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Decreti Legislativi 04/07/2005

Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. (GU n. 152 del 2-7-2005)

DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 117
Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. (GU n. 152 del 2-7-2005)
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  legge  31 ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare
l’articolo 1 e l’allegato A;
  Vista  la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002,
che  stabilisce  norme  di  polizia  sanitaria  per la produzione, la
trasformazione,  la  distribuzione  e  l’introduzione  di prodotti di
origine animale destinati al consumo umano;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  28 gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e i
requisiti   generali   della   legislazione   alimentare,  istituisce
l’Autorita’ europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
  Visto  il  decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 marzo  1993, n. 93, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 marzo 2005;
  Considerato  che  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
ha espresso il prescritto parere nei termini di legge;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari
esteri,  della  giustizia,  dell’economia  e  delle finanze e per gli
affari regionali;
 
                              E m a n a
 
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1.
                        Campo d’applicazione
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le norme generali di polizia
sanitaria  che  devono  essere  applicate  in  tutte  le  fasi  della
produzione,  trasformazione  e  distribuzione  di prodotti di origine
animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano, nonche’ in
quella della loro introduzione da Paesi terzi.
  2.  Sono  fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo
30 gennaio  1993,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  al decreto
legislativo  25 febbraio  2000, n. 80, nonche’ quelle contenute nelle
disposizioni cui e’ fatto riferimento nell’allegato I.
 
 
                               Art. 2.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le definizioni
contenute  nel Regolamento (CE) n. 178/2002, nonche’ quelle di cui al
decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 80. Si intende, inoltre,
per:
    a) «tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione»:
ciascuna  di  tali  attivita’,  inclusa  la produzione primaria di un
prodotto  di origine animale, nonche’ il magazzinaggio, il trasporto,
la vendita e la fornitura al consumatore finale di detti prodotti;
    b) «introduzione»: la presentazione di merci in uno dei territori
menzionati  nell’allegato  I al decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n.  80, ai fini della loro collocazione secondo le procedure doganali
indicate  all’articolo  4,  paragrafo  16,  lettere  da  a)  a f) del
Regolamento  (CE)  n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che
istituisce un codice doganale comunitario;
    c) «veterinario  ufficiale»:  un  veterinario dell’Azienda unita’
sanitaria locale;
    d) «prodotti  di origine animale»: i prodotti derivati da animali
e  i  prodotti  derivati  destinati  al  consumo  umano, compresi gli
animali vivi se preparati a tal fine.
 
 
                               Art. 3.
Misure per assicurare il rispetto dei requisiti di polizia sanitaria
  1.  Al  fine  di  assicurare  che  le attivita’ degli operatori del
settore  alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione
e  distribuzione  di  prodotti  di origine animale non conducano alla
propagazione  di malattie trasmissibili agli animali, con decreto del
Ministro  della  salute,  da  adottarsi,  d’intesa  con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data
di  entrata  in vigore del presente decreto, e’ definito, avvalendosi
degli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali, un sistema di reti di
sorveglianza recante almeno:
    a) le modalita’ operative da porre in essere;
    b) le misure da adottare in caso di accertamento di carenze;
    c) il  contenuto  dei  dati,  il  relativo  formato, la durata di
conservazione  degli  stessi,  nonche’  la  periodicita’  della  loro
trasmissione da parte delle regioni al Ministero della salute.
  2.  Il  sistema  di  reti  di  sorveglianza  di cui al comma 1 deve
assicurare  almeno  che  i  prodotti di origine animale sono ottenuti
solo  da  animali  che  soddisfano  i  requisiti di polizia sanitaria
contenuti nella normativa in vigore e, in particolare, che:
    a) gli  animali  da  cui  sono  ottenuti  i  prodotti  di origine
animale,  non  devono  provenire  da un’azienda, uno stabilimento, un
territorio  o  una  parte  di  esso soggetti a restrizioni di polizia
sanitaria  applicabili nei confronti di detti animali e prodotti, con
particolare  riguardo  alle  restrizioni contenute nelle disposizioni
cui e’ fatto riferimento nell’allegato I;
    b) gli  animali da cui sono ottenuti le carni e i prodotti a base
di  carne,  non  devono essere stati macellati in uno stabilimento in
cui, al momento della macellazione o della produzione, erano presenti
animali  colpiti  o  che  si  sospetta  fossero  colpiti da una delle
malattie  oggetto  delle  disposizioni  richiamate alla lettera a), o
loro  carcasse  o altre parti, a meno che, nel caso di sospetto, esso
non sia ufficialmente escluso;
    c) gli  animali  e  i  prodotti  dell’acquacoltura, devono essere
conformi  alle  disposizioni  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni.
  3.  Ferme  restando  le  attivita’  di  sorveglianza e monitoraggio
sanitario  garantite  dai  servizi  veterinari  delle  Aziende unita’
sanitarie  locali  per i fini di cui al comma 1, il decreto di cui al
medesimo  comma 1 definisce gli obblighi a carico degli operatori del
settore  alimentare  e degli allevatori che possono avvalersi, per la
loro  esecuzione,  di  un  veterinario  aziendale;  a tal fine con il
medesimo  decreto  sono individuati, sentita la Federazione nazionale
degli  ordini dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilita’
da attribuire a tale figura e i relativi requisiti professionali e di
specifica  formazione  che  devono  essere correlati all’attivita’ da
svolgere.
  4.  Le  regioni  e le province autonome programmano e provvedono ad
attuare adeguate attivita’ di verifica periodica sul corretto operare
dei veterinari aziendali.
  5.  Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri, ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica.
 
 
                               Art. 4.
                               Deroghe
  1.  In  deroga all’articolo 3, comma 2, e nel rispetto delle misure
di  controllo  delle  malattie  di cui alle disposizioni cui e’ fatto
riferimento  nell’allegato  I, puo’ essere autorizzata la produzione,
la  trasformazione  e la distribuzione di prodotti di origine animale
provenienti  da  un  territorio  o  da  una  parte di esso soggetto a
restrizioni per motivi di polizia sanitaria, ma che non provengono da
un’azienda infetta o che si sospetta sia infetta, solo se:
    a) prima  di essere sottoposti al trattamento di cui alla lettera
c),  i  prodotti  sono  stati  ottenuti,  manipolati,  trasportati  e
immagazzinati  separatamente  o  in  momenti diversi dai prodotti che
soddisfano  tutti  i  requisiti  di  polizia  sanitaria,  e i servizi
veterinari  delle  aziende  sanitarie  hanno adottato apposite misure
sanitarie   per  garantire  la  sicurezza  del  trasporto  fuori  del
territorio soggetto a restrizioni per motivi di polizia sanitaria;
    b) i  prodotti  da  sottoporre  al trattamento sono adeguatamente
identificati;
    c) i  prodotti  sono  stati sottoposti a un trattamento idoneo ad
eliminare  il  problema  di  polizia  sanitaria e tale trattamento e’
stato  effettuato  presso uno stabilimento appositamente riconosciuto
per detta finalita’ dalla regione o provincia autonoma.
  2.  Nel caso di produzione, di trasformazione e di distribuzione di
prodotti  dell’acquacoltura,  le  deroghe  alle  prescrizioni  di cui
all’articolo  3,  comma  2, possono essere disposte solo nel rispetto
delle  condizioni  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre  1992,  n.  555,  e  successive  modificazioni,  o  degli
ulteriori provvedimenti adottati in sede comunitaria.
  3.  Se  la  situazione  della  malattia lo consente, possono essere
adottati provvedimenti derogatori dell’articolo 3, comma 2, diversi o
ulteriori  rispetto  a quelli di cui ai commi 1 e 2, nei limiti e nel
rispetto delle prescrizioni a tal fine stabilite in sede comunitaria.
  4.  Le  deroghe  di  cui  al  presente  articolo  sono adottate con
provvedimento  del  Ministero della salute, d’intesa con la regione o
le  regioni  interessate, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli
allegati  II  e  III,  numero  1,  nonche’  ad  ogni  altra specifica
disposizione, anche modificativa, adottata in sede comunitaria.
 
 
                               Art. 5.
                       Certificati veterinari
  1. I prodotti di origine animale destinati al consumo umano, sia di
origine  nazionale  che  di  provenienza  comunitaria,  devono sempre
essere  accompagnati  da  una  certificazione  veterinaria  ufficiale
quando:
    a) l’obbligo   di  certificazione  e’  previsto  da  disposizioni
comunitarie adottate per motivi di polizia sanitaria;
    b) si  tratta  di prodotti oggetto di provvedimenti derogatori ai
sensi dell’articolo 4.
  2. Nei casi di cui al comma 1, i veterinari ufficiali che procedono
al rilascio della certificazione devono:
    a) attenersi  alle  disposizioni  del presente decreto, nonche’ a
quelle  previste  da  ulteriori  normative  nazionali  e  comunitarie
vigenti;
    b) applicare,   anche   nelle   attivita’   di   verifica   delle
certificazioni provenienti da altri Stati membri, i principi generali
stabiliti nell’allegato IV;
    c) fare  riferimento  esclusivamente  al contenuto dei modelli di
certificato stabiliti in sede comunitaria.
 
 
                               Art. 6.
                   Controlli veterinari ufficiali
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  garantiscono, tramite i
servizi   veterinari   delle  aziende  unita’  sanitarie  locali,  lo
svolgimento  di  specifici  controlli  ufficiali  sulla  salute degli
animali  volti  ad  accertare  il  rispetto  delle  disposizioni  del
presente decreto, comprese quelle applicative eventualmente stabilite
in  sede  comunitaria,  nonche’  di  tutte le misure di salvaguardia,
anche nazionali, relative ai prodotti di origine animale, adottate in
correlazione  alle  prescrizioni  del  presente decreto. Le ispezioni
devono  essere effettuate senza preavviso ed i controlli sui prodotti
di  origine animale oggetto di scambio intracomunitario devono essere
eseguiti  in  conformita’  al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.
28,  e successive modificazioni; quando si constatano infrazioni alle
norme  di  polizia  sanitaria devono essere applicati i provvedimenti
previsti nel medesimo decreto legislativo n. 28 del 1993.
  2.  Le  regioni,  le province autonome ed il Ministero della salute
garantiscono  ed  assicurano assistenza e collaborazione agli esperti
incaricati  dalla  Commissione  europea  di  effettuare controlli sul
territorio  nazionale  e  di  verificare  l’applicazione dei relativi
sistemi, rispettando, inoltre, le modalita’ di applicazione stabilite
in proposito dalla stessa Commissione europea.
  3. Se si constata un rischio per la sanita’ animale o per la salute
pubblica,   fermi   restando   i   provvedimenti  immediati  adottati
dall’autorita’    sanitaria    territorialmente    competente,   ogni
provvedimento d’urgenza o misura cautelare e’ adottato dallo Stato ai
sensi  dell’articolo  117  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,  e  successive  modificazioni,  anche  nel caso di provvedimenti
emanati   dallo  Stato  in  correlazione  a  misure  di  salvaguardia
adottate,  in  dette  materie,  in  sede  comunitaria.  Le competenti
autorita’  assicurano  una conforme applicazione dei provvedimenti in
questione nei rispettivi territori.
 
 
                               Art. 7.
                     Importazioni da Paesi terzi
  1.  Il  presente  decreto  si  applica anche ai prodotti di origine
animale  destinati  al  consumo  umano  da introdurre nella Comunita’
europea  provenienti  da  Paesi  terzi;  il  Ministero  della salute,
tramite  i propri posti d’ispezione frontaliera, assicura il rispetto
delle  modalita’  di  applicazione  e  delle disposizioni adottate in
proposito dall’Unione europea.
  2.  Ciascuna  partita  di  prodotti  di origine animale, presentata
all’ingresso  del  territorio comunitario deve essere accompagnata da
un  certificato  veterinario  conforme  ai  requisiti generali di cui
all’allegato IV, che attesta che il prodotto soddisfa:
    a) i requisiti per esso fissati nel presente decreto unitamente a
quelli   previsti  dalla  normativa  comunitaria  che  stabilisce  le
condizioni  di salute animale, o, in via alternativa, le disposizioni
equivalenti   ai   predetti  requisiti,  riconosciute  tali  in  sede
comunitaria;
    b) le  eventuali condizioni d’importazione specifiche, fissate in
sede comunitaria.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di concerto con il
Ministro  dell’economia  e delle finanze, sono stabilite modalita’ di
controllo,  effettuate d’intesa tra i posti d’ispezione frontaliera e
gli  Uffici doganali comprensive delle misure da adottare nel caso di
rischio  o  di  sospetto sanitario, sui prodotti che non rientrano in
quelli  di  cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, quali
quelli  introdotti  a seguito di passeggeri o sotto forma di campioni
commerciali; con decreto del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri  dell’economia  e  delle finanze e delle comunicazioni, puo’
essere  altresi’  stabilita  analoga  disciplina  per  le  spedizioni
postali.
 
 
                               Art. 8.
                         Disposizioni finali
  1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui al decreto legislativo
30 gennaio   1993,   n.  28,  e  successive  modificazioni,  i  primi
destinatari  materiali  delle  partite  di  prodotti  ed animali vivi
provenienti  da  altri  Stati  membri sono obbligati a trasmettere le
informazioni relative all’arrivo di dette partite agli Uffici per gli
adempimenti   comunitari   (UVAC)   di  cui  al  decreto  legislativo
30 gennaio 1993, n. 27, ed alle Aziende sanitarie locali, utilizzando
il  modello  di  prenotifica  di arrivo delle partite predisposto dal
Ministero della salute e diramato tramite i citati UVAC.
  2. I soggetti di cui al comma 1:
    a) nella  prenotifica  da trasmettere agli Uffici di cui al comma
1,  sono  obbligati ad indicare tutti i dati informativi previsti nel
modello di cui al medesimo comma 1;
    b) possono trasmettere la prenotifica di arrivo delle partite con
ogni  mezzo  scritto ritenuto idoneo dando comunque la priorita’ agli
strumenti  informatici e telematici accessibili anche via Internet, a
condizione  che  tale  trasmissione  sia  effettuata  entro i termini
stabiliti,  in  dipendenza  dalla  specifica  tipologia  di  merce in
arrivo,  dal  citato decreto legislativo n. 28 del 1993, e successive
modificazioni.   Le  prenotifiche  inviate  con  mezzo  scritto  sono
considerate  come  non  effettuate qualora risultino illeggibili alla
ricezione  sia  all’UVAC  che all’Azienda sanitaria locale competenti
per territorio.
 
 
                               Art. 9.
                       Clausola di cedevolezza
  1.  In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione,  le  norme  del  presente  decreto,  afferenti a
materia  di  competenza  legislativa  delle  regioni e delle province
autonome  di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al
recepimento  della  direttiva 2002/99/CE, si applicano sino alla data
di  entrata  in  vigore  della  normativa  di  attuazione di ciascuna
regione  e  provincia  autonoma,  adottata  nel  rispetto dei vincoli
derivanti  dall’ordinamento  comunitario  e dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto.
 
 
                              Art. 10.
                 Clausola di invarianza finanziaria
  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri,
ne’ minori entrate, a carico della finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi’ 27 maggio 2005
                               CIAMPI
 
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
                              Storace, Ministro della salute
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Siniscalco,  Ministro  del-l’economia e
                              delle finanze
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
                                                           Allegato I
                                                (articolo 1, comma 2)
 
MALATTIE  DA  PRENDERE  IN CONSIDERAZIONE NEGLI SCAMBI DI PRODOTTI DI
ORIGINE  ANIMALE  PER  LE  QUALI  SONO  STATE  INTRODOTTE  MISURE  DI
          CONTROLLO NEL QUADRO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA
 
                      |Direttiva 2001/89/CE  |
                      |del Consiglio, che    |
                      |stabilisce misure     |D.LGS. 20 febbraio
                      |comunitarie di lotta  |2004, n. 55, e
                      |contro la peste suina |successive
Peste suina classica  |classica              |modificazioni
---------------------------------------------------------------------
                      |Direttiva 2002/60/CE  |
                      |del Consiglio recante |
                      |disposizioni          |D.LGS. 20 febbraio
                      |specifiche per la     |2004, n. 54, e
                      |lotta contro la peste |successive
Peste suina africana  |suina africana        |modificazioni
---------------------------------------------------------------------
                      |Direttiva 85/511/CEE  |
                      |del Consiglio, che    |
                      |stabilisce norme      |
                      |comunitarie di lotta  |D.P.R. 1° marzo 1992,
Afta epizootica       |all’afta epizootica   |n. 229
---------------------------------------------------------------------
                      |Direttiva 92/40/CEE   |
                      |del Consiglio, che    |
                      |istituisce delle      |
                      |misure comunitarie di |
                      |lotta contro          |D.P.R. 15 novembre
Influenza aviaria     |l’influenza aviaria   |1996, n. 656
---------------------------------------------------------------------
                      |Direttiva 92/66/CEE   |
                      |del Consiglio, che    |
                      |istituisce misure     |
                      |comunitarie di lotta  |
                      |contro la malattia di |D.P.R 15 novembre 1996,
Malattia di Newcastle |Newcastle             |n. 657
---------------------------------------------------------------------
                      |Direttiva 92/119/CEE  |
                      |del Consiglio, che    |
                      |introduce misure      |
                      |generali di lotta     |
                      |contro alcune malattie|
                      |degli animali nonche’ |
                      |misure specifiche per |
                      |la malattia           |D.P.R. 17 maggio 1996,
Peste bovina          |vescicolare dei suini |n. 362
---------------------------------------------------------------------
                      |Direttiva 92/119/CEE  |
                      |del Consiglio, che    |
                      |introduce misure      |
                      |generali di lotta     |
                      |contro alcune malattie|
                      |degli animali nonche’ |
                      |misure specifiche per |
Peste dei piccoli     |la malattia           |D.P.R. 30 dicembre
ruminanti             |vescicolare dei suini |1992, n. 555
---------------------------------------------------------------------
                      |Direttiva 92/119/CEE  |
                      |del Consiglio, che    |
                      |introduce misure      |
                      |generali di lotta     |
                      |contro alcune malattie|
                      |degli animali nonche’ |
                      |misure specifiche per |
Malattia vescicolare  |la malattia           |D.P.R. 30 luglio 1997,
dei suini             |vescicolare dei suini |n. 263
---------------------------------------------------------------------
                      |Direttiva 91/67/CEE   |
                      |del 
           

          
          
          
Lunedì, 04 Luglio 2005
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