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Decreti Legislativi 21/09/2005

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. (GU n. 249 del 25-10-2005- Suppl. Ordinario n.170)

DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2005, n. 217

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

(GU n. 249 del 25-10-2005- Suppl. Ordinario n.170)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 settembre 2004, n. 252, recante delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 6;

Visto l’articolo 8 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:


Titolo I

ORDINAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, CHE ESPLETA FUNZIONITECNICO-OPERATIVE

Capo I

Ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto,degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

 

Art. 1.
Istituzione dei ruoli

1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative:

a) ruolo dei vigili del fuoco;

b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;

c) ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

2. Salvo quanto specificato nel presente decreto legislativo, il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell’espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche le attivita’ accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.

3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 e’ determinata come segue: sostituti direttori e ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.
4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e’ fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2.
Funzioni di polizia giudiziaria

1. Il personale appartenente ai ruoli di cui all’articolo 1, nell’assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all’esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.
2. Il personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all’esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
3. Il personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e a quello degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all’esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

 

Capo II

Ruolo dei vigili del fuoco Art. 3.
Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco

1. Il ruolo dei vigili del fuoco e’ articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vigile del fuoco;

b) vigile del fuoco qualificato;

c) vigile del fuoco esperto;

d) vigile del fuoco coordinatore.

Art. 4.
Funzioni del personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco

1. Ferma restando l’unitarieta’ delle funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e la piena fungibilita’ tra il personale medesimo, esso svolge, nell’ambito delle attivita’ di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita’ inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l’utilizzo e la preventiva manutenzione delle apparecchiature e attrezzature in dotazione; puo’, altresi’, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale.
2. Al personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore possono essere altresi’ conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o piu’ vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell’attivita’ operativa, sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo squadra.

Art. 5.
Nomina a vigile del fuoco

1. L’assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, con facolta’ di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) eta’ stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneita’ fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio della scuola dell’obbligo;

e) qualita’ morali e di condotta previste dalle disposizioni dell’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l’accesso ai pubblici impieghi.
2. Ferme restando le riserve previste dall’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e’ elevata al venti per cento. La riserva di cui al predetto decreto-legge n. 512 del 1996 opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell’ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonche’ il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attivita’ istituzionali, purche’ siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi’, al coniuge e ai figli superstiti, nonche’ al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di missioni internazionali.

7. Con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell’eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma l, le modalita’ di svolgimento del concorso medesimo, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita’ di formazione della graduatoria finale.

 

Art. 6.
Corso di formazione per allievi vigili del fuoco

1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso della durata di dodici mesi, di cui nove mesi di formazione presso la scuola per la formazione di base e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli altri uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Durante il corso di cui al comma 1, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi e salvo che sussistano eccezionali esigenze. Gli allievi durante il periodo di formazione sono sottoposti a selezione attitudinale per l’assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine dello stesso, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola. esprime il giudizio di idoneita’ al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l’esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati vigili del fuoco in prova e avviati all’espletamento del periodo di applicazione pratica.

3. L’applicazione pratica e’ svolta con le modalita’ previste dal regolamento di cui al comma 6. Al termine della stessa i vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell’ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2.

4. I vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del funzionario dirigente dell’ufficio o del comando cui sono applicati.
5. I vigili del fuoco in prova, durante il periodo di applicazione pratica o quando siano utilizzati per le eccezionali esigenze di cui al comma 2, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
6. Con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita’ di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonche’ i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita’.

Art. 7.
Dimissioni dal corso

1. Sono dimessi dal corso:

a) gli allievi che non superino l’esame teoricopratico al termine del periodo di formazione;

b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo;

c) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che dichiarino di rinunciare al corso;

d) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu’ di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l’assenza e’ stata determinata da infermita’ contratta durante il corso; in quest’ultimo caso gli allievi e i vigili del fuoco in prova, dopo la riacquistata idoneita’ psico-fisica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; gli allievi e i vigili del fuoco in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternita’, sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;

e) i vigili del fuoco in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all’articolo 6, comma 3.

2. Gli allievi e i vigili del fuoco in prova, inquadrati nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, possono essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi e i vigili del fuoco in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu’ gravi della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l’amministrazione.

Art. 8.

Promozioni alle qualifiche superiori

1. Nell’ambito del ruolo dei vigili del fuoco, la promozione da una qualifica a quella superiore e’ conferita a ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu’ grave della sanzione pecuniaria.
2. Il servizio prestato come allievo vigile del fuoco e’ computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.

Art. 9.

Attribuzione di uno scatto convenzionale ai vigili del fuoco coordinatori

1. Ai vigili del fuoco coordinatori che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e’ attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto convenzionale e’ attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu’ grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione disciplinare piu’ grave della sanzione pecuniaria, l’attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, di seguito denominato: «testo unico».

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e’ attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu’ favorevole previsto dall’articolo 174.


Capo III

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

Art. 10.

Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e’ articolato in quattro qualifiche che assumono le

seguenti denominazioni:

a) capo squadra;

b) capo squadra esperto;

c) capo reparto;

d) capo reparto esperto.

Art. 11.

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. Ferma restando l’unitarieta’ delle funzioni degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto, il personale appartenente alle qualifiche medesime provvede e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attivita’ di soccorso, svolge le attivita’ di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l’utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione; e’ responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle professionalita’ superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti, nonche’ l’impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalita’ superiori e nell’ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all’attivita’ di prevenzione, accertando la rispondenza delle attivita’ soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell’ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l’attivita’ di addestramento; partecipa all’attivita’ di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati.

2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la responsabilita’ dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso dell’attivita’ operativa sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il capo reparto.
3. Nell’espletamento dei compiti di istituto g1i appartenenti alle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli operativi;
assicurano l’intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attivita’ di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilita’ operativa e ottimizzando, negli interventi, risorse e mezzi; svolgono le attivita’ di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all’efficienza di materiali e mezzi in dotazione alle unita’ operative e strutture logistiche; su disposizione delle professionalita’ superiori e nell’ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all’attivita’ di prevenzione, accertando la rispondenza delle attivita’ soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell’ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano e coordinano l’attivita’ di addestramento; partecipano all’attivita’ di formazione e di vigilanza; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di piu’ unita’ operative nell’ambito delle direttive superiori con piena responsabilita’ per l’attivita’ svolta e, nel corso dell’attivita’ operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto.

4. Fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, al personale con la qualifica di capo reparto esperto, oltre a quanto specificato al comma 3, puo’ essere attribuito il comando dei distaccamenti, sotto la direzione del comandante provinciale dei vigili del fuoco o di un suo delegato.

Art. 12.

Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalita’ di svolgimento e nel criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell’interno.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 e’ ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu’ grave della sanzione pecuniaria.

3. Per l’ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita’ di punteggio, prevalgono, nell’ordine, l’anzianita’ di qualifica, l’anzianita’ di servizio e la maggiore eta’. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita’ di punteggio, prevalgono, nell’ordine, la qualifica, l’anzianita’ di qualifica, l’anzianita’ di servizio e la maggiore eta’.

4. I vigili del fuoco coordinatori ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l’ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
6. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l’esame finale, conseguono la nomina a capo squadra nell’ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

7. Con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita’ di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell’esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche’ le modalita’ di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

Art. 13.

Dimissioni dai corsi

1. E’ dimesso dai corsi di formazione di cui all’articolo 12, il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera gli esami di fine corso;

c) e’ stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu’ di venti giorni, anche se non continuativi. Nell’ipotesi di assenza dovuta ad infermita’ contratta durante il corso ovvero ad infermita’ dipendente da causa di servizio, il personale e’ ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita’ psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e’ stata determinata da maternita’, e’ ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E’ espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu’ gravi della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile su proposta del direttore della scuola.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita’ contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e’ stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni di anzianita’ ed e’ restituito al servizio di istituto.

Art. 14.

Promozione a capo squadra esperto

1. La promozione alla qualifica di capo squadra esperto e’ conferita a ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo, ai capi squadra che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu’ grave della sanzione pecuniaria.

Art. 15.

Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi squadra esperti

1. Ai capi squadra esperti che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e’ attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto convenzionale e’ attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu’ grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione disciplinare piu’ grave della sanzione pecuniaria, l’attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e’ attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu’ favorevole previsto dall’articolo 174.

Art. 16.

Promozione a capo reparto

1. La promozione alla qualifica di capo reparto avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente ai ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che, alla predetta data, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalita’ di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell’interno.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 e’ ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu’ grave della sanzione pecuniaria.

3. Per l’ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita’ di punteggio, prevalgono, nell’ordine, l’anzianita’ di qualifica, l’anzianita’ di servizio e la maggiore eta’. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita’ di punteggio, prevalgono, nell’ordine la qualifica, l’anzianita’ di qualifica, l’anzianita’ di servizio e la maggiore eta’.
4. I capi squadra esperti ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l’ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
6. I frequentatori che al termine dei corsi di formazione cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l’esame finale, conseguono la promozione a capo reparto nell’ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
7. Con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita’ di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell’esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche’ le modalita’ di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

8. Per le dimissioni e l’espulsione dai corsi di formazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell’articolo 13.

Art. 17.

Promozione a capo reparto esperto

1. La promozione alla qualifica di capo reparto esperto e’ conferita a ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo, ai capi reparto che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu’ grave della sanzione pecuniaria.

Art. 18.

Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto esperti

1. Ai capi reparto esperti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica e’ attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto convenzionale e’ attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu’ grave della sanzione pecuniaria.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione disciplinare piu’ grave della sanzione pecuniaria, l’attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e’ attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu’ favorevole previsto dall’articolo 174.


Capo IV

Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

Art. 19.

Articolazione del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

1. Il ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e’ articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

a) vice ispettore antincendi;

b) ispettore antincendi;

c) ispettore antincendi esperto;

d) sostituto direttore antincendi;

e) sostituto direttore antincendi capo.

Art. 20.

Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

1. Nell’espletamento dei compiti di istituto, gli appartenenti al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi collaborano direttamente all’organizzazione dei servizi di soccorso, partecipano alle attivita’ di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; sono responsabili di attivita’ a rilevanza interna; in relazione alle professionalita’ possedute e all’esperienza pratica acquisita, collaborano con il personale dei ruoli operativi per i quali e’ previsto l’accesso con laurea magistrale, alla formazione dei piani di intervento, redigendo progetti particolareggiati delle unita’ alle quali sono preposti, curandone l’attuazione; partecipano alle attivita’ di prevenzione incendi, effettuando gli esami dei progetti e le visite tecniche adeguate alla propria professionalita’; sulla base delle direttive ricevute, partecipano ai lavori degli organi collegiali e delle commissioni su materie connesse alla propria professionalita’;

realizzano progetti di fattibilita’ e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie specifiche competenze, attivita’ tecnico-ispettive; collaborano e partecipano alla redazione di atti;
svolgono attivita’ tecniche ed eseguono controlli. Seguono l’organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale. Ad esclusione del personale appartenente alla qualifica di vice ispettore antincendi, al personale del ruolo puo’ essere attribuito il comando dei distaccamenti di particolare rilevanza.

2. Ai sostituti direttori antincendi e ai sostituti direttori antincendi capo, oltre a quanto specificato al comma 1, sono attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini. Essi realizzano dettagliati progetti di fattibilita’ e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie competenze specialistiche, attivita’ tecnico-ispettive, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte operative nei diversi settori di attivita’; in caso di assenza o impedimento, sostituiscono il funzionario responsabile del distretto; ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative. Ai sostituti direttori antincendi capo, in caso di emergenze di protezione civile, puo’ essere affidata la responsabilita’ di gruppi operativi di tipo articolato e complesso di supporto alle attivita’ di soccorso tecnico urgente. Essi predispongono, su direttive di massima, l’attuazione di piani di prevenzione, intervento e ispettivi e possono svolgere, in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione delle professionalita’ funzionalmente sottordinate.

Mercoledì, 21 Settembre 2005

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