Massime di giurisprudenza - Esenzione da obblighi per servizi di polizia e di soccorso – Limiti – Regole di prudenza
(Cass. Pen., Sez. IV, maggio 2005, n. 19797)
In tema
di circolazione stradale, il conducente del veicolo impegnato in servizio
urgente di istituto se può derogare – qualora usi congiuntamente i segnalatori
di allarme acustici e luminosi – alle regole sulla circolazione, non è tuttavia
esonerato dall’adozione delle precauzioni necessarie per rapporto alle
condizioni del traffico e della strada, così da non determinare ingiustificati
pericoli per i terzi. (La Corte ha ritenuto nella fattispecie colpevole di
omicidio colposo il conducente di un autoveicolo militare che, non avendo
adeguato la velocità del mazzo alle cattive condizioni della strada, aveva
causato la morte di un commilitone trasportato).