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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 14 maggio 2004

Recepimento della direttiva 2004/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocita’ o sistemi analoghi di limitazione della velocita’ montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore
Da "Gazzetta Ufficiale N. 172 del 24 Luglio 2004 "
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 maggio 2004
Recepimento della direttiva 2004/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocita’ o sistemi analoghi di limitazione della velocita’ montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l’art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l’art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l’aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l’omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche’ dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che, da ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/24/CEE relativa ai dispositivi di limitazione della velocita’ o sistemi analoghi di limitazione della velocita’ montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;

Vista la direttiva 2004/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocita’ o sistemi analoghi di limitazione della velocita’ montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 44 del 14 febbraio 2004;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.
1. L’art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/24/CEE, e’ sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per veicolo, ogni veicolo a motore delle categorie M2, M3, N2 o N3, secondo le definizioni dell’allegato I al decreto del Ministro per i trasporti e l’aviazione civile 29 marzo 1974, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, destinato a circolare su strada, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocita’ massima per costruzione superiore a 25 km/h;

b) per dispositivo di limitazione di velocita’, un limitatore di velocita’ destinato ad essere utilizzato sui veicoli che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, per il quale puo’ essere concessa l’omologazione quale entita’ tecnica indipendente ai sensi del decreto del Ministro per i trasporti e l’aviazione civile 29 marzo 1974 come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002.

I sistemi di limitazione della velocita’ massima di un veicolo montati di serie, integrati all’origine in fase di progettazione del veicolo, devono soddisfare gli stessi requisiti dei dispositivi di limitazione della velocita’."

2. Nell’allegato I, punto 1.1., del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/24/CEE, il terzo capoverso e’ sostituito dal seguente: "Il presente decreto e’ inteso a limitare ad un valore prescritto la velocita’ massima su strada dei veicoli per il trasporto di merci delle categorie N2 ed N3 e dei veicoli per il trasporto di passeggeri delle categorie M2 ed M3 mediante un dispositivo o un sistema di limitazione della velocita’ montato sul veicolo la cui funzione principale consiste nel regolare l’alimentazione di carburante del motore.".

Art. 2. 1. A decorrere dal 17 novembre 2004, non e’ consentito, per motivi riguardanti i dispositivi di limitazione della velocita’ o sistemi analoghi:

a) rifiutare l’omologazione CE o l’omologazione di portata nazionale di un veicolo, di un dispositivo di limitazione della velocita’ o di un sistema di limitazione della velocita’ montato sul veicolo;

b) vietare l’immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo ne’ vietare la vendita o l’uso di un dispositivo di limitazione della velocita’ o di un sistema di limitazione della velocita’ montato sul veicolo,

se i veicoli, i dispositivi di limitazione della velocita’ o i sistemi di limitazione della velocita’ montati sul veicolo sono conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/24/CEE, come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 non e’ consentita, per motivi riguardanti i dispositivi di limitazione della velocita’ o i sistemi di limitazione della velocita’ montati sui veicoli, l’immatricolazione ed e’ vietata la vendita o la messa in circolazione o l’uso dei veicoli e dei dispositivi di limitazione della velocita’ o dei sistemi di limitazione della velocita’ montati sui veicoli non conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/24/CEE, come modificato dal presente decreto.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
v Roma, 14 maggio 2004 Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 217
Mercoledì, 28 Luglio 2004
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