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Corte di Cassazione 19/12/2007

Giurisprudenza di legittimità - Competenza civile - Competenza per materia - Rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcoolemico - Individuazione della competenza – Criteri

Cass.Pen., Sez.IV, n. 02638 del 25.01.2007

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE

Sez. IV, 25 gennaio 2007, n. 2638

In tema di violazioni al codice della strada, la competenza per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcoolemico nel sangue va stabilita - come per il reato di guida in stato di ebbrezza - con riferimento al momento in cui è emesso il decreto di citazione a giudizio, stan­te il rinvio quoad poenam che il D.L. n. 151 del 2003 per la contravvenzione in oggetto fa alla san­zione prevista per la guida in stato di ebbrezza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13 dicembre 2004 il Giudice di pace di Pisa dichiarava M. M. colpevole del reato di cui all’art. 186 comma 2 D.P.R. 285/1992 e di quello previsto dal comma 6 del medesimo testo normativo e, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, lo con­dannava alla pena di euro 1.000,00 di ammenda.
Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore ge­nerale della Repubblica presso la Corte di appello di
Firenze deducendo che, a norma dell’art. 5 del D.L. 27 giugno 2001 (rectius: 2003) n. 151, il quale aveva rein­trodotto per il reato di cui all’art. 186 D.P.R. 309/1990 la pena dell’arresto e dell’ammenda, la competenza per materia in ordine alle contravvenzioni dette appar­teneva al tribunale e non al giudice di pace.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato. Come correttamente rilevato dal P.G. impugnante, l’art. 5 del decreto legge 27 giugno 2003 n. 151 ha ap­portato modificazioni all’art. 186 comma 2 D.L.vo 285/1992, reintroducendo per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza la pena dell’arresto e dell’ammenda e, così, abolendo quanto previsto in or­dine al trattamento sanzionatorio dell’art. 52 comma 2 lett. c) del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274.
Il D.L. citato ha pure stabilito al comma 7 che, «in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3,4 o 5, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2». La legge n. 214 dell’agosto 2003, entrata in vigore il 13 agosto 2003, nel convertire il detto decreto legge, ha, a sua volta, modificato l’art. 5 di quest’ultimo testo normativo nel senso che ha inserito al comma 2, dopo il primo periodo, le parole «per l’irrogazione della pena è competente il tribunale». È così venuta meno la competenza del giudice di pace cui era stata attribuita dall’art. 4, comma 2, lett. q), del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274. Nel caso di specie, i reati ascritti al M. sono stati commessi il 7 luglio 2002, quando non era ancora stata emanata la nuova disposizione sulla competenza e sono stati giudicati con sentenza del 13 dicembre 2004, nella vigenza della legge n. 214 del l° agosto 2003.
Non avendo il legislatore previsto alcuna norma transitoria volta a stabilire se la competenza a giudi­care in ordine alle violazioni dell’articolo 186 del D.L.vo 1992/285 commesse in data anteriore a quella dell’entrata in vigore della nuova normativa spetti al giudice di pace ovvero al tribunale, si è creato sul punto un contrasto giurisprudenziale che ha determi­nato l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di cas­sazione. Queste con la sentenza n. 3821/06 del 17-31 gennaio 2006 hanno affermato il principio che in sif­fatte ipotesi la competenza per materia per il reato di guida in stato di ebbrezza va determinata con riferi­mento al momento in cui è emesso il decreto di cita­zione a giudizio. Il principio non può non valere anche per la contravvenzione di rifiuto dell’accertamento del tasso alcoolemico, stante il rinvio compiuto alla stessa pena di cui al comma 2 dell’art. 196 per la irrogazione della quale è stata fissata la competenza del tribunale.
Nel caso in esame risulta che, l’atto di citazione a giudizio innanzi al giudice di pace è stato notificato al Maffei il 23 gennaio 2004, a seguito di autorizzazione del P.M. del 14 gennaio 2004, quindi in data succes­siva all’entrata in vigore delle nuove disposizioni re­lative alla diversa competenza dell’organo giudicante.
Appartenendo la competenza al tribunale, deve es­sere affermata l’incompetenza a conoscere dei reati del giudice di pace che ha emesso la pronuncia nei con­fronti del M..
Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sen­tenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa per il prosieguo di legge.

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Mercoledì, 19 Dicembre 2007
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