Giurisprudenza di merito Giudice di Pace Civile di Empoli 30 agosto 2007, n. 420
È illegittimo
l’accertamento in automatico della velocità con apparecchiature fisse (nella
specie Traffiphot III SR) qualora l’apposizione dei segnali
stradali che preavvertono il controllo elettronico della velocità, in considerazione
della funzione loro richiesta di informare gli automobilisti, non sia valida
ed efficace per l’irregolarità degli stessi segnali, di dimensioni inidonee a
renderli visibili alla distanza alla quale sono posti.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO Il ricorrente B. V., proponeva opposizione al verbale di
accertamento n. 002463/X/06 elevato dalla Polizia Municipale di Montelupo
Fiorentino, per la violazione di cui all’art. 142 comma 8 c.d.s., e per i
motivi esposti nel proprio ricorso, concludeva per l’accoglimento del medesimo.
Si costituiva il
delegato del Comune di Montelupo Fiorentino, depositando articolata memoria con
allegata documentazione, con la quale concludeva per il rigetto del ricorso. Espletata la
necessaria istruttoria, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in
decisione.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Il tratto di strada ove è installato l’apparecchiatura Traffiphot
III SR, è la tosco-romagnola (Variante) nel Comune di Montelupo Fiorentino.
In tale tratto di
strada, pur non essendo considerato «centro abitato», vi è il limite di 50 km/h
apposto dall’Anas, ed il rilevamento in automatico della velocità dei veicoli
che vi transitano, è stato autorizzato con decreto - prot. 002101396 - della
Prefettura di Firenze del 13 gennaio 2003. Dal verbale, si
rileva che: «è stata data informazione all’utenza tramite adeguata
segnaletica, sia orizzontale che verticale, indicante il controllo elettronico
della velocità in postazione fissa». È accertato che la
«segnaletica orizzontale», è rappresentata da alcune strisce bianche, assai «sbiadite»,
riportate sull’asfalto, poco prima dei sensori, di scarsissimo effetto visivo e
funzionale, definiti «rallentatori ottici». Dalla diretta
conoscenza dei luoghi, sono stati individuati sul predetto tratto di strada
tre cartelli segnaletici. Il segnale posto
all’uscita della curva, per chi proviene da Firenze, oggi è composito, al
momento dell’infrazione, era singolo, essendo stati apposti all’epoca, due
segnali, quello indicante il limite di velocità 50 km/h e quello che
preavvisava il «controllo elettronico della velocità», quest’ultimo aveva le
stesse dimensioni di quello installato nell’altro senso di marcia, e
posizionato appena superata la seconda galleria, ed è il secondo segnale.
Inoltre vi è un terzo segnale, per chi proviene sempre da Firenze con direzione
Empoli, istallato a fine anno 2006,
a pochissima distanza dove è istallato l’apparecchio Traffiphot
III SR. Ai fini di causa,
sarà tenuto ovviamente conto dei segnali stradali esistenti al momento della
violazione, rappresentati in definitiva da due soli cartelli, di identiche
dimensioni (90x60), posti a un centinaio di metri, prima l’istallazione del Traffiphot,
sia in un senso che nell’altro. Per completezza
nella descrizione dei luoghi, si rileva l’illogicità del limite di velocità di 50 km/h posto dall’Anas in
tale tratto di strada, limite che rasenta l’assurdo, trattandosi di un tratto
di strada fuori dal centro abitato, con la peculiarità, per chi procede con
direzione Empoli-Firenze, che quando esce dalla seconda galleria, si è lasciato
completamente alle spalle l’agglomerato di Montelupo Fiorentino, ed il
suddetto tratto, ai lati, si presenta senza edifici e con vegetazione; per chi,
invece, procede con direzione Firenze-Empoli, e percorre la strada statale
T.R. 67 - senza alcun limite di velocità, si «imbatte» nel suddetto limite, sul
naturale proseguimento della medesima (senza edifici ai lati e con vegetazione),
ed il cui cartello segnaletico è posizionato appena all’uscita di una curva
sinistrorsa, ad appena 150-200
metri circa, dove è istallato l’apparecchio Traffiphot
III SR. Descritta e
opportunamente raffigurata, la situazione viabile e segnaletica, esistente nel
predetto tratto di strada, nascono alcune naturali considerazioni e osservazioni,
relativamente alla «informazione» prevista, rectius «dovuta», agli
automobilisti, per i rilevamenti in automatico. La normativa che
prevede e regola l’utilizzo ed il funzionamento delle apparecchiature in
automatico, è disciplinata dalla legge 168/2002, con la successiva circolare
esplicativa del 3 ottobre 2000, del Ministero dell’interno - dipartimento della
pubblica sicurezza, segue il D.L. 27 giugno 2003 n. 151, le due circolari
ministeriali, rispettivamente del 26 gennaio 2005 e del 6 luglio 2005, ed
ovviamente, ma non per ultimo, il codice della strada, con il relativo
regolamento di esecuzione. L’art. 4, primo
comma, della predetta legge 168/2002, dispone e prevede che, per il
funzionamento in automatico, «venga data informazione agli automobilisti». La circolare
ministeriale del 3 ottobre 2002, nel riportare il dettato espresso dalla
norma, (al punto 7 - Informazioni alla utenza-) precisa che: «l’istallazione o
l’utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi di controllo deve essere portata a
conoscenza degli utenti della strada», ed addentrandosi più concretamente
sull’argomento, specifica, che la norma di cui sopra, «utilizzando il termine
"informazione", pur non facendo alcun riferimento alla necessità di
una specifica forma di segnalamento o alla collocazione di un segnale stradale
previsto dal c.d.s., ha inteso stabilire che l’avviso della presenza o
utilizzazione dei dispositivi può essere data con un qualsiasi strumento di
comunicazione disponibile, ed a titolo esemplificativo attraverso pannelli a
messaggio variabile, comunicati, scritti o volantini consegnati all’utente,
annunci radiofonici o da parte dei mass-media ecc.». Sempre di seguito,
nella stessa circolare, rendendosi probabilmente conto, lo stesso Ministero
dell’interno, della «inconsistenza» pratica, che un tale tipo di
«informazione» (volantinaggio, annunci radiofonici ecc.) poteva,
effettivamente, offrire agli automobilisti, prevedeva che: «in mancanza di tali
strumenti di comunicazione, l’informazione può essere fornita anche attraverso
la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, che potranno essere
istallati, in via provvisoria o definitiva ad una adeguata distanza dal luogo
in cui viene utilizzato il dispositivo». Nel frattempo la Corte di cassazione, con una
sentenza del 2006 n. 24526 affermava, togliendo ogni dubbio sull’argomento,
che, l’art. 4 seconda parte comma l, si applicava anche alle strade secondarie
o di scorrimento, e sempre la
Corte di cassazione con una recentissima sentenza del 31
maggio 2007 la n. 12833 sez. I, riconosceva alla predetta norma «carattere
imperativo che non consente all’interprete di disapplicarla», con riferimento
al fatto che «per l’utilizzazione ed istallazione dei dispositivi di
rilevamento elettronico della velocità deve essere data informazione agli
automobilisti». Si veniva così a
stabilire e conseguentemente a concretizzare, la regola di apporre dei segnali
sulle strade, ove si effettuavano i rilevamenti della velocità in automatico,
senza però stabilire le modalità di applicazione dei predetti segnali, e
soprattutto senza stabilire a quali specifiche disposizioni, gli stessi
avrebbero dovuto conformarsi, non veniva indicato il loro formato, le loro
dimensioni, il logo, l’altezza delle lettere, il contenuto dei «messaggi», i
necessari dispositivi di segnalazione luminosa, atteso il loro permanente
funzionamento 24 su 24 e con ogni tempo, ecc., e nonostante che tali
disposizioni, si rendessero estremamente necessarie ed essenziali, in quanto
nelle Tabelle relative alla segnaletica stradale, facenti parte integrante del
Regolamento di esecuzione al codice della strada, non vi era raffigurato (né lo
è tuttora), fra i segnali stradali, il
segnale che preavvisa che «il tratto è soggetto a controllo elettronico della
velocità», e nonostante l’esistenza del dettato di cui all’art. 45 c.d.s.
(uniformità della segnaletica) che al punto 6 specifica: «nel regolamento sono
precisati i segnali, i dispositivi e gli altri mezzi di controllo e di
regolazione del traffico nonché quelli atti all’accertamento e di rilevamento
automatico delle violazioni alle norme di circolazione ... omissis ... previo
accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche funzionali e di
idoneità e di quanto altro necessario». Nonostante l’assenza
di specifiche disposizioni, e disattendendo le esistenti norme generali,
sull’incalzare di società costruttrici di apparecchiature in automatico, e
soprattutto di società create ad hoc per la gestione in appalto o in
locazione delle medesime, con una censurabile divisione di ruoli e di introiti,
che ricordano i contratti di soccida (ove esiste una forza capitale e una forza
lavoro) e di mezzadria (ove il «raccolto» si divide 58% al colono ed il 42% al
padrone) si assisteva ad una apposizione «selvaggia», con segnali disseminati
sulle strade, di diversi formati e con diversi loghi, che preavvisavano «che la
strada era soggetta a controllo elettronico della velocità», ai fini di
«legittimare» l’utilizzo dei rilevamenti in automatico, in particolare le
postazioni fisse. Le dimensioni,
apparivano essere, fra le più svariate, si va dal formato 60x40 quasi un
«francobollo», posto qua e là ai bordi delle strade, al classico 9060 come
quello di cui è causa, altri più
grandi, alcuni aventi come logo il copricapo della Polizia Municipale, altri
quello delle onde elettromagnetiche, con «messaggi» diversi (alcuni che
riportano gli estremi del decreto prefettizio, altri no, ecc.), con una diversa
altezza delle lettere, alcune di piccola altezza, altri di media, altri ancora,
sulle tangenziali più grande, quasi tutti mancanti di dispositivi luminosi,
nonostante che l’utilizzo delle apparecchiature fisse in automatico, avvenga
24 su 24 e con ogni tempo, insomma un vero e proprio caos segnaletico,
a discrezione della locale P.A., senza alcuna uniformità segnaletica,
nonostante la stessa sia specificatamente richiamata dal menzionato art. 45
c.d.s. e nonostante che l’art. 79 (visibilità dei segnali) del regolamento di
esecuzione disponga: «che per alcun segnale deve essere garantito uno spazio
di avvistamento tra il conducente ed il segnale libero da ostacoli per una corretta
visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire
la presenza del segnale identificarne il significato e nel caso attuare il
comportamento richiesto» ... (punto 5) «tutti i segnali devono essere percepiti
e leggibili di notte come di giorno». Accadeva, quindi,
che i segnali stradali apposti, nella stragrande maggioranza dei casi, così
come quelli istallati nel tratto di strada di cui è causa, non assolvevano e
non assolvono oggi, minimamente alla loro specifica funzione - informare gli
automobilisti - (informare dal dizionario Devoto-Oli significa: avvisare,
avvertire, rendere noto), proprio perché, oltre che istallati senza specifiche
distanze dalle apparecchiature fisse, quest’ultime devono appunto essere
preventivamente segnalate, sono scarsamente avvistabili e visibili, per
mancanza di una loro essenziale uniformità, di determinate dimensioni, di un loro
formato, di un logo, di un colore che li contraddistingua (come il verde per i
segnali autostradali), di dispositivi luminosi ecc. ma soprattutto si
presentavano (e si presentano) non leggibili, atteso i caratteri alfabetici
usati, l’altezza delle lettere e la lunghezza del «messaggio», e tenuto conto,
che per le strade «extra urbane secondarie ed urbane di scorrimento», come è
il tratto di strada interessato, la distanza di leggibilità delle iscrizioni,
prevista dal disposto della Tabella II 16 del Regolamento di esecuzione del
c.d.s., non deve essere inferiore a metri 100, mentre nella fattispecie, i
segnali 90x60, quelli apposti in loco dalla P.M. di Montelupo Fiorentino, sono
leggibili, per l’altezza delle lettere, per l’intero messaggio contenuto, ad
una distanza di 30-40 metri,
al massimo a 50 metri
e quindi assolutamente insufficienti ed inidonei oltre che inadeguati alla
funzione cui sono preposti - informare gli automobilisti - e per la quale, è
stato stabilito la loro apposizione, anche ai fini di ridurre la velocità in
quel tratto, che dovrebbe essere lo scopo principale richiesto agli utenti. Ne consegue che
essendo i medesimi segnali stradali irregolari ed illegittimi, e quindi non
valida ed inefficace la loro apposizione, in considerazione della funzione loro
richiesta, la violazione stradale che ne consegue - accertamento in automatico
della velocità con apparecchiature fisse - viene ritenuta illegittima. Preme infine
aggiungere, che per le caratteristiche richieste a tali segnali, è naturale
essere rigorosi, in quanto con l’istallazione fissa degli apparecchi in automatico,
(es. Traffiphot), seppure previo decreto prefettizio (quasi sempre
concesso) si consente alla P.A. di operare, a «ripetizione» nell’accertamento
dei verbali per le violazioni ex art. 142 c.d.s., (è noto, e fa riflettere, lo sconcertante
caso del Comune di Riparbella, che con un solo vigile in organico, ha potuto
elevare, in brevissimo tempo 12.000 verbali di accertamento, di cui ben
3.603!!! in un solo giorno il 29 dicembre 2005, vedi sentenza del 27 giugno
2007 del Giudice di pace di Cecina), ed inoltre si legittima la P.A., con tali apparecchiature
fisse, ad operare, in maniera «permanente», omettendo la contestazione
immediata e senza alcuna necessità di motivare la omessa contestazione, se non
di riportare nel verbale di accertamento, solo gli estremi del decreto prefettizio
che autorizza sul tratto di strada interessato, l’utilizzo di dispositivi in
automatico. In questo modo si
vanifica, in maniera esiziale, il principio della obbligatorietà della
contestazione immediata di cui all’art. 200 c.d.s., nonostante la Corte di cassazione abbia,
più volte, stabilito che: «la contestazione immediata costituisce un elemento
di legittimità strutturale ed essenziale per la correttezza e la legittimità
del procedimento» (una per tutte Corte di cassazione sez. I del 21 marzo 2002
n. 4048). Infine, il
principio della idonea e preventiva informazione agli utenti, attraverso
apposita segnaletica stradale, si rinviene nell’obbligo di civile trasparenza
gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione
stradale non deve essere ispirato tanto dall’intento della sorpresa ingannevole
dell’automobilista indisciplinato in una logica patrimoniale captatoria, in
una sorta di «trappola venatoria», quanto lo scopo di tutela della sicurezza
stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ambientali i derivanti dal
traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione, anche mediante
utilizzo di nuove tecnologie, però in uno spirito, fra P.A. ed automobilisti,
di leale rispetto delle vigenti norme. Per i motivi di cui
sopra si dichiara la illegittimità del verbale di accertamento, illegittimità
che assorbe le altre questioni relative alla violazione di cui si duole il
ricorrente. Nessuna decisione sulle spese. Si dà atto di aver letto il
dispositivo al termine dell’udienza. (Omissis)
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