Giovedì 18 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su
Notizie brevi 16/11/2007

Roma - Multe nulle se riportano solo l’importo della sanzione ridotta

Lo ha stabilito la seconda sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23506 del 12 novembre 2007

foto Blaco - archivio Asaps

(ASAPS) – Sono nulle le multe che riportano solo l’importo della sanzione ridotta e sono mancanti degli altri elementi necessari al trasgressore per effettuare il pagamento in misura ridotta. A stabilirlo è stata la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 23506, Seconda sezione civile, in cui si stabilisce la nullità del verbale per infrazioni al Codice della Strada, che riporta solo l’importo della sanzione minima da pagare entro i 60 giorni dal recapito della multa a casa.
Con questa sentenza gli “Ermellini” hanno dato torto al Comune di Avellino in una causa contro una società privata. L’amministrazione comunale aveva fatto ricorso contro la decisione con la quale il Giudice di Pace di Avellino, il 2 dicembre 2002, aveva annullato il verbale di accertamento recapitato a una società privata la cui autovettura aveva compiuto infrazioni al Codice della Strada. Il titolare della società era ricorso al primo giudice sostenendo la nullità del verbale di accertamento in quanto conteneva l’indicazione solo l’importo minimo della multa e non gli altri elementi necessari a consentirgli la definizione del verbale. Per il giudice di pace ha ritenuto l’obiezione giusta ed ha accolto il ricorso.
Senza successo il Comune campano, rappresentato dal commissario prefettizio, ha presenteto ricorso in Cassazione sostenendo che l’indicazione del “minimo edittale” è sufficiente. La Suprema Corte ha giudicato “infondata” la tesi sottolineando che “nelle ipotesi in cui è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l’accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità di pagamento, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato”.(ASAPS)

Leggi la sentenza...


© asaps.it
Venerdì, 16 Novembre 2007
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK