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Giurisprudenza di merito - Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Installazione - Informazione all’automobilista - Necessità - Irregolarità dei segnali stradali di preavviso - Conseguenze

(G.d.P. di Empoli, 30 agosto 2007, n. 420)

 Giurisprudenza di merito
Giudice di Pace Civile di Empoli
30 agosto 2007, n. 420

È illegittimo l’accertamento in automatico della velocità con apparecchiature fisse (nella specie Traffiphot III SR) qualora l’apposizione dei segnali stradali che preavvertono il controllo elettronico della velocità, in considerazione della funzione loro richiesta di informare gli automobilisti, non sia va­lida ed efficace per l’irregolarità degli stessi segna­li, di dimensioni inidonee a renderli visibili alla di­stanza alla quale sono posti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente B. V., proponeva opposizione al verbale di accertamento n. 002463/X/06 elevato dalla Polizia Municipale di Montelupo Fiorentino, per la violazione di cui all’art. 142 comma 8 c.d.s., e per i motivi esposti nel proprio ricorso, concludeva per l’accoglimento del medesimo.
Si costituiva il delegato del Comune di Montelupo Fiorentino, depositando articolata memoria con alle­gata documentazione, con la quale concludeva per il rigetto del ricorso.
Espletata la necessaria istruttoria, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il tratto di strada ove è installato l’apparecchiatura Traffiphot III SR, è la tosco-romagnola (Variante) nel Comune di Montelupo Fiorentino.
In tale tratto di strada, pur non essendo considerato «centro abitato», vi è il limite di 50 km/h apposto dall’Anas, ed il rilevamento in automatico della velocità dei veicoli che vi transitano, è stato autorizzato con decreto - prot. 002101396 - della Prefettura di Fi­renze del 13 gennaio 2003.
Dal verbale, si rileva che: «è stata data informa­zione all’utenza tramite adeguata segnaletica, sia oriz­zontale che verticale, indicante il controllo elettronico della velocità in postazione fissa».
È accertato che la «segnaletica orizzontale», è rap­presentata da alcune strisce bianche, assai «sbiadite», riportate sull’asfalto, poco prima dei sensori, di scarsissimo effetto visivo e funzionale, definiti «rallenta­tori ottici».
Dalla diretta conoscenza dei luoghi, sono stati in­dividuati sul predetto tratto di strada tre cartelli segna­letici.
Il segnale posto all’uscita della curva, per chi pro­viene da Firenze, oggi è composito, al momento dell’infrazione, era singolo, essendo stati apposti all’epoca, due segnali, quello indicante il limite di ve­locità 50 km/h e quello che preavvisava il «controllo elettronico della velocità», quest’ultimo aveva le stesse dimensioni di quello installato nell’altro senso di marcia, e posizionato appena superata la seconda galleria, ed è il secondo segnale. Inoltre vi è un terzo segnale, per chi proviene sempre da Firenze con dire­zione Empoli, istallato a fine anno 2006, a pochissima distanza dove è istallato l’apparecchio Traffiphot III SR.
Ai fini di causa, sarà tenuto ovviamente conto dei segnali stradali esistenti al momento della violazione, rappresentati in definitiva da due soli cartelli, di iden­tiche dimensioni (90x60), posti a un centinaio di me­tri, prima l’istallazione del Traffiphot, sia in un senso che nell’altro.
Per completezza nella descrizione dei luoghi, si rileva l’illogicità del limite di velocità di 50 km/h posto dall’Anas in tale tratto di strada, limite che ra­senta l’assurdo, trattandosi di un tratto di strada fuori dal centro abitato, con la peculiarità, per chi procede con direzione Empoli-Firenze, che quando esce dalla seconda galleria, si è lasciato completa­mente alle spalle l’agglomerato di Montelupo Fio­rentino, ed il suddetto tratto, ai lati, si presenta senza edifici e con vegetazione; per chi, invece, procede con direzione Firenze-Empoli, e percorre la strada ­statale T.R. 67 - senza alcun limite di velocità, si «imbatte» nel suddetto limite, sul naturale prosegui­mento della medesima (senza edifici ai lati e con ve­getazione), ed il cui cartello segnaletico è posizio­nato appena all’uscita di una curva sinistrorsa, ad appena 150-200 metri circa, dove è istallato l’appa­recchio Traffiphot III SR.
Descritta e opportunamente raffigurata, la situa­zione viabile e segnaletica, esistente nel predetto tratto di strada, nascono alcune naturali considerazioni e os­servazioni, relativamente alla «informazione» previ­sta, rectius «dovuta», agli automobilisti, per i rileva­menti in automatico.
La normativa che prevede e regola l’utilizzo ed il funzionamento delle apparecchiature in automatico, è disciplinata dalla legge 168/2002, con la successiva circolare esplicativa del 3 ottobre 2000, del Ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza, segue il D.L. 27 giugno 2003 n. 151, le due circolari ministeriali, rispettivamente del 26 gennaio 2005 e del 6 luglio 2005, ed ovviamente, ma non per ultimo, il co­dice della strada, con il relativo regolamento di esecu­zione.
L’art. 4, primo comma, della predetta legge 168/2002, dispone e prevede che, per il funzionamento in automatico, «venga data informazione agli automobi­listi».
La circolare ministeriale del 3 ottobre 2002, nel ri­portare il dettato espresso dalla norma, (al punto 7 ­- Informazioni alla utenza-) precisa che: «l’istallazione o l’utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi di controllo deve essere portata a conoscenza degli utenti della strada», ed addentrandosi più concretamente sull’ar­gomento, specifica, che la norma di cui sopra, «utiliz­zando il termine "informazione", pur non facendo al­cun riferimento alla necessità di una specifica forma di segnalamento o alla collocazione di un segnale stra­dale previsto dal c.d.s., ha inteso stabilire che l’avviso della presenza o utilizzazione dei dispositivi può es­sere data con un qualsiasi strumento di comunicazione disponibile, ed a titolo esemplificativo attraverso pan­nelli a messaggio variabile, comunicati, scritti o vo­lantini consegnati all’utente, annunci radiofonici o da parte dei mass-media ecc.».
Sempre di seguito, nella stessa circolare, renden­dosi probabilmente conto, lo stesso Ministero dell’in­terno, della «inconsistenza» pratica, che un tale tipo di «informazione» (volantinaggio, annunci radiofonici ecc.) poteva, effettivamente, offrire agli automobilisti, prevedeva che: «in mancanza di tali strumenti di co­municazione, l’informazione può essere fornita anche attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, che potranno essere istallati, in via prov­visoria o definitiva ad una adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo».
Nel frattempo la Corte di cassazione, con una sen­tenza del 2006 n. 24526 affermava, togliendo ogni dubbio sull’argomento, che, l’art. 4 seconda parte comma l, si applicava anche alle strade secondarie o di scorrimento, e sempre la Corte di cassazione con una recentissima sentenza del 31 maggio 2007 la n. 12833 sez. I, riconosceva alla predetta norma «carat­tere imperativo che non consente all’interprete di di­sapplicarla», con riferimento al fatto che «per l’utiliz­zazione ed istallazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve essere data informa­zione agli automobilisti».
Si veniva così a stabilire e conseguentemente a con­cretizzare, la regola di apporre dei segnali sulle strade, ove si effettuavano i rilevamenti della velocità in au­tomatico, senza però stabilire le modalità di applica­zione dei predetti segnali, e soprattutto senza stabilire a quali specifiche disposizioni, gli stessi avrebbero do­vuto conformarsi, non veniva indicato il loro formato, le loro dimensioni, il logo, l’altezza delle lettere, il contenuto dei «messaggi», i necessari dispositivi di se­gnalazione luminosa, atteso il loro permanente funzio­namento 24 su 24 e con ogni tempo, ecc., e nonostante che tali disposizioni, si rendessero estremamente ne­cessarie ed essenziali, in quanto nelle Tabelle relative alla segnaletica stradale, facenti parte integrante del Regolamento di esecuzione al codice della strada, non vi era raffigurato (né lo è tuttora), fra i segnali stradali, il segnale che preavvisa che «il tratto è soggetto a con­trollo elettronico della velocità», e nonostante l’esi­stenza del dettato di cui all’art. 45 c.d.s. (uniformità della segnaletica) che al punto 6 specifica: «nel rego­lamento sono precisati i segnali, i dispositivi e gli altri mezzi di controllo e di regolazione del traffico nonché quelli atti all’accertamento e di rilevamento automa­tico delle violazioni alle norme di circolazione ... omis­sis ... previo accertamento delle caratteristiche geome­triche, fotometriche funzionali e di idoneità e di quanto altro necessario».
Nonostante l’assenza di specifiche disposizioni, e disattendendo le esistenti norme generali, sull’incal­zare di società costruttrici di apparecchiature in au­tomatico, e soprattutto di società create ad hoc per la gestione in appalto o in locazione delle medesime, con una censurabile divisione di ruoli e di introiti, che ricordano i contratti di soccida (ove esiste una forza capitale e una forza lavoro) e di mezzadria (ove il «raccolto» si divide 58% al colono ed il 42% al pa­drone) si assisteva ad una apposizione «selvaggia», con segnali disseminati sulle strade, di diversi formati e con diversi loghi, che preavvisavano «che la strada era soggetta a controllo elettronico della velocità», ai fini di «legittimare» l’utilizzo dei rilevamenti in au­tomatico, in particolare le postazioni fisse.
Le dimensioni, apparivano essere, fra le più sva­riate, si va dal formato 60x40 quasi un «francobollo», posto qua e là ai bordi delle strade, al classico 9060 come quello di cui è causa, altri più grandi, alcuni aventi come logo il copricapo della Polizia Munici­pale, altri quello delle onde elettromagnetiche, con «messaggi» diversi (alcuni che riportano gli estremi del decreto prefettizio, altri no, ecc.), con una diversa altezza delle lettere, alcune di piccola altezza, altri di media, altri ancora, sulle tangenziali più grande, quasi tutti mancanti di dispositivi luminosi, nono­stante che l’utilizzo delle apparecchiature fisse in au­tomatico, avvenga 24 su 24 e con ogni tempo, in­somma un vero e proprio caos segnaletico, a discrezione della locale P.A., senza alcuna uniformità segnaletica, nonostante la stessa sia specificatamente richiamata dal menzionato art. 45 c.d.s. e nonostante che l’art. 79 (visibilità dei segnali) del regolamento di esecuzione disponga: «che per alcun segnale deve es­sere garantito uno spazio di avvistamento tra il con­ducente ed il segnale libero da ostacoli per una cor­retta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del se­gnale identificarne il significato e nel caso attuare il comportamento richiesto» ... (punto 5) «tutti i segnali devono essere percepiti e leggibili di notte come di giorno».
Accadeva, quindi, che i segnali stradali apposti, nella stragrande maggioranza dei casi, così come quelli istallati nel tratto di strada di cui è causa, non assolvevano e non assolvono oggi, minimamente alla loro specifica funzione - informare gli automobilisti - (informare dal dizionario Devoto-Oli significa: av­visare, avvertire, rendere noto), proprio perché, oltre che istallati senza specifiche distanze dalle apparec­chiature fisse, quest’ultime devono appunto essere preventivamente segnalate, sono scarsamente avvi­stabili e visibili, per mancanza di una loro essenziale uniformità, di determinate dimensioni, di un loro for­mato, di un logo, di un colore che li contraddistingua (come il verde per i segnali autostradali), di disposi­tivi luminosi ecc. ma soprattutto si presentavano (e si presentano) non leggibili, atteso i caratteri alfabetici usati, l’altezza delle lettere e la lunghezza del «mes­saggio», e tenuto conto, che per le strade «extra ur­bane secondarie ed urbane di scorrimento», come è il tratto di strada interessato, la distanza di leggibilità delle iscrizioni, prevista dal disposto della Tabella II 16 del Regolamento di esecuzione del c.d.s., non deve essere inferiore a metri 100, mentre nella fattispecie, i segnali 90x60, quelli apposti in loco dalla P.M. di Montelupo Fiorentino, sono leggibili, per l’altezza delle lettere, per l’intero messaggio contenuto, ad una distanza di 30-40 metri, al massimo a 50 metri e quindi assolutamente insufficienti ed inidonei oltre che inadeguati alla funzione cui sono preposti - in­formare gli automobilisti - e per la quale, è stato sta­bilito la loro apposizione, anche ai fini di ridurre la velocità in quel tratto, che dovrebbe essere lo scopo principale richiesto agli utenti.
Ne consegue che essendo i medesimi segnali stra­dali irregolari ed illegittimi, e quindi non valida ed inefficace la loro apposizione, in considerazione della funzione loro richiesta, la violazione stradale che ne consegue - accertamento in automatico della velocità con apparecchiature fisse - viene ritenuta illegittima.
Preme infine aggiungere, che per le caratteristiche richieste a tali segnali, è naturale essere rigorosi, in quanto con l’istallazione fissa degli apparecchi in au­tomatico, (es. Traffiphot), seppure previo decreto prefettizio (quasi sempre concesso) si consente alla P.A. di operare, a «ripetizione» nell’accertamento dei verbali per le violazioni ex art. 142 c.d.s., noto, e fa riflettere, lo sconcertante caso del Comune di Ri­parbella, che con un solo vigile in organico, ha potuto elevare, in brevissimo tempo 12.000 verbali di accer­tamento, di cui ben 3.603!!! in un solo giorno il 29 dicembre 2005, vedi sentenza del 27 giugno 2007 del Giudice di pace di Cecina), ed inoltre si legittima la P.A., con tali apparecchiature fisse, ad operare, in maniera «permanente», omettendo la contestazione immediata e senza alcuna necessità di motivare la omessa contestazione, se non di riportare nel verbale di accertamento, solo gli estremi del decreto prefet­tizio che autorizza sul tratto di strada interessato, l’utilizzo di dispositivi in automatico.
In questo modo si vanifica, in maniera esiziale, il principio della obbligatorietà della contestazione im­mediata di cui all’art. 200 c.d.s., nonostante la Corte di cassazione abbia, più volte, stabilito che: «la con­testazione immediata costituisce un elemento di le­gittimità strutturale ed essenziale per la correttezza e la legittimità del procedimento» (una per tutte Corte di cassazione sez. I del 21 marzo 2002 n. 4048).
Infine, il principio della idonea e preventiva in­formazione agli utenti, attraverso apposita segnale­tica stradale, si rinviene nell’obbligo di civile traspa­renza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale non deve essere ispirato tanto dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato in una logica patri­moniale captatoria, in una sorta di «trappola venato­ria», quanto lo scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ambientali i derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione, anche mediante utilizzo di nuove tecnologie, però in uno spirito, fra P.A. ed automo­bilisti, di leale rispetto delle vigenti norme.
Per i motivi di cui sopra si dichiara la illegittimità del verbale di accertamento, illegittimità che assorbe le altre questioni relative alla violazione di cui si duole il ricorrente. Nessuna decisione sulle spese. Si dà atto di aver letto il dispositivo al termine dell’udienza. (Omissis)


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Giovedì, 10 Gennaio 2008
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