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Circolari 26/01/2008

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Circolare prot. n. 653/C4 dell’8 marzo 2001 – Veicoli locati con facoltà di compera (leasing) – Chiarimenti

Circolare Prot. Div6 7370/23.34 del 25 gennaio 2008

Com’è noto, con la circolare in oggetto sono state impartite, tra l’altro, nuove istruzioni in tema di immatricolazione di veicoli locati con facoltà di compera (leasing), precisando che alla istanza, redatta come di consueto sul modello “TT 2119”, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva resa dal titolare o dal rappresentante legale dell’impresa locatrice ovvero da un procuratore o da un mandatario della stessa al fine di comprovare:

a) che il dichiarante riveste la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore o mandatario del soggetto locatore;

b) la residenza del dichiarante;

c) la denominazione, la sede e l’iscrizione nel registro delle imprese del soggetto locatore, nonché la data di inizio dell’esercizio, da parte di quest’ultimo, dell’attività di locazione finanziaria a termini di legge;

d) che il soggetto locatore è proprietario del veicolo per il quale si chiede l’immatricolazione;

e) le generalità del locatario, la data di stipulazione del contratto di locazione con facoltà di acquisto e la relativa scadenza;

f) che il locatario è stato autorizzato dal soggetto locatore ad espletare tutte le formalità inerenti alla predetta immatricolazione.

Ciò premesso, continuano a pervenire a questa sede segnalazioni circa prassi operative non uniformi, da parte degli Uffici in indirizzo, in ordine ai criteri in base ai quali la predetta dichiarazione sostitutiva deve essere resa e, segnatamente, con riguardo al predetto punto b).

Taluni Uffici, infatti, ammettono erroneamente la possibilità che il dichiarante indichi, quale propria residenza, la sede dell’impresa di locazione anziché quella anagrafica.

A tale proposito, si rammenta che alle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono ricollegate responsabilità anche penali che, per principio generale dell’ordinamento, sono di natura personale.

Pertanto è imprescindibile che il dichiarante, ancorché agisca in nome e per conto di terzi, indichi tutti i dati anagrafici, ivi compresa la residenza, riferiti esclusivamente alla propria persona.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)

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Sabato, 26 Gennaio 2008
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