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Massime di giurisprudenza - Obblighi del conducente in caso di incidente -Obbligo di fermarsi - Inottemperanza - Previsione come delitto - Punibilità a titolo di dolo - Danno alle persone - Consapevolezza - Necessità

(Cass. Pen., Sez. IV, 21 dicembre 2006, n. 41962)

Poiché l’art. 189 D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285, prevede quale delitto, e non più, come nel precedente Codice della strada, quale contravvenzione, l’omissione dell’obbligo di fermarsi dopo un incidente stradale con danno alle persone, detta con­dotta può essere punita solo se commessa con dolo; il dolo deve investire non solo l’evento dell’inciden­te, ma anche il danno alle persone, che non costi­tuisce una condizione di punibilità, sostanzialmente imputabile a titolo di responsabilità oggettiva, at­teso che la sostituzione di una fattispecie dolosa ad una colposa sarebbe poco razionale laddove si ri­tenesse che la seconda è punita indipendentemente dalla consapevolezza da parte dell’agente di tutti gli elementi della stessa, e quindi anche delle con­seguenze derivate dall’incidente stesso.


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Sabato, 29 Dicembre 2007
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