In tema
di verbale di accertamento redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione
dati, in conformità al disposto degli artt. 383, comma quarto, e 385, commi
terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada, la mancata indicazione a stampa, prescritta dall’art. 3, comma secondo,
D.L.vo n. 39/1993, del nominativo dell’accertatore, individuato solo con la
qualifica e l’aggiunta della dicitura pro
tempore, non è sufficiente a determinare la nullità dell’atto, dovendosi
tale modalità ritenere equipollente a quella prevista dalla legge, in quanto
consente comunque, in caso di necessità, di identificare il soggetto
responsabile e verificarne, anche più agevolmente, la competenza. |