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Circolari 06/02/2008

Ministero dell’Interno - Fermo amministrativo di beni mobili registrati ai sensi dall’art. 86 del D.P.R. 602/73 e conseguente applicazione dell’art. 214, comma 8, del D.lgs. n. 285/92 (Codice della Strada)

(Circ. n. M/6326150 del 25 gennaio 2008)

MINISTERO DELL’INTERNO


Prot. n. M/6326150-21 

Roma, 25 gennaio 2008

 

OGGETTO: Fermo amministrativo di beni mobili registrati ai sensi dall’art. 86 del D.P.R. 602/73 e conseguente
                  applicazione dell’art. 214, comma 8, del D.lgs. n. 285/92 (Codice della Strada).


    Con nota in data 17 ottobre u.s., che si allega in copia, questo Ufficio ha sottoposto all’attenzione dell’Avvocatura Generale dello Stato perplessità e dubbi emersi in relazione alle disposizioni indicate in oggetto.
    In particolare si è chiesto all’Organo legale di dirimere il contrasto interpretativo, insorto con l’Agenzia delle entrate, in ordine all’individuazione dell’autorità competente a irrogare le sanzioni previste dal combinato disposto dall’art. 86, comma 3, d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 214, comma 8, d.lgs. 285/1992.
Come noto, il capo III del D.P.R. n. 602/1973 detta norme particolari in materia di espropriazioni di beni registrati, statuendo all’art. 86, comma 3, che "chiunque circola con veicoli sottoposti a fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". A sua volta, il citato articolo del codice della strada prevede testualmente che "chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, salva l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,00 ad euro 2628,00(1). E’ disposta, inoltre, la confisca del veicolo".
    In assenza di specifiche indicazioni, si è più volte verificato che gli organi di polizia, all’atto dell’accertamento della violazione, abbiano disposto il sequestro del veicolo, ai sensi dell’art. 213 del D.Leg. 285/1992, ed abbiano trasmesso i relativi verbali alle prefetture, nell’erronea presunzione che, trattandosi di sanzioni previste dal codice della strada, fosse il Prefetto l’autorità competente ad adottare il provvedimento ablatorio.
In realtà, questa Amministrazione ritiene che non vi siano i presupposti per attribuire al Prefetto la competenza ad irrogare le sanzioni conseguenti alla violazione del divieto dì circolazione dei veicoli sottoposti a fermo "fiscale", non trattandosi di una vera e propria violazione delle norme dei codice della strada, ma di una misura prevista a garanzia di un credito.
    In data 6 dicembre u.s., l’Avvocatura Generale, auspicando comunque un intervento normativo che riordini la materia particolarmente complessa, si è espressa sulla questione.
    In proposito, l’Organo legale sostiene che, nel caso di accertamento della violazione del combinato disposto dell’art. 86, comma 3, del D.P.R. n. 602/73 (1) con l’art. 214, comma 8 del C.d.s, gli organi di polizia debbano elevare verbale di contestazione, applicando la sola sanzione pecuniaria, senza procedere al sequestro del veicolo. Gli stessi devono poi trasmettere il verbale di accertamento della violazione al concessionario della riscossione che ha disposto il c.d. "fermo fiscale", al fine di consentire il pignoramento del veicolo. In ogni caso competente a valutare eventuali ricorsi di merito è il Prefetto.
    L’orientamento così espresso, seppur basato su argomentazioni non del tutto pacifiche, tuttavia, risolve, in via definitiva, dubbi e perplessità in ordine all’applicazione della sanzione accessoria della confisca, prevista dalla recente modifica dell’art. 214, comma 8, del C.d.s., nell’ipotesi di violazione dell’art. 86, comma 3, del D.P.R. n. 602/73.
    Alla luce di quanto premesso, si ritiene opportuno uniformare l’attività sanzionatoria al citato parere dell’Avvocatura Generale.
 


 

Allegato: omissis
 

(1)Nota di Redazione.

    Si ritiene che le sanzioni edittali in vigore dal 1° gennaio 2007 siano: da euro 680,00 a euro 2.723,00.

Mercoledì, 06 Febbraio 2008
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