È
stato approvato il 30 ottobre scorso il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
concernente la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori
extracomunitari non stagionali
nel territorio dello Stato per l’anno 2007. Per l’entrata in vigore bisogna attendere la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Per
la procedura è stata prevista una nuova modalità
di inoltro delle domande e un nuovo modello di gestione dei
procedimenti di competenza dello Sportello unico per l’immigrazione, che
consentirà al singolo datore di lavoro di compilare la domanda dal proprio
computer e di inviarla on-line allo Sportello unico competente. Le
domande in formato digitale dovranno essere inoltrate telematicamente nei
termini indicati dal decreto e seguendo criteri di scaglionamento che prevedono
l’invio:
- a partire dal 15° giorno
successivo alla pubblicazione nella GU - per le domande relative ai
lavoratori delle nazioni che hanno sottoscritto specifici accordi di
cooperazione in materia migratoria;
- a partire dal 18° giorno
successivo alla pubblicazione nella GU - per le domande relative ai
lavoratori domestici e di assistenza alla persona;
- a partire dal 21° giorno
successivo alla pubblicazione nella GU - per le domande relative a tutti i
restanti lavori.
Il
Decreto prevede l’ammissione nel 2007 - per motivi di lavoro subordinato non
stagionale e di lavoro autonomo - di 170.000
cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, da ripartire tra le
regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali.
Questa
la ripartizione degli ingressi: 47.100
cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici
accordi di cooperazione in materia migratoria: a) 4.500 cittadini albanesi; b) 1.000 cittadini algerini; c) 3.000 cittadini del Bangladesh; d) 8.000 cittadini egiziani; e) 5.000 cittadini filippini; f) 1.000 cittadini ghanesi; g) 4.500 cittadini marocchini; h) 6.500 cittadini moldavi; i) 1.500 cittadini nigeriani; l) 1.000 cittadini pakistani; m) 1.000 cittadini senegalesi; n) 100 cittadini somali; o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka; p)
4.000 cittadini
tunisini; q) 2.500 cittadini
di altri Paesi non appartenenti all’Unione europea che concludano accordi
finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di
riammissione. Nell’ambito
della quota prevista sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato
non stagionale, cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero
provenienti dai Paesi non elencati
nel precedente paragrafo, fino ad un massimo di 110.900 unità così ripartite: 65.000
per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona; b) 14.200 per il settore edile; c) 1.000 per dirigenti o personale
altamente qualificato; d) 500
per conducenti muniti di patente europea, per il settore dell’autotrasporto e
della movimentazione di merci; e) 200
per il settore della pesca marittima; f) 30.000
per i restanti settori produttivi. Nell’ambito
della quota è autorizzata la conversione
in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di 3.000 permessi di soggiorno
per studio; 2.500 per tirocinio; 1.500 per lavoro stagionale. Sono
riservati 1.500 ingressi a cittadini stranieri non comunitari residenti
all’estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine ai
sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso
di esaurimento, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive
richieste di lavoratori formati ai sensi del citato articolo 23 e dell’articolo
34 del Dpr 31 agosto 1999, n. 394. Sempre
nell’ambito della quota è consentito l’ingresso di 3.000 cittadini stranieri
non comunitari residenti all’estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle
seguenti categorie: ricercatori; imprenditori che svolgono attività di
interesse per l’economia italiana; liberi professionisti; soci e amministratori
di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta
qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati. Sono
ammesse le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e
formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo fino
ad un massimo di 1.500 unità. Per
motivi di lavoro subordinato
non stagionale e di lavoro autonomo sono ammessi, fino a 500 unità,
lavoratori di origine italiana (per parte di almeno uno dei genitori fino al
terzo grado in linea diretta di ascendenza), residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere
inseriti in un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei
lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela.
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il testo integrale del decreto
Fonte: Presidenza
del Consiglio dei Ministri
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