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DECRETO 31 gennaio 2003 (GU n. 123 del 29-5-2003- Suppl. Ordinario n.86)

Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo).

CASSETTO: LEGGI/DECRETI FILE: WEB/0018

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 (GU n. 123 del 29-5-2003- Suppl. Ordinario n.86)

 

DECRETO 31 gennaio 2003

   Recepimento  della  direttiva  2002/24/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio  del  18 marzo  2002,  relativa  all’omologazione  dei
veicoli  a  motore  a  due  o  tre  ruote  e  che abroga la direttiva
92/61/CEE  del  Consiglio. (Testo rilevante ai fini dello Spazio 
economico europeo).

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
  Visto  l’art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l’art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a
decretare  in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
5 aprile  1994,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  99  del 30 aprile 1994, di recepimento della direttiva
92/61/CEE  del  Consiglio  relativa  all’omologazione  dei  veicoli a
motore a due a tre ruote, come rettificato dal decreto del Ministro
dei  trasporti  e  della  navigazione 15 aprile 1997 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
20 aprile  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24
maggio  2000, di recepimento della rettifica alla direttiva 92/61/CEE
relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due e a tre ruote;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
7 dicembre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 1 del 2
gennaio 2001, di recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  che  modifica,  da  ultimo,  la direttiva
92/61/CEE,   come   rettificato   dal   decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  24 settembre 2001 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2001;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
23 marzo  2001,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  132  del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva
97/24/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio concernente alcuni
elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote e
l’applicazione    integrale,   obbligatoria,   della   procedura   di
omologazione comunitaria;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio  1995,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive
92/53/CEE   e   93/81/CEE  che  modificano  la  direttiva  70/156/CEE
concernente l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4
agosto  1998,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta
Ufficiale  n.  202 del 31 agosto 1998, di recepimento della direttiva
98/14/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno  2002,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva
2001/116/CE   che   adegua,   da   ultimo,  la  direttiva  70/156/CEE
concernente l’omologazione del veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto  il  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri  e per sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  2  luglio  2002,  pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  177  del  30 luglio  2002,  concernente  la
semplificazione delle procedure amministrative di trasposizione delle
omologazioni comunitarie dei veicoli ai fini del rilascio delle carte
di circolazione degli stessi;
  Vista   la  direttiva  2002/24/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  18 marzo  2002,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
delle  Comunità  europee  n.  L  124  del  9  maggio  2002, relativa
all’omologazione  dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga
la direttiva 92/61/CEE del Consiglio;
 
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1. Il presente decreto:
    a) si  applica  a  tutti  i  veicoli  a motore a due o tre ruote,
gemellate  o  no,  destinati  a  circolare su strada, nonché ai loro
componenti e alle loro entità tecniche;
    b) non si applica ai veicoli sottoindicati:
      1)  veicoli  aventi  una  velocità massima per costruzione non
superiore a 6 km/h;
      2) veicoli destinati ad essere condotti da pedoni;
      3) veicoli destinati ad essere usati da minorati fisici;
      4) veicoli da competizione, su strada o fuori strada;
      5) veicoli già in uso prima dell’entrata in vigore del decreto
del  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione 5 aprile 1994, di
recepimento della direttiva 92/61/CEE;
      6) trattori, macchine agricole o similari;
      7) veicoli concepiti essenzialmente per essere utilizzati fuori
strada  per  il  tempo  libero,  con tre ruote simmetriche di cui una
anteriore e le altre due posteriori;
      8)  biciclette  a  pedalata  assistita,  dotate  di  un  motore
ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25
kW   la  cui  alimentazione  e’  progressivamente  ridotta  e  infine
interrotta  quando  il  veicolo  raggiunge  i  25  km/h o prima se il
ciclista  smette  di  pedalare,  ne’  ai  loro  componenti  o entità
tecniche, salvo che non siano destinati a far parte di un veicolo cui
si applica il presente decreto;
    c) non si applica all’approvazione del veicoli singoli. Tuttavia,
nel   caso   di  rilascio  di  approvazione  di  veicoli  singoli  le
omologazioni  di  componenti  e di entità tecniche sono accettate in
quanto  rilasciate  ai  sensi  della  direttiva  2002/24/CE, recepita
nell’ordinamento  interno  con  il presente decreto, e non secondo le
disposizioni  nazionali,  dei  singoli  Stati  membri della Comunità
europea, in materia.
  2. I veicoli di cui al comma 1, si suddividono in:
    a) ciclomotori,  ossia  veicoli  a  due  ruote  (categoria L1e) o
veicoli  a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per
costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati:
      1) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore:
        1.1)  la  cui  cilindrata e’ inferiore o uguale a 50 cm3 se a
combustione interna, oppure
        1.2)  la cui potenza nominale continua massima e’ inferiore o
uguale a 4 kW per i motori elettrici;
      2) nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore:
        2.1)  la  cui cilindrata e’ inferiore o uguale a 50 cm3 se ad
accensione comandata, oppure
        2.2)  la  cui potenza massima netta e’ inferiore a uguale a 4
kW per gli altri motori a combustione interna, oppure
        2.3)  la cui potenza nominale continua massima e’ inferiore o
uguale a 4 kW per i motori elettrici;
    b) motocicli,  ossia  veicoli  a  due  ruote,  senza  carrozzetta
(categoria  L3e)  o  con  carrozzetta  (categoria  L4e), muniti di un
motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o
aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
    c) tricicli,  ossia  veicoli  a  tre ruote simmetriche (categoria
L5e)  muniti  di  un  motore  con  cilindrata superiore a 50 cm3 se a
combustione  interna e/o aventi una velocità massima per costruzione
superiore a 45 km/h.
  3.  Il  presente  decreto si applica anche ai quadricicli, ossia ai
veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:
    a) i  quadricicli  leggeri,  la  cui massa a vuoto e’ inferiore o
pari  a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i
veicoli  elettrici,  la  cui  velocità  massima  per  costruzione e’
inferiore o uguale a 45 km/h e
      1)  la  cui  cilindrata del motore e’ inferiore o pari a 50 cm3
per i motori ad accensione comandata; o
      2)  la  cui  potenza massima netta e’ inferiore o uguale a 4 kW
per gli altri motori a combustione interna; o
      3)  la  cui  potenza  nominale  continua massima e’ inferiore o
uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle
prescrizioni  tecniche  applicabili  ai ciclomotori a tre ruote della
categoria   L2e   salvo  altrimenti  disposto  da  una  direttiva  CE
particolare.
    b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui
massa  a  vuoto  e’ inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg
per  i  veicoli  destinati  al  trasporto di merci), esclusa la massa
delle  batterie  per  i  veicoli  elettrici, e la cui potenza massima
netta  del motore e’ inferiore a 15 kW. Tali veicoli sono considerati
come  tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili
ai  tricicli  della  categoria  L5e  salvo altrimenti disposto da una
direttiva CE particolare.
 
 
                               Art. 2.
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «tipo   di  veicolo»,  un  veicolo  o  un  gruppo  di  veicoli
(varianti):
      1) appartenenti ad una unica categoria (ciclomotore a due ruote
L1e,  ciclomotore  a  tre  ruote  L2e,  ecc.  secondo quanto definito
dall’art. 1);
      2) costruiti dallo stesso costruttore;
      3) aventi lo stesso telaio portante, principale e ausiliario, e
la  stessa  parte  inferiore della carrozzeria o struttura a cui sono
fissati i principali componenti;
      4) aventi un motore con lo stesso principio di funzionamento (a
combustione interna, elettrico, ibrido, ecc.);
      5)  aventi  la  stessa  designazione  di  tipo  attribuita  dal
costruttore. Un tipo di veicolo può presentare varianti e versioni;
    b) «variante»,  un  veicolo  o gruppo di veicoli (versioni) dello
stesso tipo con le seguenti caratteristiche:
      1) la stessa forma di carrozzeria (caratteristiche di base);
      2)  in  un  gruppo  di  veicoli (versioni) la differenza tra il
valore minimo e quello massimo della massa in ordine di marcia non e’
superiore al 20% del valore minimo;
      3)  in  un  gruppo  di  veicoli (versioni) la differenza tra il
valore minimo e quello massimo della massa massima ammissibile non e’
superiore al 20% del valore minimo;
      4)  lo  stesso  ciclo  (2  o  4  tempi,  accensione comandata o
spontanea);
      5)  in  un  gruppo  di  veicoli (versioni) la differenza tra il
valore  minimo e quello massimo della cilindrata del motore (nel caso
di  un  motore  a  combustione  interna)  non e’ superiore al 30% del
valore minimo;
      6) lo stesso numero e disposizione dei cilindri;
      7)  in  un  gruppo  di  veicoli (versioni) la differenza tra il
valore  minimo  e  quello  massimo  della  potenza  del motore non e’
superiore al 30% del valore minimo;
      8)  lo  stesso  modo  di  funzionamento  (se trattasi di motore
elettrico);
      9) lo stesso tipo di cambio (manuale, automatico, ecc.);
    c) «versione»,  un  veicolo  dello  stesso tipo e variante ma che
può  includere  uno  qualsiasi  degli  equipaggiamenti, componenti o
sistemi  elencati nella scheda informativa riportata nell’allegato II
al presente decreto a condizione che ci siano unicamente:
      1) un valore per:
        1.1) la massa in ordine di marcia;
        1.2) la massa massima ammissibile;
        1.3) la potenza del motore;
        1.4) la cilindrata del motore; e
      2)  una  serie di risultati delle prove indicati in conformità
dell’allegato VII al presente decreto;
    d) «sistema»,  qualsiasi  sistema  di  un veicolo, quale i freni,
l’apparecchiatura  di  controllo  delle emissioni, ecc. soggetto alle
prescrizioni di una qualsiasi delle direttive CE particolari;
    e) «entità  tecnica»,  il  dispositivo,  quale un dispositivo di
scarico o silenziatore di sostituzione, soggetto alle prescrizioni di
una  direttiva  CE particolare e destinato a far parte di un veicolo.
Esso  può  essere omologato separatamente ma soltanto in connessione
con  uno  o  più  tipi  di  veicoli  determinati ove la direttiva CE
particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso;
    f) «componente»,   il   dispositivo,   quale  un  dispositivo  di
illuminazione,   soggetto  alle  prescrizioni  di  una  direttiva  CE
particolare  e  destinato a far parte di un veicolo. Esso può essere
omologato  indipendentemente  da  un  veicolo  ove  la  direttiva  CE
particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso;
    g) «direttiva  CE  particolare», l’atto con il quale la Comunità
europea  ha  adottato  le  prescrizioni  tecniche  ed  amministrative
concernenti  l’omologazione  dei  veicoli, dei sistemi, delle entità
tecniche  e  dei componenti, e che e’ stato recepito nell’ordinamento
interno;
    h) «omologazione»,   l’atto   mediante   il   quale   l’autorità
competente  dello Stato italiano certifica che un tipo di veicolo, di
sistema,  di  entità  tecnica  o  di  componente  soddisfa  tanto le
prescrizioni  tecniche  del  presente  decreto  o  delle direttive CE
particolari  quanto  le  verifiche previste nell’elenco esaustivo che
figura nell’allegato I al presente decreto relative all’esattezza dei
dati forniti dal costruttore;
    i) «ruote  gemellate»,  due  ruote montate su uno stesso asse, in
modo  che la distanza tra i centri delle superfici di contatto con il
suolo,  di  tali  ruote  sia inferiore a 460 mm. Tali ruote gemellate
sono considerate come ruota unica;
    l)  «veicoli  a  propulsione  bimodale»,  i veicoli dotati di due
sistemi  diversi  di  propulsione:  ad esempio sistema di propulsione
elettrico e sistema termico;
    m) «costruttore»,   la   persona   o  l’ente  responsabile  verso
l’autorità  competente in materia di omologazione e di approvazione,
di   tutti   gli  aspetti  del  procedimento  di  omologazione  o  di
approvazione,   e   della   conformità   della  produzione.  Non  e’
indispensabile  che  partecipi  direttamente  a  tutte  le fasi della
costruzione del veicolo soggetto a omologazione o della fabbricazione
del  componente  o  dell’entità  tecnica soggetta al procedimento di
approvazione;
    n) «autorità   competente»,  l’autorità  dello  Stato  italiano
responsabile  in  materia  di  omologazione  o  di  approvazione  dei
veicoli,  ossia  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento  per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici   -   Direzione  generale  della  motorizzazione  e  della
sicurezza del trasporto terrestre;
    o) «servizio    tecnico»,   gli   organismi   tecnici   designati
dall’autorità  competente quali laboratori di prova per l’esecuzione
di  prove  o  ispezioni in materia di omologazione o di approvazione,
ossia   i   sottoelencati   uffici   tecnici   del   Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici:
      1)  Direzione  generale  della motorizzazione e della sicurezza
del trasporto terrestre - Roma;
      2)  Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi
- Roma;
      3) Centro prove autoveicoli - Torino;
      4) Centro prove autoveicoli - Milano;
      5) Centro prove autoveicoli - Brescia;
      6) Centro prove autoveicoli - Verona;
      7) Centro prove autoveicoli - Bolzano;
      8) Centro prove autoveicoli - Bologna;
      9) Centro prove autoveicoli - Pescara;
     10) Centro prove autoveicoli - Napoli;
     11) Centro prove autoveicoli - Bari;
     12) Centro prove autoveicoli - Palermo;
     13) Centro prove autoveicoli - Catania.
 
 
                               Art. 3.
  1. Ogni  domanda  di  omologazione  e’  presentata  dal costruttore
all’autorità   competente.   Essa  e’  accompagnata  da  una  scheda
informativa,  conforme  al  modello  contenuto  nell’allegato  II  al
presente  decreto,  se  trattasi  di  omologazione  di  un veicolo, o
conforme al modello contenuto in un allegato o in un’appendice di una
direttiva  CE  particolare relativa al sistema, all’entità tecnica o
al  componente  in questione, se trattasi di omologazione di sistemi,
entità  tecniche  o  componenti, nonché dai documenti menzionati in
detta  scheda. Per uno stesso tipo di veicolo, di sistema, di entità
tecnica  o  di componente, tale domanda può essere presentata presso
un solo Stato membro della Comunità europea.
 
 
                               Art. 4.
  1.  L’autorità  competente omologa ogni tipo di veicolo, nonche’ i
sistemi,  le  entità  tecniche  o  i  componenti  che  soddisfino le
seguenti condizioni:
    a) il  tipo  di  veicolo  soddisfa le prescrizioni tecniche delle
direttive   CE   particolari   e  corrisponde  ai  dati  forniti  dal
costruttore    quali   definiti   nell’elenco   esaustivo   contenuto
nell’allegato I al presente decreto;
    b) il  sistema,  l’entità  tecnica  o  il componente soddisfa le
prescrizioni  tecniche della direttiva CE particolare che lo concerne
e  corrisponde  ai  dati  forniti  dal  costruttore,  quali  definiti
nell’elenco esaustivo contenuto nell’allegato I al presente decreto.
  2.  L’autorità  competente,  prima  di procedere all’omologazione,
verifica,   all’occorrenza   in   collaborazione   con  le  autorità
competenti degli altri Stati membri della Comunità europea nei quali
il  prodotto  e’ realizzato o introdotto nella Comunità europea, che
siano rispettate le disposizioni dell’allegato VI al presente decreto
affinché  i  nuovi  veicoli,  sistemi, entità tecniche o componenti
prodotti,  immessi  sul  mercato,  messi in vendita o in circolazione
siano conformi al tipo omologato.
  3.  L’autorita’ competente, all’occorrenza in collaborazione con le
autorità  competenti  dello  Stato  membro  nel quale il prodotto e’
realizzato  o  introdotto  nella  Comunità  europea, verifica che le
disposizioni  dell’allegato  VI  al  presente  decreto  continuino ad
essere     rispettate     anche     successivamente    al    rilascio
dell’omologazione.
  4.   L’autorità   competente,   nell’ambito   della  procedura  di
omologazione  di  un  tipo  di  veicolo,  accetta  i  certificati  di
omologazione  di un sistema, di un’entità tecnica o di un componente
rilasciati  dagli  altri  Stati  membri  della Comunità europea, che
corredano  la domanda di omologazione di un tipo di veicolo, evitando
così di procedere agli accertamenti di cui alla lettera b) del comma
1 per i sistemi, le entità tecniche e/o i componenti già omologati.
  5.   La   responsabilità   dell’omologazione  di  un  sistema,  di
un’entità  tecnica  o  di un componente e’ dell’autorità competente
dello   Stato  membro  della  Comunità  europea  che  ha  rilasciato
l’omologazione  stessa.  L’autorità  competente  dello  Stato membro
della  Comunità  europea che ha rilasciato l’omologazione di un tipo
di  veicolo  esegue  il  controllo  della  conformità di produzione,
all’occorrenza  in  collaborazione  con le autorità competenti degli
altri  Stati  membri  della  Comunità  europea  che  ha rilasciato i
certificati di omologazione di sistemi, entità tecniche o componenti
  6.  Se  l’autorità  competente ritiene che un veicolo, un sistema,
un’entità  tecnica  o  un  componente,  pur  essendo  conforme  alle
disposizioni  del  comma 1, costituisca tuttavia un grave rischio per
la  sicurezza  stradale,  può rifiutare di concedere l’omologazione.
Essa ne informa immediatamente gli altri Stati membri della Comunità
europea e la Commissione indicando i motivi alla base della decisione
del rifiuto.
 
 
                               Art. 5.
  1.  Per  ogni  tipo  di  veicolo  da  essa  omologato,  l’autorità
competente   compila   il   certificato   di  omologazione  riportato
nell’allegato  III  al  presente  decreto  e indica i risultati delle
prove  nelle  rubriche appropriate del modulo di cui all’allegato VII
al presente decreto, accluso al certificato di omologazione.
  2.  Per  ogni tipo di sistema, entita’ tecnica o componente da essa
omologato,   l’autorità   competente   compila   il  certificato  di
omologazione  riportato in un allegato o un’appendice della direttiva
CE   particolare  relativa  al  sistema,  all’entità  tecnica  o  al
componente in questione.
  3.  I  certificati di omologazione di un veicolo, di un sistema, di
un’entità  tecnica o di un componente sono numerati conformemente al
metodo descritto nell’allegato V, parte A, al presente decreto.
 
 
                               Art. 6.
  1.  L’autorità  competente invia a quelle degli altri Stati membri
della  Comunità  europea,  entro  il  termine  di un mese, copia del
certificato  di  omologazione  e  degli  allegati,  per  ogni tipo di
veicolo che essa omologa o rifiuta di omologare.
  2.  L’autorità  competente  invia  ogni  mese a quelle degli altri
Stati membri della Comunità europea un elenco delle omologazioni dei
sistemi,  delle  entita’  tecniche o dei componenti che ha concesso o
rifiutato  durante  quel  mese.  Essa,  inoltre,  su  richiesta delle
autorità  suddette,  invia  alle  stesse  senza  indugio  copia  del
certificato  di  omologazione  e  degli  allegati  per  ogni  tipo di
sistema, entita’ tecniche o componente.
Lunedì, 02 Giugno 2003

            
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