Giovedì 28 Marzo 2024
area riservata
ASAPS.it su
Decreti Legislativi 30/07/2005

Apparecchiature elettriche e elettroniche: sostanze pericolose, riciclaggio e rifiuti

da "Altalex.it"
Apparecchiature elettriche e elettroniche: sostanze pericolose,

riciclaggio e rifiuti

Decreto legislativo 25.07.2005 n° 151 , G.U. 29.07.2005

Con il decreto legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 il Governo ha dato attuazione alle direttive comunitarie 2002/95, 2002/96 e 2003/108, finalizzate a ridurre (ed in alcuni casi a vietare) l’utilizzo di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché a promuovere il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero dei relativi rifiuti, per i quali è prescritta una rigorosa e dettagliata disciplina.

(Altalex, 17 agosto 2005)


 

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2005, n. 151

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche’ allo smaltimento dei rifiuti.
(GU n. 175 del 29-7-2005- Suppl. Ordinario n.135)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l’allegato B;

VISTA la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del COnsiglio del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche(RAEE);

VISTA la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 08 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

VISTA la decisione della Commissione dell’11 marzo 2004, n. 249;

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’AMbiente in data 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n.72 alla Gazzetta Ufficiale n.88 del 16 aprile 1998;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;

ACQUISITI i pareri delle componenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo

 

ART. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto stabilisce misure e procedure finalizzate a: a) prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE;

b) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento;

c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l’intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE;

d) ridurre l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
 

ART. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell’allegato 1 A, purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell’ambito di applicazione del presente decreto. L’allegato 1 B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell’allegato 1 A.

2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei prodotti, di tutela della salute dei lavoratori e di gestione dei rifiuti.

3. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente decreto le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari.
 

ART. 3

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) ’apparecchiature elettriche ed elettroniche’ o ’AEE’: le apparecchiature
che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o
da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti,appartenenti alle categorie di cui all’allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

b) ’rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche’ o ’RAEE’: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell’articolo 6, comma l, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato:"decreto legislativo n. 22 del 1999", inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;

c) ’apparecchiature elettriche ed elettroniche usate’: le apparecchiature di cui alla lettera a) che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, affinché quest’ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego ai sensi dell’articolo l, comma 1, lettere a) e b);

d) ’prevenzione’: le misure volte a ridurre la quantità e la nocività per l’ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze che li compongono;

e) ’reimpiego’: le operazioni per le quali i RAEE o i loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, compresa l’utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti;

f) ’riciclaggio’: il ritrattamento in un processo produttivo dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;

g) ’recupero di energia’: l’utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;

h) ’recupero’: le operazioni indicate all’allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997;

i) ’smaltimento’: le operazioni indicate all’allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;

l) ’trattamento’: le attività eseguite dopo la consegna del RAEE ad un impianto, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 o che ha effettuato la comunicazione di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto, in cui si eseguono tutte o alcune delle seguenti attività: eliminazione degli inquinanti, disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o per lo smaltimento del RAEE;

m) ’produttore’: chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:

1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato " produttore" se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’ambito di un’attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente
all’esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2)e 3);

n) ’distributore’: soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1943, n. 580, e successive modificazioni, che, nell’ambito di un’attività commerciale, fornisce un’apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b);

o) ’RAEE provenienti dai nuclei domestici’: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

p) ’RAEE professionali’: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o);

q) ’RAEE storici’: i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;

r) ’sostanze o preparati pericolosi’: le sostanze o i preparati considerati pericolosi ai sensi della normativa vigente;

s) ’accordo finanziario’: qualsiasi contratto o accordo di prestito, di noleggio, di affitto o di vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità di trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura;

t) ’centri di raccolta di RAEE’: spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposito temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;

u) ’raccolta separata’: le operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee dei RAEE presso i centri di raccolta.
 

ART. 4

(Progettazione dei prodotti)

1. Al fine di promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, adotta misure dirette a favorire ed incentivare, da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l’impiego di modalità di progettazione e di fabbricazione di dette apparecchiature che agevolano lo smontaggio, il recupero e, in particolare, il reimpiego ed il riciclaggio dei RAEE e dei loro componenti e materiali, salvo nei casi in cui i diversi processi di fabbricazione utilizzati o i prodotti ottenuti presentino altri vantaggi di primaria
importanza, quali un minor impatto ambientale in fase produttiva o di utilizzo, un minor consumo energetico o superiori livelli di sicurezza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e dell’economia delle finanze, individuano e promuovono politiche di sostegno e di incentivazione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al comma l.

ART. 5 (Divieto di utilizzo di determinate sostanze)

1. Fatto salvo quanto stabilito all’allegato 5, a decorrere dal 1° luglio 2006, è vietato immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove rientranti nelle categorie individuate nell’allegato 1 A, nonché sorgenti luminose ad incandescenza, contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) od etere di difenile polibromurato (pbde).

2. Le disposizioni di cui al comma l non si applicano:

a) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 8 e 9 dell’allegato 1 A;
b) ai pezzi di ricambio per la riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006;
c) al reimpiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006 .
 

ART. 6

(Raccolta separata)

1. Entro la data di cui all’articolo 20, comma 5, al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all’anno:

a) i comuni assicurano la funzionalità, l’accessibilità e l’adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione;
b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di reimpiego;
c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b), i produttori od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del presente decreto.

2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 1, lettere a) e b), può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l’apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

3. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 12, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1, lettera a), previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.
 

ART. 7

(Ritiro dei RAEE raccolti)

1. Entro la data di cui a11’articolo 20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome provvedono al ritiro ed all’invio ai centri di trattamento di cui all’articolo 8 dei RAEE raccolti ai sensi dell’articolo 6, ad esclusione di quelli che sono effettivamente e totalmente reimpiegati, semprechè tale reimpiego non costituisca un’elusione degli obblighi stabiliti agli articolo 8 e 9.

2. I soggetti responsabili della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio dei RAEE raccolti separatamente, ai sensi dell’articolo 6, assicurano che dette operazioni siano eseguite in maniera da ottimizzare il reimpiego ed il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti che possono essere reimpiegati o riciclati e garantiscono la integrità degli stessi RAEE al fine di consentirne la messa in sicurezza.
 

ART. 8

(Trattamento)

1. Entro la data di cui all’articolo 20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili, sistemi di trattamento dei RAEE di all’articolo 6, avvalendosi di impianti di trattamento conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici stabiliti nell’allegato 2 ed alle modalità di gestione previste nell’allegato 3.

2 Al fine di garantire il rispetto dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il trattamento dei RAEE effettuato ai sensi del comma 1 prevede, almeno, la rimozione di tutti fluidi ed un trattamento selettivo conforme alle prescrizioni dell’allegato 2. Nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell’ozono alle operazioni di trattamento si applicano le disposizioni della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione.

3. Gli impianti di cui al comma 1 conseguono l’autorizzazione prevista agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che stabilisce, altresì, le condizioni necessarie per garantire il rispetto delle prescrizioni previste ai commi l e 2 ed il conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all’articolo 9.

4. In caso di applicazione, alle operazioni di recupero dei RAEE, della procedura semplificata di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, l’inizio dell’attività è subordinato alla effettuazione, da parte della provincia competente, entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, di apposita ispezione volta a verificare:

a) il tipo e le quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;
b) la conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati 2 e 3, nonché alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo n. 22 del 1997;
c) le misure di sicurezza da adottare.

5. L’ispezione di cui al comma 4 è effettuata, dopo l’inizio dell’attività, almeno una volta all’anno.

6. Nei casi disciplinati al comma 4, la comunicazione di inizio di attività di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 contiene l’indicazione delle misure adottate per garantire il rispetto delle prescrizioni previste ai commi l e 2 ed il conseguimento degli obiettivi di recupero stabiliti all’articolo 9.

7. Nel caso in cui la provincia competente, a seguito delle ispezioni previste ai commi 4 e 5, accerta la violazione delle disposizioni stabilite al comma 4, previa diffida ad adempiere e fissazione del relativo termine, vieta l’inizio ovvero la prosecuzione dell’attività, salvo che il titolare dell’impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformarsi alle predette disposizioni del comma 4.

8. Le province competenti trasmettono, con cadenza annuale, i risultati delle ispezioni di cui ai commi 4 e 5 all’Agenzia per la protezione dell’ ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata: "APAT", che li elabora e li trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per la successiva comunicazione alla Commissione europea.

9. L’operazione di trattamento dei RAEE di cui al presente articolo può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale o comunitario a condizione che la spedizione dei RAEE sia conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/1993 del Consiglio del l° febbraio 1993, e successive modificazioni.

10. I RAEE esportati fuori dalla Comunità a norma del citato regolamento (CEE) n. 259/1993, del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, sono presi in considerazione ai fini dell’adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, solo se l’esportatore può dimostrare che l’operazione di recupero, di reimpiego o di riciclaggio è stata effettuata in condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto.

11. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con i Ministeri delle attività produttive, della salute e dell’economia e delle finanze, sono definite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure per incentivare ’introduzione volontaria dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE.

12. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, l’Albo nazionale di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997 è integrato con la previsione di una specifica sottocategoria relativa agli impianti che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE disciplinate dal presente decreto, ai fini della iscrizione allo stesso Albo delle imprese che effettuano dette operazioni di trattamento. Con delibera del Comitato Nazionale del citato Albo sono stabiliti le modalità ed i requisiti per l’iscrizione.
 

ART. 9

(Recupero dei RAEE)

1. Entro la data di cui all’articolo 20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono, in loro nome istituiscono, in maniera uniforme sul territorio nazionale, su base individuale o collettiva, sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata al sensi dell’ articolo 6 conformi alle disposizioni vigenti in materia, privilegiando il reimpiego degli apparecchi interi. Detti apparecchi fino al 31 dicembre 2008 non sono calcolati ai fini del computo degli obiettivi di cui al comma 2.

2. Entro il 31 dicembre 2006, con riferimento ai RAEE avviati al trattamento ai sensi dell’articolo 8, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e l0 dell’allegato 1 A, una percentuale di recupero pari ad almeno all’ 80% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari ad almeno al 75% in peso medio per apparecchio, b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dell’allegato 1 A, una percentuale di recupero pari ad almeno 75% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 65% in peso medio per apparecchio;
c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7 e 9 dell’allegato 1 A, una percentuale di recupero pari almeno al 70 % in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 50% in peso medio per apparecchio;
d) per tutti i rifiuti di sorgenti luminose fluorescenti, una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno l’80% in peso di tali sorgenti luminose.

3. I titolari degli impianti di trattamento di RAEE annotano, su apposita sezione del registro di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997, suddivisa nelle categorie di cui all’allegato I A, il peso dei RAEE in entrata, nonché il peso dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze in uscita. I titolari degli impianti di recupero e di riciclaggio di RAEE annotano, nella citata sezione, in entrata, il peso dei RAEE, nonché dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate.

4. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE comunicano annualmente i dati relativi ai RAEE trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche gli esportatori di RAEE, specificando la categoria di appartenenza secondo l’allegato 1 A, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.

5. L’ APAT assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 e trasmette annualmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio una relazione contenente i dati di cui al comma 4. Il Ministero dell’ambiente rende accessibili i risultati relativi al raggiungimento di detti obbiettivi. I costi relativi al monitoraggio sono a carico del produttori sulla base delle quote di mercato di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c).

6. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, adegua gli obiettivi di recupero, di reimpiego e di riciclaggio in conformità alle decisioni intervenute in sede comunitaria.

7. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con decreto di concerto con il Ministro delle attività produttive, della salute e dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero. di riciclaggio e di trattamento.
 

ART. 10

(Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici)

l. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell’articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE storici provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori presenti sul mercato nell’anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell’allegato l B, per tipo di apparecchiatura, nell’anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE.

2. Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell’allegato 1 A, fino al 13 febbraio 2013 il produttore può indicare esplicitamente all’acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il distributore indica separatamente all’acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici. I costi indicati dal produttore non possono superare le spese effettivamente sostenute per il trattamento, il recupero e lo smaltimento.

3. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al citato decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, si conformano agli obblighi del presente articolo anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede l’acquirente delle stesse, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, in conformità alle disposizioni adottate a livello comunitario.

4. Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature rientranti nella categoria di cui al punto 5 dell’ allegato 1 è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall’origine domestica o professionale, secondo modalità individuate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’ economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 

ART. 11

(Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 provenienti dai nuclei domestici)

1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell’articolo 6 nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2OO5 è a carico del produttore che ne assume l’onere per l prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l’adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.

2. Al fine di garantire il finzionamento della gestione dei RAEE di cui comma 1, il produttore costituisce, nel momento in cui mi’apparecchiatura elettrica o elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti, che non comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al comma 1, il produttore non può indicare separatarnente all’acquirente, al momento della vendita, i relativi costi di raccolta, di trattamento e di smaltimento.

4. Nel caso di vendita effettuata mediante comunicazione a distanza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 3.
 

ART. 12

(Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali)
1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 c: 9. dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l’onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data.

2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito. alle stesse ,funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a canco del detentore negli altri casi.

3. Le apparecchiature di cui al comma 2 non sono equiva1enti nel caso in cui il peso dell’apparecchiatura ritirata sia superiore al doppio del peso dell’apparecchiatura consegnata.

4. Il produttore adempie all’obbligo di cui al commi 1 e 2 individualmente ovvero attraverso l’adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.

5. Al fine di garantire il finanziamento de1la gestione dei RAEE professionali di cui ai comma 1, il produttore costituisce, nel momento in cui un’ apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti definite con il decreto di cui all’articolo 11,comma 2.

6. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono sottoscrivere accordi volontari che prevedono modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purchè siano rispettate le finalità e le prescrizioni del presente decreto.
 

ART. 13

(Obblighi di informazione)

1. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce, all’interno delle istruzioni per l’uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti:

a) l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare per detti rifiuti, una raccolta separata; b) i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l’apparecchiarura all’atto dell’acquisto di una nuova;
c) gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse;
d) il significato del simbolo riportato nell’allegato 4;
e) le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.

2. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica, non è prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal distributore presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l’esposizione di materiale infOrmativo.

3. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche mette a disposizione dei centri di reimpiego, degli impianti di trattamento e di riciclaggio, in forma cartacea o elettronica o su supporto elettronico, le informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul mercato, entro 1 anno dalla stessa immissione. Dette informazioni indicano i diversi componenti e materiali delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano all’interno deI1e apparecchiature stesse, nella misura in cui ciò è necessario per consentire ai centri di reimpiego ed agli impianti di trattamento e di riciclaggio di uniformarsi alle disposizioni del presente decreto.

4. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, poste sul mercato a decorrere dal 13 agosto 2005, riportano, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo chiaro visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato all’allegato 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che l’apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Con decreto del Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite, in conformità alle disposizioni comunitarie,le modalità per l’identificazione del produttore.

5. Nel caso in cui l’apposizione del simbolo di cui al comma 4 sia resa impossibile dalle dimensioni o dalla funzione dell’apparecchiatura, il marchio stesso è apposto in modo visibile sulla confezione, sulle istruzioni e sul foglio di garanzia.

6. I produttori comunicano al Registro di cui all’articolo 14, con cadenza annuale e con le modalità da individuare ai sensi dello stesso articolo 13, comma 8, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto.

7. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo n 185 del 1999, con cadenza annuale e con le modalità di cui al comma 6, comunicano al Registro previsto all’ articolo 14, le quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dello Stato in cui risiede l’acquirente, nonché le modalità di adempimento degli obblighi previsti all’articolo 10, comma 3.

8. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i ministri delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del Registro di cui all’articolo 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonché di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative.

9. Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa i consumatori su:

a) le misure adottate dalla pubblica amministrazione affinchè i consumatori contribuiscano sia alla raccolta del RAEE, sia ad agevolare il processo di reimpiego, di trattamento e di recupero degli stessi;

b) il ruolo del consumatore stesso nel reimpiego, nel riciclaggio nelle altre forme di recupero dei RAEE.
 

ART. 14

(Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE)

1. Al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato di cui all’articolo 10, comma 1, è istitutito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, che hanno effettuato l’iscrizione di cui al comma 2. All’interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi o misti

Sabato, 30 Luglio 2005
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK