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Corte di Cassazione 25/01/2008

Vietato parcheggiare i veicoli nelle ZTL durante le ore di divieto di circolazione

Cassazione civile , sez. II, sentenza 21 dicembre 2007 n° 27143
Il parcheggio di qualsiasi veicolo, anche moto e ciclomotori, in zona a traffico limitato (ZTL) in ora di divieto di circolazione, fa presumere l’ingresso in tale area in orario vietato ed espone, pertanto, il trasgressore, sprovvisto di apposita autorizzazione, alla relativa sanzione amministrativa.
Nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento di una violazione alle norme sulla circolazione stradale, l’onere della dimostrazione degli elementi costitutivi dell’illecito, gravante sull’autorità amministrativa, può essere, infatti, soddisfatto, a norma dell’art. 2727 c.c. e segg., anche mediante presunzioni, le quali valgono a trasferire sull’opponente l’onere della prova contraria ove i fatti sui quali queste si fondono siano tali da far apparire, secondo un criterio di normalità, l’esistenza dell’infrazione come probabile conseguenza delle circostanze conosciute.
Sulla base di tale assunto, la Suprema Corte, con la sentenza del 21 dicembre 2007, n. 27143, ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Reggio Emilia avverso la sentenza del giudice di pace che aveva annullato la multa ad un ragazzo la cui moto era stata parcheggiata nell’area ZTL, senza la dovuta autorizzazione.

(Altalex, 24 gennaio 2008. Nota di Arcangelo Giuseppe Annunziata)

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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE


Sentenza 24 ottobre – 21 dicembre 2007, n. 27143

Zona a traffico limitato, sanzione, assenza di permesso, presunzione di circolazione

Cassazione civile , sez. II, sentenza 21.12.2007 n° 27143

Zona a traffico limitato – sanzione – assenza di permesso – presunzione di circolazione – legittimità
Se un motociclo è in sosta in una zona a traffico limitato è legittimo presumere che ci sia stato un transito. (1) (2) (3) (4) (5)
(1) In materia di divieto di sosta e cartello distante oltre nove metri, si veda Cassazione civile 19683/2007.
(2) Sul problema del pagamento della multa in misura ridotta ed impossibilità di presentare ricorso, si veda la pronuncia della Corte Costituzionale 46/2007.
(3) In materia di autovelox e divieto di utilizzare strumenti di localizzazione degli stessi, si veda Cassazione civile 12150/2007.
(4) In materia di autovelox, si veda il Focus: Autovelox: i recenti orientamenti giurisprudenziali.
(5) Sul tema degli incidenti stradali, si veda il Focus: Incidenti stradali: la giurisprudenza attuale.

(Fonte: Altalex Massimario 3/2008. Cfr. nota di Arcandelo D’Aurora)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 24 ottobre – 21 dicembre 2007, n. 27143
Svolgimento del processo

Il Giudice di pace di Reggio Emilia con sentenza del 5 febbraio 2004, in accoglimento dell’opposizione proposta il 6 giugno 2003 da F. F., dichiarò la nullità del verbale di accertamento n. 00010020164 del 6 maggio 2003, con il quale la locale polizia municipale aveva contestato all’opponente la violazione degli artt. 7, co. 9 e 13, c.d.s., per avere circolato alla guida di un motociclo in zona a traffico limitato senza autorizzazione.

Osservò il giudice che il solo rinvenimento del veicolo posteggiato in zona di traffico limitato in ora di divieto di circolazione non poteva fare presumere che l’ingresso di esso in detta zona fosse avvenuto in orario vietato.
Il Comune di Reggio Emilia è ricorso per la cassazione della sentenza con un motivo e l’intimato F. non ha resistito in giudizio.

Motivi della decisione

Il ricorrente con l’unico motivo denuncia, nella parte in cui le censure sono pertinenti alla ratio decidendi, l’omessa, insufficiente, contraddittoria e falsa motivazione ed il travisamento e/o difetto dei presupposti, poiché la sentenza impugnata ha escluso che dalla sosta del veicolo nella zona a traffico limitato nelle ore pomeridiane, nelle quali era vietato l’accesso, potesse desumersi la violazione anche del divieto di circolazione senza esaminare l’argomento decisivo, prospettato dall’amministrazione comunale nella comparsa di costituzione, che la violazione era stata accertata in giorno di mercato, nel quale sin dalle ore 7 lo spazio riservato ai commercianti era stato sgomberato con la rimozione anche dei veicoli autorizzati, e che nessuna infrazione era stata accertata in precedenza a carico del motociclo, pur essendo stati controllati e sanzionati dalle ore 7 e 30’ alle 13 e 30’ tutti i veicoli in sosta irregolare nella zona.
Il motivo è fondato.
Nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento di una violazione alle norme sulla circolazione stradale, l’onere della dimostrazione degli elementi costitutivi dell’illecito, gravante sull’autorità amministrativa, può essere soddisfatto, a norma dell’art. 2727 e segg. c.c., anche mediante presunzioni, le quali valgono a trasferire sull’opponente l’onere della prova contraria ove i fatti sui quali queste si fondano siano tali da fare apparire, secondo un criterio di normalità, l’esistenza dell’infrazione come probabile conseguenza delle circostanze conosciute (cfr.. cass. civ., sez. III, sent. 30 novembre 2005, n. 26081; cass. civ., sez. un., 13 novembre 1996, n. 9961).
Trovando l’insindacabilità in sede di legittimità dell’apprezzamento dei mezzi di prova un limite nella sussistenza di una motivazione della pronuncia che consenta un controllo sul procedimento logico posto a fondamento della decisione, costituiva dunque obbligo del giudice di merito, al quale era stata prospettata dall’amministrazione comunale la sussistenza di una prova presuntiva della commissione della violazione da parte dell’opponente, costituita, oltre che dal verbale fidefacente della sosta del motociclo in zona a traffico limitato in ora di divieto, da circostanze specificamente individuate e documentate, che rendevano improbabile che veicolo potesse essere entrato nella stessa in ora consentita, indicare le ragioni per le quali detta prova doveva ritenersi insussistente o, eventualmente, inidonea a dimostrare la violazione contestata quale verosimile conseguenza dei fatti conosciuti e tale da escludere la necessità di una prova contraria.
A tale principio non si è attenuto il giudice di pace, che ha eluso qualsiasi valutazione in ordine alla sussistenza della prova presuntiva dedotta dall’opposta ed alla conseguente fondatezza dell’unico motivo di ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di Reggio Emilia per nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Reggio Emilia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2007.


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Venerdì, 25 Gennaio 2008
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