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Articoli 06/12/2007

Sulla questione dei lavavetri

Foto dalla rete

I lavavetri sono stati uno dei temi caldi dell’estate. La nota ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze ha infatti sollevato un vespaio di commenti disparati, molti di (ovvia) matrice politica e ideologica. Non si deve tuttavia perdere di vista il nodo primario della questione, ossia quello tecnico-giuridico, concernente la legittimità di questo provvedimento, del quale cercheremo qui di occuparci in via del tutto neutra. L’ordinanza in questione, emessa il 25.8.2007 e immediatamente esecutiva, avente ad oggetto il “divieto di esercizio del mestiere girovago di lavavetri”, muove innanzi tutto dalla considerazione, in punto di fatto, dello stato di degrado indotto, sulle strade cittadine, dalla presenza di persone, che esercitano il mestiere girovago di cosiddetto “lavavetri”, le quali causano gravi pericoli intralciando la circolazione dei veicoli e dei pedoni, bloccando le auto, costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa dell’occupazione abusiva con secchi, attrezzi, ombrelloni, e in genere procurando disagi e ponendo a repentaglio l’incolumità personale. Inoltre, si legge sempre nella motivazione, durante l’esercizio dell’attività di lavavetri, si sarebbero verificati molteplici episodi di molestie, soprattutto agli incroci con semaforo, con conseguente pericolo di conflitto sociale per i numerosi alterchi che ne sono conseguiti, in particolare nei confronti di donne sole. Secchi e contenitori, ed i relativi versamenti, peraltro, pongono a rischio anche l’igiene delle strade. In punto di diritto, l’ordinanza, citando il Regolamento di Polizia Municipale Del. Pod. 28/9/1932 e successive modifiche e integrazioni, per il quale erano assoggettati ad autorizzazione dell’Amministrazione comunale tutti i mestieri girovaghi, rileva che il mestiere di lavavetri viene svolto abusivamente, non essendo mai state rilasciate autorizzazioni. Ciò, a prescindere dalla situazione di grave pericolo per la cittadinanza e per la sicurezza, e per l’ordinato svolgimento della circolazione stradale e l’igiene pubblica, già descritto. Sussisterebbero quindi anche i presupposti per l’adozione di un provvedimento contingibile e urgente che inibisca il mestiere di lavavetri. L’ordinanza ha quindi disposto il divieto, fino al 30 ottobre 2007, dell’esercizio del mestiere girovago di “lavavetri” su tutto il territorio comunale, facendo nel contempo presente che la violazione di tale disposizione è punita ai sensi dell’art. 650 cp e con il sequestro delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività e della merce. Sono quindi due le ragioni, sul piano giuridico, del divieto imposto. Il fatto che si tratta di un mestiere girovago non autorizzato, e la situazione di grave pericolo e degrado che si è venuta a creare. Per quanto concerne il primo presupposto, si deve innanzitutto rilevare che l’attività di lavavetri non è mai stata espressamente contemplata dalla normativa concernente i mestieri girovaghi, in particolare dagli artt. 121 (i cui primi due commi sono stati tuttavia abrogati) e seguenti del TULPS (ma ciò si può agevolmente spiegare col fatto che, all’epoca dell’emanazione di tale testo unico, sicuramente l’attività di lavavetri non esisteva). Tuttavia, essa vi poteva essere ricompressa per analogia. L’art. 121, infatti, enumerava a titolo anche esemplificativo varie attività: venditore ambulante, cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi. In forza di questa chiusura finale, quindi, l’attività di lavavetri poteva essere ritenuta un’attività analoga, ad esempio, a quella del lustrascarpe, e quindi essere associata al genus dei mestieri girovaghi. L’art. 121, primo comma, subordinava l’esercizio di tutti questi mestieri girovaghi all’iscrizione a un registro apposito tenuto presso l’autorità di pubblica sicurezza. I primi due commi dell’art. 121, tuttavia, come detto, sono stati abrogati dall’art. 6, comma primo, lettera b), del DPR 28.5.2001, n. 311, con la conseguenza che ora tali mestieri non sono più autorizzabili con l’iscrizione al registro di polizia. Il primo presupposto dell’ordinanza dovrebbe pertanto essere errato, in quanto, trattandosi di un attività che comunque non rientra in un suo potere autorizzatorio, su di essa il Sindaco non ha competenza. D’altronde, la Corte di Cassazione già si era pronunciata sui poteri del Sindaco in ordine all’attività di lavavetri, affermando, con la sentenza 5.11.2002 n. 37112, che “non integra il reato di cui all’art. 650 cod. pen. (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) l’inottemperanza all’ordinanza sindacale di interdizione allo svolgimento dell’attività di lavavetri, in quanto, non essendo quest’ultima soggetta ad autorizzazione, il sindaco è sprovvisto del potere di emettere provvedimenti al riguardo, rientranti nelle esclusive attribuzioni del questore, a norma dell’art. 17-ter, comma 1, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)”. L’art. 17 ter TULPS, infatti, prevede che, ove si accerti una condotta per la quale non è prevista un’autorizzazione, la denuncia va inoltrata al questore, il quale è competente ad emettere il relativo provvedimento interdittivo (così, ancora, ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata). Il fatto che sia prevista la denuncia al questore fa peraltro capire, in via logica, che si tratta di una attività comunque non ammessa (altrimenti non avrebbe senso l’obbligo di una denuncia all’autorità di pubblica sicurezza). Ciò, ovviamente, a prescindere dalla contestabilità della violazione amministrativa di cui all’art. 669 cp (esercizio abusivo di mestieri girovaghi, illecito depenalizzato dalla legge 689/1981).

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Per quanto concerne invece il diverso profilo dei presupposti legittimanti l’emissione di un’ordinanza contingibile urgente ai sensi dell’art. 54 c. 2 D. L.vo 267/2000 (per il quale il sindaco può emettere tali provvedimenti in caso di gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini), l’ordinanza del Sindaco di Firenze presta il fianco ad ulteriori dubbi. Occorre infatti richiamare un principio generale più volte affermato dalla Suprema Corte, per la quale “l’inosservanza di ordinanze sindacali integra la contravvenzione di cui all’art. 650 cod.pen. solo ove si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre resta estranea alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice l’inottemperanza a ordinanze sindacali” (così, da ultimo Cass. 24.2.2007, n. 7893; idem, in precedenza, Cass. 10.3.2004, n. 11367, la quale, al riguardo, aveva anche specificato che l’applicazione della suddetta norma incriminatrice resta esclusa anche quando “la condotta è direttamente repressa con sanzione amministrativa”). Si deve a questo punto rilevare che l’ordinanza del Sindaco di Firenze, nella sostanza, si è limitata a vietare l’esercizio dell’attività di lavavetri quale mestiere girovago. Tale divieto, però, è già posto in via generale dall’art. art. 669 cp, e la sua violazione è punita con sanzione amministrativa. Non ricorrerebbero quindi i presupposti legittimanti, in via generale, l’emissione dell’ordinanza contingibile urgente adottata dal Sindaco di Firenze, in quanto essa verte in una situazione già prefigurata da una specifica ipotesi normativa e direttamente repressa con sanzione amministrativa. A meno che non si voglia ritenere prevalente, nella ratio dell’ordinanza, l’aspetto, eccezionale, connesso a una massificazione ingovernabile del fenomeno attraverso gli strumenti repressivi ordinari. Pare tuttavia forzato sostenere ciò, anche perché significherebbe attribuire a un’autorità amministrativa (il Sindaco) un potere di ricognizione formale dell’inadeguatezza degli strumenti repressivi approntati dall’ordinamento, potere riconoscibile solo in capo all’autorità legislativa.

*Gip presso il Tribunale di Forlì

Da Il Centauro n.116


© asaps.it

di Michele Leoni*

Giovedì, 06 Dicembre 2007
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