Dal 1° ottobre 2007, data di entrata in vigore
della direttiva citata in oggetto, decorre l’obbligo, per la prima
immatricolazione di talune categorie di veicoli, di rispondenza alla direttiva
medesima.
Ciò premesso, e sulla base di quanto di seguito riportato, si consente
l’immatricolazione in deroga dei veicoli omologati non conformi alle direttive
sopra indicate secondo la procedura di "fine serie".
Si precisa che la deroga, limitatamente alle direttive di cui trattasi, è
concessa, a richiesta del costruttore, secondo uno dei due criteri di cui
all’allegato XII lettera B della direttiva 2001/116/CE.
Nell’allegato elenco sono riportate le case costruttrici alle quali è accordata
la deroga di cui sopra, con l’indicazione di quelle che usufruiscono della
deroga secondo il criterio di cui al punto 1 lettera B dell’allegato XII direttiva
2001/116/CE (limitazione del 30% dei veicoli di tutti i tipi interessati messi
in circolazione nello Stato nel corso dell’anno precedente).
Si ricorda che la deroga è operante per un periodo massimo, a decorrere dal 1°
ottobre 2007, di dodici mesi per i veicoli completi e di diciotto mesi per i
veicoli da allestire.
Si precisa, inoltre, che le deroghe ottenute dall’autotelaio sono operanti per
il veicolo completato in unico esemplare, purché l’autotelaio non abbia subito
trasformazioni tali da configurare un nuovo tipo di veicolo ai fini delle
direttive in questione.
Si ricorda infine che, in sede di immatricolazione dei veicoli oggetto di
deroga, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione di conformità la
dichiarazione integrativa di cui alla circolare 1101/C4 del 13/04/2001.
Questa Sede si riserva di effettuare eventuali controlli in merito.
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