale cessa di valere non solo come norma dei fatti futuri ma anche come criterio di valutazione dei fatti passati, sicché questi sono da giudicare o da valutare, quando siano ancora suscettibili di produrre effetti, come se la norma di legge non fosse mai esistita (fatti salvi, naturalmente, gli effetti dei provvedimenti di revisione già definiti);

• alla stessa sorte sono sottoposti i provvedimenti di revisione della patente, scaturiti dalla perdita totale di punteggio cui la decurtazione di punti al proprietario abbia dato causa, già comunicati agli interessati ma per i quali non sia ancora stata effettuato l’esame di revisione;

• restano fermi, invece, gli effetti delle revisioni di patente già effettuate in conseguenza di decurtazioni di punti ai proprietari. Infatti, questi procedimenti hanno ormai dispiegato completamente tutti i loro effetti giuridici e non possono essere oggetto di interventi di annullamento d’ufficio o di altri interventi giurisdizionali correttivi;

• per i verbali notificati fino al momento della data di pubblicazione della sentenza a proprietari persone fisiche, nei quali non figurava l’espressa indicazione che, in caso di omessa comunicazione delle generalità del conducente, si sarebbe applicata la sanzione dell’art. 180 comma 8, questa sanzione non è applicabile successivamente, anche a fronte dell’annullamento d’ufficio della decurtazione del punteggio.

Infatti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, Dipartimento PS, con nota 12.8.2003, prot. n. 300/A/1/44248/109/16/1, l’obbligo di fornire le generalità non poteva essere oggetto di sanzione.

Obbligo di comunicare il nominativo di chi guidava
il veicolo al momento della commessa violazione


Quando la persona alla guida non sia stata identificata al momento dell’illecito, il proprietario del veicolo oppure, in sua vece, altro obbligato in solido che esercita gli stessi poteri cui il verbale sia stato notificato, ovvero, se trattasi di veicolo intestato a persona giuridica, il legale rappresentante o un suo delegato, è tenuto a comunicare, entro 30 giorni dalla ricezione del verbale, le generalità del conducente al momento del fatto e, se conosciuti, i dati identificativi della patente di quest’ultimo.

Il destinatario del verbale o il legale rappresentante della persona giuridica intestataria del veicolo non può rifiutarsi di fornire il nome del conducente o della persona alla quale era affidato il veicolo perché, in caso di omissione oppure qualora, pur rispondendo all’invito, dichiari di non essere in grado di fornirlo, sono sempre applicate a suo carico le sanzioni stabilite dall’art. 180, c. 8, CDS. L’identificazione della persona indicata da parte del proprietario del veicolo come conducente al momento del fatto deve essere effettuata in modo certo, con la possibilità, se necessario, che questa acquisisca diretta conoscenza del verbale di contestazione attraverso la rinnovazione della notifica del verbale stesso.

Giova sottolineare che dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005, la norma non presume più che il proprietario sia necessariamente il conducente ma gli impone un preciso obbligo di fornire le generalità di quest’ultima. Se adempie a quest’obbligo indicando se stesso come conducente, la decurtazione dei punti è effettuata direttamente a suo carico, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Se, invece, indica una persona diversa, il verbale sarà successivamente notificato (entro 150 giorni dal momento in cui l’organo di polizia è venuto a conoscenza dell’identità del conducente) anche al soggetto indicato come materiale responsabile dell’illecito ed i punti saranno decurtati a carico di quest’ultimo, quando il nuovo verbale notificato sia divenuto definitivo.

In merito alla rinnovazione della notifica del verbale, perciò, occorre fare una distinzione:

• se il proprietario del veicolo fa pervenire all’ufficio procedente una dichiarazione sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla guida, avente firma autenticata ovvero, con la copia del documento di guida, contenuto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma autocertificata ai sensi dell’art. 38 DPR 28.12.2000, n. 445, la decurtazione di punteggio può essere attribuita alla persona effettivamente identificata come conducente al momento del fatto, senza necessità di ulteriore notifica del verbale;

• qualora, invece, il proprietario del veicolo faccia pervenire all’organo di polizia solo una dichiarazione con la quale egli comunica le generalità del conducente, ma non sottoscritta da quest’ultimo, il verbale di contestazione deve essere sempre notificato al soggetto indicato come l’effettivo trasgressore, anche nel caso in cui il proprietario abbia già provveduto al pagamento della sanzione.

In quest’ultimo caso, nonostante sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta dal proprietario, il verbale non può considerarsi definito e la somma versata dal proprietario deve essere tenuta in sospeso per 60 giorni allo scopo di verificare se la persona indicata come effettivo trasgressore provveda, a sua volta, al pagamento ovvero proponga ricorso ai sensi degli artt. 203 o 204 bis CDS. Se il conducente ha presentato ricorso, la somma versata dal proprietario deve essere gestita in relazione agli esiti del procedimento innanzi al prefetto o al giudice di Pace. Nel caso in cui, invece, il trasgressore non provveda al pagamento entro 60 giorni né faccia ricorso, il verbale deve intendersi definito. La comunicazione relativa alla decurtazione dei punti sarà pertanto inviata all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida con le generalità del trasgressore; analoga comunicazione dovrà essere inviata al prefetto per l’irrogazione di eventuali sanzioni accessorie sulla patente di guida del trasgressore. La somma pagata dal proprietario sarà introitata quale pagamento in misura ridotta o quale acconto della somma da mettere a ruolo, in relazione alla tempestività del pagamento da parte dell’obbligato in solido.


Applicazione delle sanzioni previste dall’art. 126 bis,
comma 2, e dall’art. 180, comma 8, CDS


Giova infine sottolineare che nella direttiva 4.2.2005, prot. n. 300/A/1/41236/109/16/1, il Ministero dell’interno ha sostenuto che al proprietario del veicolo, sia esso persona fisica o persona giuridica, che omette di comunicare i dati del conducente richiesti ovvero, comunque, non sia in grado di fornirli, si applica sempre la sanzione dell’articolo 180, c. 8, CDS.

L’illecito da contestare, tuttavia, non è quello previsto dall’art. 180 CDS ma quello contenuto nell’art. 126 bis, c. 2, che fa riferimento all’art. 180 CDS ai soli fini della determinazione dell’entità della sanzione.

La Corte costituzionale (sentenza n. 27/2005) ha suggerito che la norma del comma 2, art. 126 bis CDS debba essere interpretata nel senso che, in caso di mancata identificazione del conducente, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

L’obbligo previsto in capo al proprietario del veicolo, diversamente da quello imposto dall’art. 180, c. 8, CDS, non gli impone solo di presentarsi (o di comunicare per posta) per comunicare le informazioni richieste ma gli ordina di fornirle in ogni caso, lasciando presumere che egli non possa non sapere a chi aveva consegnato il veicolo.

Del resto, il contenuto dell’art. 180, c. 8, CDS viene richiamato dall’art. 126 bis solo per determinare concretamente la sanzione applicale e non per definire il precetto che, invece, è determinato direttamente dall’art. 126 bis, c. 2. Non deve meravigliare, perciò, che, mentre per l’art. 180 comma 8, l’invito fornito dall’organo di polizia stradale consente di sottrarsi alle rigorose conseguenze della norma adducendo, come giustificato motivo, la mancanza di effettiva conoscenza del dato richiesto, l’art. 126 bis, invece, punisca l’inadempimento in ogni caso di omissione cioè, quando la persona a cui l’invito è diretto: • abbia omesso completamente ogni comunicazione,

oppure

• comunichi che non è in grado di ricordare o di stabilire chi fosse alla guida al momento del fatto.

Che il contenuto delle due disposizioni sia diverso, peraltro, è possibile desumerlo anche dai diversi termini utilizzati: infatti, mentre l’art. 180 comma 8 impone l’obbligo di presentarsi per comunicare le informazioni, l’art. 126 bis stabilisce che il proprietario del veicolo invitato deve "fornire" effettivamente i dati richiesti.



* Funzionario della Polizia Stradale

 

di Giandomenico Protospataro

da "Il Centauro n. 94"
Venerdì, 22 Aprile 2005
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