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Notizie brevi 07/01/2008

Effusioni in auto? Se in auto c’è “Lei” con un “Altro”, bastano a far sospendere l’assegno di mantenimento

Lo ha deciso la Cassazione, bocciando il ricorso della donna


(ASAPS) ROMA, 7 gennaio 2008 – Il marito aveva assunto due investigatori privati e li aveva messi sulle tracce della moglie, a suo dire infedele. I due detective avevano fatto “bingo”, scoprendo il tradimento di “lei” con un altro uomo. Non un auto appartata e corpi abbracciati prima che i vetri si appannassero troppo, ma una semplice “effusione”, sufficiente però a far confermare alla Cassazione la decisione della revoca dell’assegno di mantenimento versato mensilmente dal marito. La donna si era opposta alla decisione già precedentemente presa nel gennaio 2004 dalla Corte d’Appello, ma col pronunciamento della Cassazione le sue speranze di avere il mensile dall’ex marito è ormai svanita. Colpa della sua condotta, giudicata dai giudici di piazza Cavour “…lesiva della sua dignità e dell’onore…”. Ma non è tutto: ora la donna dovrà sostenere anche le spese della separazione. Maria, questo il nome di battesimo della signora veneziana colta in flagrante, si era opposta fermamente quando l’assegno mensile di mantenimento deciso in sede di separazione le era stato negato sulla base di un “…unico episodio di infedeltà coniugale, riscontrata da due investigatori, che l’avevano scorta all’interno di un’autovettura mentre si scambiava effusioni amorose con un uomo…”. Nel corpo della sentenza n. 26.571 della Prima Sezione Civile della Cassazione, però, i fatti sono ricostruiti in maniera ben diversa: l’episodio “…non era sicuramente l’unico…”, tanto che gli investigatori, che avevano pedinato la donna, si erano fatti raggiungere dal marito, in modo che egli stesso potesse sincerarsi della verità e “perché potesse constatare personalmente la condotta della moglie”, e anche se il “congresso carnale” non c’è stato, onore e dignità del marito erano ormai andati a farsi friggere. A niente è servito cercare di addebitare la sua condotta ai torti che a suo dire aveva dovuto subire dal coniuge nel corso della convivenza: “…ove i fatti accertati a carico di un coniuge si traducano nell’aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l’incolumità e l’integrità fisica, morale e sociale dell’’altro coniuge, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest’ultimo…”. Insomma, almeno in questo caso il marito ha vinto la partita con la moglie Maria, che ha dovuto sostenere anche le spese processuali. (ASAPS)

© asaps.it
Lunedì, 07 Gennaio 2008
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