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DECRETO 17 dicembre 2003

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2004

CASSETTO: LEGGI/DECRETI FILE: WEB/0032

Il testo è stato tratto dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Si attende la pubblicazione nella G.U. e pertanto il testo
che segue ha sempre carattere di non ufficialità

Decreto Ministeriale del 17/12/2003
(GU n. 302 del 31.12.2003)
 

Direttive  e calendario per le limitazioni 
alla circolazione stradale fuori dai centri abitati 
per l’anno 2004

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 dicembre 2003

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 dicembre 2003

Direttive  e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale
fuori dai centri abitati per l’anno 2004.
(GU n. 302 del 31-12-2003)
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  l’art.  6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato
con   decreto   legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  e  successive
modificazioni;
  Viste  le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento
di  esecuzione  e  di  attuazione  del  nuovo  codice  della  strada,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 e successive modificazioni;
  Considerato  che,  al fine di garantire in via prioritaria migliori
condizioni  di  sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di
maggiore  intensita’  della  stessa,  si rende necessario limitare la
circolazione,  fuori  dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi
di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t;
  Considerato  che,  per  le  stesse motivazioni, si rende necessario
limitare  la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti
a  trasporti  eccezionali  nonche’  dei veicoli che trasportano merci
pericolose  ai  sensi  dell’art.  168,  commi 1 e 4, del nuovo codice
della strada;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,
ai  veicoli  ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di
massa  complessiva  massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni
festivi  e  negli  altri particolari giorni dell’anno 2004 di seguito
elencati:
    a) tutte  le  domeniche  dei  mesi  di  gennaio, febbraio, marzo,
aprile,  maggio,  ottobre,  novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore
22;
    b)  tutte  le  domeniche  dei  mesi  di  giugno, luglio, agosto e
settembre, dalle ore 7 alle ore 24;
    c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° gennaio;
    d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;
    e) dalle ore 16 alle ore 22 del 9 aprile;
    f) dalle ore 8 alle ore 22 del 10 aprile;
    g) dalle ore 8 alle ore 22 del 12 aprile;
    h) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° maggio;
    i) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 giugno;
    j) dalle ore 16 alle ore 24 del 26 giugno;
    k) dalle ore 7 alle ore 24 del 3 luglio;
    l) dalle ore 7 alle ore 24 del 10 luglio;
    m) dalle ore 7 alle ore 24 del 17 luglio;
    n) dalle ore 7 alle ore 24 del 24 luglio;
    o) dalle ore 7 alle ore 24 del 30 luglio;
    p) dalle ore 7 alle ore 24 del 31 luglio;
    q) dalle ore 7 alle ore 24 del 7 agosto;
    r) dalle ore 16 alle ore 24 del 13 agosto;
    s) dalle ore 7 alle ore 24 del 14 agosto;
    t) dalle ore 7 alle ore 24 del 21 agosto;
    u) dalle ore 7 alle ore 24 del 28 agosto;
    v) dalle ore 7 alle ore 24 del 4 settembre;
    w) dalle ore 16 alle ore 22 del 30 ottobre;
    x) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° novembre;
    y) dalle ore 8 alle ore 22 dell’8 dicembre;
    z) dalle ore 16 alle ore 22 del 24 dicembre;
    aa) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre.
  2.  Per  i  complessi  di  veicoli  costituiti da un trattore ed un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite  di  massa  di  cui  al  comma precedente deve essere riferito
unicamente  al  trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in
cui  quest’ultimo  non sia atto al carico, coincide con la tara dello
stesso.
 
 
                               Art. 2.
  1.  Per  i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti
di  idonea  documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario
di inizio del divieto e’ posticipato di ore quattro. Limitatamente ai
veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente e’ consentito,
qualora  il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme
del regolamento CEE n. 3820/85 - cada in coincidenza del posticipo di
cui  al  presente  comma, di usufruire con decorrenza dal termine del
periodo di riposo di un posticipo di ore quattro.
  2.   Per   i   veicoli   diretti   all’estero,   muniti  di  idonea
documentazione  attestante  la  destinazione del viaggio, l’orario di
termine  del  divieto e’ anticipato di ore due; per i veicoli diretti
in   Sardegna   muniti   di   idonea   documentazione  attestante  la
destinazione   del  viaggio,  l’orario  di  termine  del  divieto  e’
anticipato di ore quattro.
  3. Tale anticipazione e’ estesa a ore quattro per i veicoli diretti
agli  interporti  di  rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q.
Europa,  Torino-Orbassano,  Rivalta  Scrivia,  Trento, Novara e Parma
Fontevivo)  e  ai  terminals  intermodali  di  Busto  Arsizio, Milano
Rogoredo  e  Milano  smistamento,  e che trasportano merci destinate,
tramite  gli  stessi,  all’estero. La stessa anticipazione si applica
anche  nel  caso  di  veicoli  che trasportano unita’ di carico vuote
(container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi
interporti  e terminals intermodali, all’estero, nonche’ ai complessi
veicolari  scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals
intermodali  per  essere  caricati  sul  treno.  Detti veicoli devono
essere   muniti  di  idonea  documentazione  (ordine  di  spedizione)
attestante la destinazione delle merci.
  4.  Per  i  veicoli  che  circolano  in Sardegna, provenienti dalla
rimanente  parte  del  territorio nazionale, purche’ muniti di idonea
documentazione  attestante  l’origine del viaggio, l’orario di inizio
del  divieto  e’  posticipato  di  ore  quattro.  Al fine di favorire
l’intermodalita’  del trasporto, la stessa deroga oraria e’ accordata
ai  veicoli  che  circolano  in  Sicilia, provenienti dalla rimanente
parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad
eccezione  di  quello  proveniente  dalla Calabria, purche’ muniti di
idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.
  5.  Per  i  veicoli  che  circolano  in  Sardegna, diretti ai porti
dell’isola  per  imbarcarsi  sui traghetti diretti verso la rimanente
parte   del   territorio   nazionale,   purche’   muniti   di  idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di
prenotazione  (prenotazione)  o  titolo  di  viaggio  (biglietto) per
l’imbarco,  il  divieto  di  cui  all’art.  1 non trova applicazione.
Analoga  deroga,  alle stesse condizioni, e’ accordata ai veicoli che
circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio
nazionale  che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli
diretti alla Calabria.
  6.  Salvo  quanto  disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle
difficolta’   di   circolazione   in   presenza   dei   cantieri  per
l’ammodernamento  dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche’ di
quelle  connesse  con  le  operazioni  di traghettamento, da e per la
Calabria,  per  i  veicoli  provenienti o diretti in Sicilia, purche’
muniti   di   idonea   documentazione   attestante   l’origine  e  la
destinazione   del   viaggio,  l’orario  di  inizio  del  divieto  e’
posticipato  di  ore  due  e  l’orario  di  termine  del  divieto  e’
anticipato di due ore.
  7.  Ai  fini  dell’applicazione  dei  precedenti  commi,  i veicoli
provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta’ del
Vaticano,   o  diretti  negli  stessi,  sono  assimilati  ai  veicoli
provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale.
 
 
                               Art. 3.
  1.  Il  divieto  di  cui  all’art.  1  non trova applicazione per i
veicoli  e  per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se
circolano scarichi:
    a) adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e di
emergenza,  o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
    b) militari,  per comprovate necessita’ di servizio e delle forze
di polizia;
    c) utilizzati  dagli  enti  proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
    d) delle  amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
«Servizio  Nettezza  Urbana»  nonche’  quelli  che,  per  conto delle
amministrazioni   comunali,   effettuano   il  servizio  «smaltimento
rifiuti»,   purche’  muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata
dall’amministrazione comunale;
    e) appartenenti  al  Ministero  delle  comunicazioni o alle Poste
Italiane  S.p.a.,  purche’  contrassegnati  con  l’emblema «PT» o con
l’emblema  «Poste  Italiane»,  nonche’  quelli  di  supporto, purche’
muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata dall’Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonche’ quelli adibiti
ai  servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n.  261,  in  virtu’  di  licenze  e  autorizzazioni  rilasciate  dal
Ministero delle comunicazioni;
    f) del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
    g)  adibiti  al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o
gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
    h) adibiti  al  trasporto  esclusivamente  di animali destinati a
gareggiare  in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi
od effettuate nelle quarantotto ore;
    i) adibiti  esclusivamente  al  servizio di ristoro a bordo degli
aeromobili   o   che  trasportano  motori  e  parti  di  ricambio  di
aeromobili;
    l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili  destinati  alla  marina mercantile, purche’ muniti di
idonea documentazione;
    m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
      m1) giornali, quotidiani e periodici;
      m2) prodotti per uso medico;
      m3)  latte,  escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi
alimentari,  purche’,  in  quest’ultimo  caso, gli stessi trasportino
latte  o  siano  diretti  al  caricamento dello stesso. Detti veicoli
devono  essere  muniti  di  cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni  di  0,50 m  di  base e 0,40 m di altezza, con impressa in
nero  la  lettera  «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
    n) classificati  macchine  agricole  ai  sensi  dell’art.  57 del
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.   285   e   successive
modificazioni,  adibite al trasporto di cose, che circolano su strade
non  comprese  nella  rete  stradale di interesse nazionale di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
    o) costituiti  da  autocisterne adibite al trasporto di acqua per
uso domestico;
    p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
    q) per  il  trasporto  di derrate alimentari deperibili in regime
ATP;
    r) per  il  trasporto  di  prodotti  deperibili,  quali  frutta e
ortaggi  freschi,  carni  e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi
destinati  alla  macellazione  o  provenienti  dall’estero, nonche’ i
sottoprodotti  derivati  dalla  macellazione  degli stessi, latticini
freschi,  derivati  del  latte  freschi e sementi vive. Detti veicoli
devono  essere  muniti  di  cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni  di  0,50 m  di  base e 0,40 m di altezza, con impressa in
nero  la  lettera  «d»  minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
 
 
                               Art. 4.
  1.  Dal  divieto  di cui all’art. 1 sono esclusi, purche’ muniti di
autorizzazione prefettizia:
    a) i  veicoli  adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli
di  cui  all’art.  3, lettera r) che, per la loro intrinseca natura o
per  i  fattori  climatici  e  stagionali, sono soggetti ad un rapido
deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento
dai  luoghi  di  produzione a quelli di deposito o vendita, nonche’ i
veicoli  ed  i  complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti
destinati all’alimentazione degli animali;
    b) i  veicoli  ed  i  complessi di veicoli, classificati macchine
agricole,  destinati  al  trasporto  di cose, che circolano su strade
comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
    c) i  veicoli  adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta
necessita’ ed urgenza.
  2.  I  veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla
circolazione  in  deroga,  devono  altresi’ essere muniti di cartelli
indicatori  di  colore  verde,  delle  dimensioni di 0,50 m di base e
0,40 m  di  altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di
altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro.
 
 
                               Art. 5.
  1.  Per  i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, le
richieste  di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga devono essere
inoltrate,  almeno  dieci giorni prima della data in cui si chiede di
poter   circolare,  di  norma  alla  Prefettura  della  provincia  di
partenza,   la  quale,  accertata  la  reale  rispondenza  di  quanto
richiesto  ai requisiti di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4,
ove  non  sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento
autorizzativo sul quale sara’ indicato:
    a) l’arco temporale di validita’, non superiore a sei mesi;
    b) la  targa  del  veicolo autorizzato alla circolazione; possono
essere  indicate  le  targhe  di piu’ veicoli se connessi alla stessa
necessita’;
    c) le  localita’  di  partenza  e  di  arrivo, nonche’ i percorsi
consentiti  in  base alle situazioni di traffico. Se l’autorizzazione
investe  solo  l’ambito  di una provincia puo’ essere indicata l’area
territoriale  ove  e’  consentita  la  circolazione,  specificando le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
    d) il  prodotto  o  i  prodotti  per  il  trasporto  dei quali e’
consentita la circolazione;
    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e’ valido solo
per  il  trasporto  dei  prodotti  indicati nella richiesta e che sul
veicolo   devono   essere   fissati   cartelli   indicatori   con  le
caratteristiche e modalita’ gia’ specificate all’art. 4, comma 2.
  2.  Per  i  veicoli  e complessi di veicoli di cui al punto b), del
comma  1,  dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in
deroga  devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data
in  cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura della provincia
interessata  la  quale  rilascia  il  provvedimento autorizzativo sul
quale sara’ indicato:
    a) l’arco  temporale  di  validita’,  corrispondente  alla durata
della  campagna  di  produzione agricola che in casi particolari puo’
essere esteso all’intero anno solare;
    b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di
veicoli, con l’indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di
tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
    c) l’area   territoriale   ove   e’  consentita  la  circolazione
specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
  3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell’art.
4,  nel  caso  in  cui sia comprovata la continuita’ dell’esigenza di
effettuare,  da parte dello stesso soggetto, piu’ viaggi in regime di
deroga  e  la  costanza  della tipologia dei prodotti trasportati, e’
ammessa  la  facolta’, da parte della Prefettura, di rinnovare, anche
piu’  di  una  volta  ed  in ogni caso non oltre il termine dell’anno
solare, l’autorizzazione concessa, mediante l’apposizione di un visto
di  convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto
interessato.
 
 
                               Art. 6.
  1.  Per  i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell’art. 4, le
richieste  di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga devono essere
inoltrate,  in  tempo utile, di norma alla Prefettura della provincia
di   partenza,   la  quale,  valutate  le  necessita’  e  le  urgenze
prospettate,  in  relazione  alle  condizioni locali e generali della
circolazione,  puo’  rilasciare  il  provvedimento  autorizzativo sul
quale sara’ indicato:
    a) il  giorno di validita’; l’estensione a piu’ giorni e’ ammessa
solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
    b) la  targa  del veicolo autorizzato; l’estensione a piu’ targhe
e’  ammessa  solo  in  relazione  alla  necessita’  di suddividere il
trasporto in piu’ parti;
    c) le  localita’  di  partenza  e  di arrivo, nonche’ il percorso
consentito in base alle situazioni di traffico;
    d) il prodotto oggetto del trasporto;
    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e’ valido solo
per  il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere
fissati  cartelli  indicatori,  con le caratteristiche e le modalita’
gia’ specificate all’art. 4, comma 2.
  2.  Per  le  autorizzazioni  di  cui all’art. 4, comma 1, punto c),
limitatamente  ai  veicoli  utilizzati  per lo svolgimento di fiere e
mercati  ed  ai  veicoli  adibiti  al  trasporto  di attrezzature per
spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto,
l’esigenza  di  effettuare  piu’  viaggi  in  regime di deroga per la
stessa  tipologia  dei  prodotti  trasportati, le prefetture, ove non
sussistono  motivazioni contrarie, rilasciano un’unica autorizzazione
di  validita’  temporale  non  superiore  a quattro mesi, sulla quale
possono  essere diversificate, per ogni giornata in cui e’ ammessa la
circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso
consentito, le eventuali prescrizioni.
 
 
                               Art. 7.
  1. L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all’art. 4,
puo’  essere  rilasciata anche dalla prefettura nel cui territorio di
competenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che e’ comunque
interessata  all’esecuzione  del trasporto. In tal caso la prefettura
nel  cui  territorio  di  competenza  ha  inizio il viaggio che viene
effettuato  in  regime  di  deroga deve fornire il proprio preventivo
benestare.
  2.   Per   i   veicoli   provenienti  dall’estero,  la  domanda  di
autorizzazione   alla   circolazione   puo’  essere  presentata  alla
Prefettura  della  provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in
territorio  italiano,  anche dal committente o dal destinatario delle
merci  o da una agenzia di servizi a cio’ delegata dagli interessati.
In  tali  casi,  per  la  concessione  delle autorizzazioni i signori
prefetti  dovranno  tenere  conto,  in  particolare,  oltre  che  dei
comprovati  motivi di urgenza e indifferibilita’ del trasporto, anche
della  distanza  della  localita’  di  arrivo, del tipo di percorso e
della situazione dei servizi presso le localita’ di confine.
  3.  Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i
signori   prefetti   dovranno   tener   conto,   nel  rilascio  delle
autorizzazioni  di  cui  all’art.  4, comma 1, lettere a) e c), anche
delle  difficolta’  derivanti  dalla  specifica  posizione geografica
della  Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni
di traghettamento.
  4.  Durante  i  periodi  di  divieto  i prefetti nel cui territorio
ricadano  posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i
veicoli  provenienti dall’estero a raggiungere aree attrezzate per la
sosta o autoporti, siti in prossimita’ della frontiera.
 
 
                               Art. 8.
  1.  Il  calendario  di  cui all’art. 1 non si applica per i veicoli
eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
    a)  adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti e di
emergenza,  o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
    b) militari, per comprovate necessita’ di servizio, e delle forze
di polizia;
    c) utilizzati  dagli  enti  proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
    d) delle  amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
«Servizio  Nettezza  Urbana»  nonche’  quelli  che  per  conto  delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti»
purche’     muniti     di    apposita    documentazione    rilasciata
dall’amministrazione comunale;
    e) appartenenti  al  Ministero  delle  comunicazioni o alle Poste
Italiane  S.p.a.,  purche’  contrassegnati  con  l’emblema «PT» o con
l’emblema  «Poste  Italiane»,  nonche’  quelli  di  supporto, purche’
muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata dall’Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonche’ quelli adibiti
ai  servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n.  261,  in  virtu’  di  licenze  e  autorizzazioni  rilasciate  dal
Ministero delle comunicazioni;
    f) del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
    g) adibiti  al  trasporto  di carburanti e combustibili liquidi o
gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
    h) macchine  agricole,  eccezionali ai sensi dell’art. 104, comma
8,  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, e successive
modificazioni,  che  circolano  su  strade  non  comprese  nella rete
stradale  di  interesse  nazionale  di  cui  al  decreto  legislativo
29 ottobre 1999, n. 461.
 
 
                               Art. 9.
  1.  Il  trasporto  delle  merci  pericolose comprese nella classe 1
della   classifica   di  cui  all’art.  168,  comma  1,  del  decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, e’
vietato  comunque,  indipendentemente dalla massa complessiva massima
del  veicolo, oltreche’ nei giorni di calendario indicati all’art. 1,
dal 1° giugno al 20 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdi’
alle ore 24 della domenica successiva.
  2.  Per  tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie
alla  circolazione  ad  eccezione del trasporto di fuochi artificiali
rientranti  nella  IV  e  V  categoria,  previste  nell’allegato A al
 

          
          
          
Mercoledì, 31 Dicembre 2003
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