In tema
di accertamento delle violazione dei limiti di velocità, l’art. 142 del codice
della strada considera fonti di prova le apparecchiature elettroniche, purché
debitamente omologate, mentre l’art. 345 del regolamento di esecuzione,
approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, stabilisce i requisiti ai quali è
subordinata l’omologazione delle suddette apparecchiature, fra cui l’idoneità a
consistere la rilevazione della velocità di un veicolo in un dato momento in
modo chiaro e accertabile, ben potendo poi l’individuazione dello stesso essere
demandata, come prescritto dal citato art. 345, all’agente di polizia addetto
all’apparecchiatura; pertanto, non è richiesto che gli strumenti rilevatori
della velocità siano muniti di dispositivi in grado di assicurare la
documentazione fotografica od altrimenti meccanica. Né, d’altra, potrebbe
desumersi l’indispensabilità di detta documentazione – per rendere la
rilevazione della velocità chiara ed accertabile – dalla disposizione
regolamentare, secondo cui l’accertamento deve avvenire tutelando la
riservatezza dell’utente, giacché dalla previsione esplicita, tra l’altro a
diverso fine, di una modalità di accertamento, riferibile all’eventuale
documentazione fotografica, non può trarsi la conseguenza che essa costituisca
l’unica modalità di individuazione del veicolo normativamente consentita ed
obbligatoria. Ne consegue che è legittimo l’accertamento della velocità di un
veicolo documentata dall’apparecchiatura denominata «Telelaser» (che consente
la visualizzazione della velocità rilevata e rilascia anche uno scontrino
contenente i dati rilevati), atteso che l’accertamento delle violazione alle
norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione
dei rilievi delle apparecchiature previste dall’art. 142 citato in base
all’attestazione dell’organo di polizia stradale addetto all’apparecchiatura,
che è assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso
dell’effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze di essi valgono fino a
prova contraria che può essere data dall’opponente con la dimostrazione del
difetto di omologazione dell’apparecchiatura elettronica, anche occasionale, in
relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della
rilevazione da fornirsi in base a concrete circostanze del caso concreto. |