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"Decreto flussi 2007 dei lavoratori extracomunitari non stagionali"

Presentazione

È stato approvato il 30 ottobre scorso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2007. Per l’entrata in vigore bisogna attendere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per la procedura è stata prevista una nuova modalità di inoltro delle domande e un nuovo modello di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello unico per l’immigrazione, che consentirà al singolo datore di lavoro di compilare la domanda dal proprio computer e di inviarla on-line allo Sportello unico competente.
Le domande in formato digitale dovranno essere inoltrate telematicamente nei termini indicati dal decreto e seguendo criteri di scaglionamento che prevedono l’invio:

  • a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione nella GU - per le domande relative ai lavoratori delle nazioni che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria;
  • a partire dal 18° giorno successivo alla pubblicazione nella GU - per le domande relative ai lavoratori domestici e di assistenza alla persona;
  • a partire dal 21° giorno successivo alla pubblicazione nella GU - per le domande relative a tutti i restanti lavori.

Il Decreto prevede l’ammissione nel 2007 - per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo - di 170.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Questa la ripartizione degli ingressi:
47.100 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria: a) 4.500 cittadini albanesi; b) 1.000 cittadini algerini; c) 3.000 cittadini del Bangladesh; d) 8.000 cittadini egiziani; e) 5.000 cittadini filippini; f) 1.000 cittadini ghanesi; g) 4.500 cittadini marocchini; h) 6.500 cittadini moldavi; i) 1.500 cittadini nigeriani; l) 1.000 cittadini pakistani; m) 1.000 cittadini senegalesi; n) 100 cittadini somali; o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka; p) 4.000 cittadini tunisini; q) 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all’Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
Nell’ambito della quota prevista sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero provenienti dai Paesi non elencati nel precedente paragrafo, fino ad un massimo di 110.900 unità così ripartite:

65.000 per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona; b) 14.200 per il settore edile; c) 1.000 per dirigenti o personale altamente qualificato; d) 500 per conducenti muniti di patente europea, per il settore dell’autotrasporto e della movimentazione di merci; e) 200 per il settore della pesca marittima; f) 30.000 per i restanti settori produttivi.
Nell’ambito della quota è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di 3.000 permessi di soggiorno per studio; 2.500 per tirocinio; 1.500 per lavoro stagionale.
Sono riservati 1.500 ingressi a cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di esaurimento, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi del citato articolo 23 e dell’articolo 34 del Dpr 31 agosto 1999, n. 394.
Sempre nell’ambito della quota è consentito l’ingresso di 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti categorie: ricercatori; imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati. Sono ammesse le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo fino ad un massimo di 1.500 unità.
Per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo sono ammessi, fino a 500 unità, lavoratori di origine italiana (per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza), residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela.

Leggi il testo integrale del decreto

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri

© asaps.it
Mercoledì, 21 Novembre 2007
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