IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2000, con il quale
il Ministro dei trasporti e della navigazione ha dettato disposizione per la
revisione periodica di motocicli e ciclomotori;
Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2000, con il quale il Ministro dei
trasporti e della navigazione ha fissato il calendario delle revisioni dei
motoveicoli e dei ciclomotori per l’anno 2001;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ha fissato il calendario delle revisioni dei
motoveicoli e dei ciclomotori per l’anno 2002;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, con il quale sono state emanate
disposizioni in ordine alla revisione periodica dei motoveicoli e dei
ciclomotori, fissando al 1° luglio 2003 la data dalla quale procedere agli
accertamenti relativi alle emissioni inquinanti per ciclomotori e
motoveicoli, nonche’ la prova di velocita’ dei ciclomotori;
Visto il decreto direttoriale 4 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 6 marzo 2002 con cui sono state definite le
caratteristiche tecniche dell’analizzatore dei gas di scarico e banco prova
velocita’ per prove inquinamento;
Vista la circolare prot. 213/404 del 28 gennaio 2003 con cui sono state
definite le caratteristiche tecniche di omologazione dei banchi a rulli per
prove di velocita’ di ciclomotori a tre ruote e quadricicli leggeri;
Vista la circolare n. 1066/404 del 19 maggio 2003 con cui viene definita la
procedura di prova per il controllo della velocita’ massima dei ciclomotori,
art. 52 del codice della strada;
Visto il decreto direttoriale 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2003 con cui viene definita la procedura di
prova per il controllo dei gas di scarico per ciclomotori e motoveicoli
omologati secondo il capitolo 5 della direttiva 97/24/CE;
Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2003 con cui viene prorogata al 1° gennaio
2004 la prova di velocita’ dei veicoli a tre e quattro ruote, art. 52 del
codice della strada e la prova di emissione dei veicoli a tre e quattro
ruote articoli 52 e 53 del codice della strada;
Considerato che le prove di velocita’ ed emissione dei gas di scarico sui
veicoli in esame debbono essere effettuate con specifiche attrezzature e che
non tutte le officine autorizzate ex art. 80 del codice della strada hanno
provveduto tempestivamente alla loro installazione, non potendo pertanto
essere operative alla data del 1° luglio 2003;
Considerata l’istanza avanzata da alcune associazioni di categoria delle
officine autorizzate ex art. 80 del codice della strada di prorogare, per un
limitato lasso temporale, l’effettuazione delle prove di velocita’ ed
emissione sui veicoli ciclomotori e’ motoveicoli per dar modo alle officine
non ancora dotate delle specifiche attrezzature di provvedere alla loro
installazione e messa in esercizio, e per poter dar corso, nell’ambito del
gruppo di lavoro attrezzature costituito in seno al Dipartimento dei
trasporti terrestri ad un confronto sollecitato dalle stesse associazioni di
categoria delle officine con le associazioni dei costruttori delle
attrezzature sul livello di sicurezza di alcuni apparati che non
offrirebbero, secondo il parere delle prime un grado ottimale di protezione
per gli addetti e per i veicoli in revisione;
Considerato che dagli incontri tenuti dal Dipartimento dei trasporti
terrestri del Ministero con le rappresentanze delle associazioni di
categoria sulla richiesta di proroga, e’ scaturito e formalmente
verbalizzato che la concessione di detta proroga sino al 1° gennaio 2004,
risulta da un lato sufficiente a garantire che le officine non ancora
approvvigionate si allineino per offrire la massima diffusione del servizio
sul territorio, e dall’altra piu’ che congruo per un confronto tecnico tra
le associazioni delle officine e quelle dei costruttori di attrezzature sui
livelli di sicurezza di alcuni apparecchi;
Considerata l’opportunita’ di realizzare nell’intero ambito nazionale una
rete adeguata di officine ex art. 80, fornita di tutte le apparecchiature
necessarie, in grado di soddisfare pienamente la richiesta dell’utenza;
Decreta:
Art. 1
Fatto salvo quanto gia’ previsto dal decreto
ministeriale del 30 giugno 2003 relativamente ai ciclomotori e motoveicoli a
tre e quattro ruote, la prova di velocita’ dei veicoli a due ruote di cui
all’art. 52 del codice della strada e la prova di emissione dei veicoli a
due ruote di cui agli articoli 52 e 53 del codice della strada viene
prorogata al 1° gennaio 2004.
Roma, 30 luglio 2003
Il Ministro: Lunardi |