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Massime di giurisprudenza - Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori

(Cass. Civ., sez. II, 20 aprile 2005, n. 8232)
In tema di accertamento delle violazione dei limiti di velocità, l’art. 142 del codice della strada considera fonti di prova le apparecchiature elettroniche, purché debitamente omologate, mentre l’art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, stabilisce i requisiti ai quali è subordinata l’omologazione delle suddette apparecchiature, fra cui l’idoneità a consistere la rilevazione della velocità di un veicolo in un dato momento in modo chiaro e accertabile, ben potendo poi l’individuazione dello stesso essere demandata, come prescritto dal citato art. 345, all’agente di polizia addetto all’apparecchiatura; pertanto, non è richiesto che gli strumenti rilevatori della velocità siano muniti di dispositivi in grado di assicurare la documentazione fotografica od altrimenti meccanica. Né, d’altra, potrebbe desumersi l’indispensabilità di detta documentazione – per rendere la rilevazione della velocità chiara ed accertabile – dalla disposizione regolamentare, secondo cui l’accertamento deve avvenire tutelando la riservatezza dell’utente, giacché dalla previsione esplicita, tra l’altro a diverso fine, di una modalità di accertamento, riferibile all’eventuale documentazione fotografica, non può trarsi la conseguenza che essa costituisca l’unica modalità di individuazione del veicolo normativamente consentita ed obbligatoria. Ne consegue che è legittimo l’accertamento della velocità di un veicolo documentata dall’apparecchiatura denominata «Telelaser» (che consente la visualizzazione della velocità rilevata e rilascia anche uno scontrino contenente i dati rilevati), atteso che l’accertamento delle violazione alle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature previste dall’art. 142 citato in base all’attestazione dell’organo di polizia stradale addetto all’apparecchiatura, che è assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso dell’effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze di essi valgono fino a prova contraria che può essere data dall’opponente con la dimostrazione del difetto di omologazione dell’apparecchiatura elettronica, anche occasionale, in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione da fornirsi in base a concrete circostanze del caso concreto. 

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Sabato, 08 Settembre 2007
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