Giurisprudenza di legittimità In tema di sanzioni amministrative comminate per violazioni del codice stradale, l’art. 148, undicesimo comma, del codice della strada, punisce il sorpasso dei veicoli fermi o in lento movimento, ogni qual volta esso comporti l’invasione della carreggiata destinata al senso opposto di marcia, sia nell’ipotesi che i veicoli oggetto del sorpasso si trovino in prossimità di un passaggio a livello, ai semafori, sia che essi siano costretti alla sosta o ad una marcia lenta per altre cause di congestione della circolazione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso depositato il 19 settembre 2002, S. L. proponeva opposizione avverso l’ordinanza del Prefetto di Cagliari in data 11 luglio 2002, con cui le era stata inflitta la sanzione amministrativa di 130 euro, per violazione dell’art. 148, comma 11, codice della strada, avendo superato una colonna di vetture ferme ad un semaforo, come da verbale d’accertamento della polizia municipale di Cagliari, redatto successivamente all’accaduto. Il Prefetto di Cagliari non si costituiva, né produceva la documentazione richiesta. Con sentenza del 7 marzo 2003, il Giudice di pace di Cagliari rigettava l’opposizione e compensava le spese di lite. Rilevava, infatti, l’infondatezza dei motivi svolti a sostegno dell’opposizione: a) del primo, sulla pretesa inapplicabilità dell’art. 148, comma 11, C.S., ritenendo che tale norma fosse espressiva di due ipotesi di divieto di superamento di veicoli fermi o in lento movimento, quello relativo ai passaggi a livello ed ai semafori e quello relativo ad altre cause di congestione della circolazione, limitatamente al quale operava la invasione della carreggiata destinata al senso opposto di marcia; b) del secondo, sulla pretesa illegittimità della notifica del verbale d’accertamento della violazione in data 6 febbraio 2002, ritenendo impossibilitata la contestazione immediata dell’infrazione e, quindi, effettuata la notificazione del verbale nel termine previsto allo scopo; c) del terzo, sul superamento del minimo edittale, ritenendo che si versasse in ipotesi di provvedimento prefettizio, con conseguente possibilità d’irrogazione della sanzione oltre quel minimo. Per la cassazione di tale sentenza, S. L. ha proposto ricorso in forza di quattro motivi. L’Ufficio territoriale del Governo (già Prefettura) di Cagliari non ha svolto difese.
Il motivo non ha pregio. Sostenere, infatti, come la ricorrente sostiene, che il giudice di pace sia incorso in violazione o falsa applicazione degli artt. 200 e 20 l, codice della strada, ed in vizi di motivazione sul punto, per aver ritenuto che la notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione potesse essere effettuata nel termine previsto allo scopo, in luogo della prima occasione utile, dopo l’accaduto, è assunto palesemente infondato, posto che quel giudice ha motivato sul punto e che gli articoli innanzi indicati non prevedono ipotesi diverse dalla contestazione immediata della violazione, al momento del fatto, e della notificazione del verbale d’accertamento della violazione, entro un termine determinato, quando la contestazione immediata non è stata possibile. Il terzo motivo, dunque, non può essere accolto. A dover essere accolto, invece, è il primo motivo, col quale la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 148, comma II, codice della strada, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Ed invero, la decisione resa dal giudice di pace, in parte qua, come innanzi riassunta, in narrativa, sub a), non è conforme alla norma indicata, che, diversamente da quanto mostra di ritenere quel giudice, non raffigura diverse ipotesi di superamento, l’una dei veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello ed ai semafori, assolutamente vietata, e l’altra dei veicoli fermi o in lento movimento per altre cause di congestione della circolazione, relativamente vietata, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte nella carreggiata destinata al senso opposto di marcia. La lettera della disposizione dell’art. 148, comma II, codice della strada, D.L. vo n. 285 del 1992, infatti, criterio fondamentale - questo - d’interpretazione della legge, prevede che l’invasione della parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia è elemento costitutivo dell’illecito superamento di veicoli fermi o in lento movimento sia ai passaggi a livello sia ai semafori sia per altre cause di congestione della circolazione. Questo, appunto, è il tenore letterale della disposizione che, accanto al divieto di sorpassare un veicolo che superi altro veicolo, proibisce il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello; ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia, con ciò raffigurando - per sua stessa formulazione e per l’uso della congiunzione in senso inclusivo - un’unica condotta vietata di superamento di veicoli fermi o in lento movimento, senza che a tal fine - secondo principio di coerenza logica - assumano rilievo le cause obiettive (passaggi a livello, semafori o altre cause), che determinano il fermo o il lento movimento dei veicoli superati. All’accoglimento del primo motivo consegue la cassazione degli altri motivi di ricorso, del secondo e del quarto, che pongono questioni dipendenti su pretesi vizi di motivazione in ordine alla interpretazione data dell’art. 148, comma 11, codice della strada, e sulla misura della sanzione pecuniaria inflitta. Il giudice di rinvio provvederà a nuovo esame del merito, facendo applicazione del principio innanzi enunciato, ed avrà anche cura di regolare le spese del giudizio di cassazione. | |
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