In tema
di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada (nella specie,
eccesso di velocità), la mancata omologazione dell’apparecchio «Autovelox»
modello 104/C2 non siega influenza sulla validità del relativo accertamento, potendo
legittimamente ritenersi estesa, a tale apparecchio, l’omologazione concessa al
precedente rilevatore modello 103, poiché il nuovo strumento di rilevazione,
attesane l’affinità di caratteristiche tecniche con il precedente, non
necessita di alcuna formale e specifica dichiarazione di idoneità, e ben può
essere impiegato in un mero «richiamo» dell’atto autorizzativi del precedente,
senza necessità di ulteriori omologazioni. |
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