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Circolari 28/12/2007

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Art. 1, commi 240 e 241. Chiarimenti sull’applicazione della tassa automobilistica ai veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1

(Circolare n. 3498 del 15 marzo 2007)
Sono pervenuti allo scrivente ulteriori quesiti in ordine all’applicazione delle norme contenute nell’art. 1, commi 240 e 241, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    Il comma 240 della legge finanziaria per il 2007, al fine di evitare il protrarsi di un fenomeno elusivo del pagamento delle tasse automobilistiche, dispone una modifica dei criteri di tassazione per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiori a 12 tonnellate, assimilabili, per caratteristiche tecniche ed allestimento, alle autovetture.
    In particolare, detto comma stabilisce che "All’ articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino codice di carrozzeria F0 (Effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori".
    Al riguardo, va ricordato che l’art. 2 del D.P.R. n. 39 del 1953, nella versione in vigore precedentemente alle disposizioni in commento, al fine di favorire il trasporto di merci e, in generale, l’utilizzo dei mezzi per lavoro, prevedeva una tassazione decisamente favorevole per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate, per i quali la base di commisurazione del tributo era in ogni caso la portata e non la potenza dell’autoveicolo.
    L’intervento legislativo effettuato con il comma 240 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, trae origine dalla considerazione che molte autovetture sono state immatricolate come autocarri, pur in presenza di caratteristiche tecniche più simili a quelle delle autovetture stesse, quali, ad esempio, la dotazione di 4 o più posti a sedere ed una limitata capacità di carico. Ciò ha consentito l’assoggettamento di dette autovetture al regime di tassazione di favore sopra descritto, con conseguente perdita di gettito per l’ente impositore.
    Per ovviare a tale fenomeno, la norma contenuta nel citato comma 240 stabilisce che, per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come autocarro ma dotati delle caratteristiche sostanzialmente proprie delle autovetture, la tassazione deve avvenire in base alla potenza e non più con riferimento alla portata dell’autoveicolo.
    Naturalmente sono ricompresi nella fattispecie in esame anche i veicoli che immatricolati come M1, vengono trasformati in N1 a seguito di variazioni delle caratteristiche tecniche.
    I criteri stabiliti dal comma 240 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 per individuare le vetture che, immatricolate come autocarri, non possono più fruire del regime fiscale agevolato previsto per questo tipo di veicoli sono:
        1) Il codice di carrozzeria del veicolo, che deve essere "F0", visibile nella carta di circolazione alla voce "J.2";
        2) Il numero di posti, che deve essere almeno pari a quattro;
        3) Il rapporto tra la potenza del motore, espressa in Kw, e la portata del veicolo, espressa in tonnellate, che deve essere uguale o superiore a 180. Pertanto:

        J = Pt / P = Kw / T maggiore o uguale a 180

ove "Pt" indica la potenza del motore espressa in Kw; "P" indica la portata espressa in tonnellate. Si ricorda che sulla carta di circolazione la portata è espressa in chilogrammi.
    Ove, invece, nella carta di circolazione manchi il dato della portata, questa potrà essere calcolata sottraendo dalla massa complessiva del veicolo la sua massa a vuoto.
    Il calcolo per ottenere il rapporto previsto dalla norma dovrà essere pertanto effettuato seguendo la seguente formula riportata nel provvedimento prot. num. 2006/184192 del 06/12/2006 della Agenzia delle entrate,

        J = Pt / P = Kw / (Mc - T) maggiore o uguale a 180

ove "Pt" indica la potenza del motore espressa in Kw; "P" indica la portata, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva "Mc" e la tara "T", espressa in tonnellate.
    Gli autocarri che posseggono tutti e tre i suddetti requisiti sono fiscalmente equiparati alle autovetture e, pertanto, devono scontare la tassazione in base alla potenza e non più in base alla portata dell’autoveicolo.
    Un’altra questione connessa al cambio del regime di tassazione per i veicoli in parola è, poi, quella inerente i nuovi termini di scadenza dei pagamenti del tributo dovuto in base alla disciplina introdotta dalla legge finanziaria in esame.
    Al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e), del decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462, per gli autocarri è consentito effettuare il versamento della tassa automobilistica oltre che per l’intero anno, anche per quadrimestri.
    A seguito delle modificazioni apportate dall’art. 1, comma 240 della legge n. 296 del 2006, per i veicoli di categoria N1, fiscalmente assimilati alle autovetture, la disciplina dei termini di pagamento applicabile non è più quella prevista per gli autocarri, ma è quella stabilita per le autovetture, con la conseguenza che il pagamento è dovuto esclusivamente in ragione d’anno, così come disposto dall’art. 1, comma 1, lett. a) e b), del citato decreto ministeriale n. 462 del 1998.
    Pertanto, al fine di adeguare i termini di pagamento dei veicoli di categoria N1, per i quali la base imponibile è divenuta la potenza, è necessario che, alla scadenza del periodo coperto dall’ultimo pagamento effettuato con le regole proprie per gli autocarri, il soggetto obbligato effettui un versamento della tassa quantificata in tanti dodicesimi dell’importo annuo tali da collegare la menzionata scadenza alla prima scadenza utile di pagamento fissata per le autovetture. Questo meccanismo consente di incardinare la tassazione del veicolo nei termini ordinari di pagamento previsti dalla legge per le autovetture.
    Si ricorda che le scadenze di pagamento sono fissate, dall’art. 2 del citato decreto n. 462 del 1998, al mese di aprile, agosto o dicembre, per le autovetture con potenza superiore a 35 Kw o 47 CV, ed al mese di gennaio o luglio per le autovetture fino a 35 Kw o 47 CV.
    Pertanto, il proprietario di un veicolo N1 che abbia, ad esempio, potenza superiore a 35 Kw, per mettersi in regola dovrà versare il tributo calcolando l’importo in dodicesimi della tassa annua, per un numero di mesi - da un minimo di 9 ad un massimo di 12 - che va dal mese di scadenza del precedente pagamento (effettuato in base alla periodicità prevista per gli autocarri) fino alla prima delle scadenze di aprile, agosto o dicembre, a decorrere dalla quale il veicolo sarà incardinato correttamente nell’ambito del sistema di pagamento delle tasse automobilistiche per le autovetture.
    Quanto sopra esposto è valido per tutte le Regioni, ad eccezione del Piemonte e della Lombardia che hanno introdotto un sistema di scadenze del pagamento della tassa automobilistica basato sul mese di immatricolazione. Pertanto, in queste regioni il transito nel nuovo sistema tariffario per i veicoli in argomento sarà possibile mediante il versamento di tanti dodicesimi della tassa automobilistica che coprano il lasso temporale che va dal periodo coperto dall’ultimo pagamento effettuato fino al mese di immatricolazione, indicato sulla carta di circolazione, a decorrere dal quale il tributo sarà dovuto in ragione d’anno.
    Un’ulteriore richiesta di chiarimenti attiene alla decorrenza degli effetti della norma antielusiva in discorso, in considerazione del fatto che il comma 55 dell’art. 2 del d. l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, conteneva una norma di analoga portata prevedendo però, come unici requisiti, che i veicoli in esame avessero "quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700".
    Al riguardo occorre innanzitutto precisare che il comma 241 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, abroga la disposizione di cui al citato comma 55 e fissa contestualmente la decorrenza degli effetti del comma 240 in esame alla data del 3 ottobre 2006.
Conseguentemente, i soggetti in possesso dei veicoli individuati dal comma 240 dell’art. 1 della legge n. 286 del 2006, che abbiano provveduto agli adempimenti inerenti la tassa automobilistica applicando il precedente sistema di tassazione basato sulla portata dell’autoveicolo, nonché coloro che abbiano usufruito della modalità di pagamento quadrimestrale, in quanto non rientranti nella fattispecie prevista nel citato art. 2, comma 55, del d.l. n. 262 del 2006 ma in quella configurata dal citato comma 240, devono integrare il pagamento effettuato sino alla successiva scadenza, senza corresponsione di sanzioni, in virtù del principio posto dall’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, in base al quale non sono dovute le sanzioni nel caso in cui la violazione sia dovuta ad obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria. E’ opportuno precisare che i suddetti soggetti devono eseguire il versamento della tassa automobilistica esclusivamente presso gli sportelli dell’Automobil Club d’Italia (ACI) e presso le Agenzia di pratiche auto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, non potendo rientrare questa particolare tipologia di versamento nelle procedure informatiche attualmente utilizzate dagli altri soggetti autorizzati alla riscossione.
    Si chiede, infine, se i veicoli di cui al comma 240 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 debbano scontare anche la tassa dovuta in relazione alla massa rimorchiabile - introdotta dall’art. 6, comma 22, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in sostituzione della tassa sui rimorchi - commisurata alla massa rimorchiabile del veicolo qualora questo sia idoneo al traino.
    A tal proposito si precisa che la suddetta tassa integrativa di cui alla lettera dell’art. 2, comma 1, lettera d-ter), del citato Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche deve essere scontata, unitamente all’ordinaria tassa automobilistica calcolata in base alla portata dell’autoveicolo, dagli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, di cui al citato art. 2, comma 1, lettera d).
    Pertanto, l’assimilazione operata dal menzionato comma 240 ai veicoli adibiti al trasporto di persone dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino le caratteristiche specificate dalla norma, porta ad escludere detti autoveicoli dal campo di applicazione della tariffa integrativa sopra descritta.

                                                                IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
                                                                            Carlo Vaccari


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Venerdì, 28 Dicembre 2007
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