In data 20 febbraio 2007, il Ministro dell’Interno ha emanato una nuova
direttiva in materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del
primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rispetto alla quale sono
giunte a questa sede numerose richieste di chiarimento.
Si ritiene, pertanto, opportuno riproporre il testo della circolare 33915/1.2
del 20 settembre 2006 (diramata in attuazione della direttiva del Ministro
dell’Interno del 5 agosto 2006 e contenente istruzioni operative in tema di
rilascio dei documenti di circolazione e di guida in capo ai cittadini
extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di rinnovo) al quale sono
state apportate le necessarie integrazioni (evidenziate in grassetto) alla luce
della richiamata direttiva 20 febbraio 2007, anche al fine di agevolare la
lettura delle vigenti disposizioni che concernono l’accesso dei cittadini
extracomunitari ai sevizi di motorizzazione.
Nella modifica della circolare 33915/1.2 del 20 settembre 2006 si è altresì
tenuto conto del monitoraggio condotto sull’impatto delle nuove modalità di
rinnovo dei permessi di soggiorno sulle procedure di motorizzazione.
A tale ultimo riguardo, si è avuto modo di registrare, in particolare, che le
ricevute postali, attestanti la presentazione delle istanze alle competenti
Autorità di P.S., vengono redatte utilizzando una modulistica non
standardizzata che spesso induce a dubbi interpretativi
Questo Dipartimento ha già da tempo provveduto a segnalare la questione al
Ministero dell’Interno e, tuttavia, non sono finora pervenuti i richiesti
chiarimenti.
In ogni caso, occorre tener presente che il rispetto dei termini imposti dalle
richiamate direttive per la presentazione delle domande, nonché gli altri
requisiti soggettivi richiesti, attengono esclusivamente ai procedimenti di
primo rilascio o di rinnovo dei permessi di soggiorno, che sono di esclusiva
competenza delle Questure e, pertanto, non necessitano di ulteriori controlli
da parte degli UMC.
Sarà compito delle Autorità di P.S. provvedere, ove ricorra il caso, al ritiro
dei documenti di guida o di circolazione in capo ai cittadini extracomunitari
che risultino non possedere i requisiti di legge per il rilascio od il rinnovo
dei permessi di soggiorno.
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Sono giunte a questa sede richieste di chiarimenti in ordine alla Direttiva del
5 agosto 2006 adottata dal Ministro dell’Interno in tema di diritti dello
straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, tenuto conto delle
istruzioni già impartite da questo Dipartimento con circolare prot. n.
1687/M352 del 20 marzo 2006.
Al riguardo, poiché la predetta circolare è stata adottata a seguito di specifici
chiarimenti forniti dal Ministero dell’Interno e da quest’ultimo espressamente
approvata, si è provveduto ad interessare la medesima Amministrazione al fine
di verificare la sussistenza dei presupposti per una eventuale modifica della
circolare stessa.
Il Ministero dell’Interno, con nota prot. n. 27-25/A-157 del 15
settembre 2006 ha fatto conoscere che non sussistono impedimenti al rilascio di
patenti di guida e di carte di circolazione in capo a cittadini extracomunitari
il cui permesso di soggiorno sia in corso di rinnovo, nel rispetto dei criteri
fissati dalla richiamata direttiva del 5 agosto 2006.
Sono altresì giunte a questa sede richieste
di chiarimento in ordine alla portata applicativa della ulteriore direttiva
adottata dal Ministro dell’interno in data 20 febbraio 2007, concernente i
diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno
per lavoro subordinato.
Tenuto conto che quest’ultima direttiva richiama, nel preambolo, anche la
circolare prot. n. 33915/1.2 del 20 settembre 2006, che la presente circolare
intende interamente sostituire, diramata da questo Dipartimento in attuazione
della richiamata direttiva del 5 agosto 2006, non sussistono dubbi
interpretativi circa la possibilità di rilasciare documenti di guida e di
circolazione anche in capo ai cittadini extracomunitari che siano in attesa del
rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Conseguentemente, si richiama l’attenzione degli Uffici in indirizzo sulla
puntuale osservanza delle seguenti istruzioni.
La ricevuta, postale o rilasciata dalle
competenti autorità di P.S., attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del
permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fine:
1. della
ammissione e dello svolgimento degli esami, sia teorici sia pratici, per il
conseguimento della abilitazione alla guida di veicoli;
2. del rilascio
dei documenti di abilitazione alla guida (fogli rosa, patenti di guida,
certificati di idoneità alla guida di ciclomotori, ecc.), ivi compresa
l’ipotesi di rilascio a seguito di conversione di patenti estere;
3. del rinnovo di
validità e dell’aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida;
4. del rilascio
dei duplicati dei documenti di abilitazione alla guida;
5. del rilascio
dei documenti di circolazione (carte di circolazione, certificati di
circolazione per ciclomotori, ecc.);
6. l’aggiornamento
e la duplicazione dei documenti di circolazione.
Al riguardo, si evidenzia che non formano oggetto di
verifica da parte di codesti Uffici:
- la circostanza che la richiesta di rilascio
del primo permesso di soggiorno sia stata presentata entro 8 giorni
dall’ingresso nel territorio nazionale;
- che il cittadino extracomunitario abbia
sottoscritto il contratto di soggiorno e che sia in possesso di copia del
modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello
Unico per l’Immigrazione:
- che la domanda di rinnovo sia stata
presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno ovvero entro 60
giorni dalla scadenza dello stesso.Il possesso della ricevuta attestante
la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del
permesso di soggiorno costituisce l’unica ed esclusiva condizione che gli
UMC sono tenuti ad accertare.
Conseguentemente, appare sufficiente che vengano trattenuti agli atti,
oltre alla fotocopia del documento di identità o di riconoscimento, come
del resto già in uso, la fotocopia:
§ della ricevuta attestante la presentazione
dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
§ della ricevuta attestante la presentazione
dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno unitamente alla fotocopia di
quest’ultimo (ciò si rende necessario nei casi in cui il permesso di soggiorno
sia già scaduto; in caso contrario, ovviamente, sarà acquisita agli atti solo
la fotocopia del permesso di soggiorno ancora in corso di validità).
La circolare prot. n.
1687/M352 del 20 marzo 2006 e la circolare 33915/1.2 del 20 settembre 2006
sono abrogate.
Resta fermo, in ogni caso, che continueranno a non essere più accettate le
semplici ricevute di prenotazione per la presentazione delle istanze di primo rilascio o di rinnovo dei
permessi di soggiorno.
La presente circolare sarà
pubblicata sul sito internet www.infrastrutturetrasporti.it.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)
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