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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 27 Dicembre 2004

Norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi. (GU n. 44 del 23-2-2005)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 Dicembre 2004
Norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi.
(GU n. 44 del 23-2-2005)

DECRETO 27 Dicembre 2004
Norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi edei loro rimorchi.



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l’art. 72, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l’art. 72, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285;
Visto l’art. 1, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214;
Visto l’art. 5, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2004, n. 47;
Visto l’art. 7, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266;
Visto il regolamento ECE/ONU n. 104 le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev.2 Add.103;
Visto il supplemento 1 alla serie 00 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 104 le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev.2 Add.103/Amend.1;
Visto il supplemento 2 alla serie 00 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 104 le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev.2 Add. 103/Amend.2;


Considerato che il regolamento ECE/ONU n. 104 e’ uno deiregolamenti ai quali la Comunita’ europea ha aderito con decisionedel Consiglio n. 97/836/CE del 27 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee n. L 346 del 17 dicembre1997;

Espletata la procedura d’informazione in materia di norme eregolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n.317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.
Veicoli soggetti all’obbligo dell’installazione degli evidenziatori retroriflettenti


1.
Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categorie, internazionali N2 e N3), devono essere segnalati lateralmente e posteriormente con evidenziatori retroriflettenti continui.

2. I rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel territorio nazionale, la cui massa complessiva apieno carico supera 3,5 t (categorie internazionali O3 e O4), devono essere segnalati lateralmente e posteriormente con evidenziatori retro riflettenti continui.

3.
Le prescrizioni del presente decreto si applicano altresi’ aiveicoli indicati ai commi 1 e 2, di massa complessiva a pieno caricosuperiore a 3,5 t, classificati per uso speciale o per trasportispecifici

Art. 2.
Caratteristiche tecniche degli evidenziatori retroriflettenti

1. Gli evidenziatori retroriflettenti impiegati per la segnalazionedei veicoli di cui all’art. 1, devono essere di tipo omologato conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento ECE/ONU n. 104, riportate nell’allegato B al presente decreto.

2.
La conformita’ degli evidenziatori retroriflettenti e’ attestata dalla presenza del marchio internazionale di omologazione riprodotto nell’allegato 3 al regolamento ECE/ONU n. 104.

3.
In deroga alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, possono essere accettati evidenziatori retroriflettenti, provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea, nonche’ dai Paesi sottoscrittori dell’Accordo sullo spazio economico europeo, firmato ad Oporto il2 maggio 1992, il cui livello di sicurezza e’ equivalente a quelloassicurato dal regolamento ECE/ONU n. 104.

Art. 3.
Modalita’ di applicazione degli evidenziatori sui veicoli 1.

Le modalita’ di applicazione sui veicoli e le caratteristiche colorimetriche degli evidenziatori sono riportate nell’allegato A alpresente decreto.

Art. 4.
Revisioni1.

I veicoli di cui all’art. 1 privi di evidenziatoriretroriflettenti, ovvero muniti di evidenziatori non conformi alle caratteristiche del presente decreto o che presentano danneggiamenti quali lacerazioni o scolorimenti, saranno esclusi dalla circolazionesino al ripristino delle condizioni previste dal presente decreto.2.

La verifica di cui al comma 1 e’ effettuata in occasione dellarevisione periodica, disposta ai sensi dell’art. 80 del nuovo codicedella strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, oppure in occasione dei controlli previsti dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, diattuazione della direttiva 2000/30/CE, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 77 del 2 aprile 2001.

Art. 5.
A l l e g a t i

1. Gli allegati al presente decreto ne costituiscono parteintegrante.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2004
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto delterritorio, registro n. 1, foglio n. 230



ALLEGATO A (riferimento alla Gazzetta Ufficiale n.44 del 23-2-2005)
l2005 
Vedere allegato da pag. 23 a pag. 25
ALLEGATO B (riferimento alla Gazzetta Ufficiale n.44 del 23-2-2005)
l
Vedere allegato da pag. 26 a pag. 46


 

Venerdì, 25 Febbraio 2005
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